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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 27655/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]3IFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la falsa applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergen2:e processuali; la sentenza impugnata, del resto, esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori, nella misura in cui valuta gravi, precisi e concordanti gli indizi a carico dell'odierno ricorrente (che è stato trovato, nell'immediatezza dei fatti ed in luoghi limitrofi, in possesso del computer sottratto, e che alcuni mesi prima, colto una prima volta nella disponibilità della cosa, la restituiva al legittimo proprietario); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2 cod. pen., oltre ad essere pedissequamente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato), risulta pure generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. n quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; appurato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 ultimo paragrafo della parte motiva); peraltro, il motivo è affetto anche da genericità, sul presupposto che non individua quali sarebbero gli elementi valorizzabili per concedere le attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.; ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); del resto, il furto monoaggravato consta di un termine di ( prescrizione c.d. massima di anni 7 e mesi 6, sicché il termine, al netto di eventuali sospensioni, sulle quali è inutile indugiare, risulta spirato in data 15/03/2021, ossia ben oltre la data di emissione della sentenza di appello, che risale al 27/01/2021. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]3IFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la falsa applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergen2:e processuali; la sentenza impugnata, del resto, esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori, nella misura in cui valuta gravi, precisi e concordanti gli indizi a carico dell'odierno ricorrente (che è stato trovato, nell'immediatezza dei fatti ed in luoghi limitrofi, in possesso del computer sottratto, e che alcuni mesi prima, colto una prima volta nella disponibilità della cosa, la restituiva al legittimo proprietario); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2 cod. pen., oltre ad essere pedissequamente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato), risulta pure generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. n quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; appurato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 ultimo paragrafo della parte motiva); peraltro, il motivo è affetto anche da genericità, sul presupposto che non individua quali sarebbero gli elementi valorizzabili per concedere le attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.; ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); del resto, il furto monoaggravato consta di un termine di ( prescrizione c.d. massima di anni 7 e mesi 6, sicché il termine, al netto di eventuali sospensioni, sulle quali è inutile indugiare, risulta spirato in data 15/03/2021, ossia ben oltre la data di emissione della sentenza di appello, che risale al 27/01/2021. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere