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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17140/2026

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oCoscia Elena, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 361/2023depositata il 23/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al tribunale di Perugia la figlia Elenachiedendo che venisse pronunciata, ai sensi dell’art. 2932 c.c., sentenzacostitutiva del trasferimento di un mezzo della nuda proprietà di unNumero registro generale 15270/2023Numero sezionale 1451/2026Numero di raccolta generale 17140/2026Data pubblicazione 31/05/2026immobile sito in Tuoro al Trasimeno, in forza della scrittura privata datata2.7.2009.

Premetteva di essere usufruttuario per l’intero, e proprietarioper il 50%, della nuda proprietà e che la figlia aveva rifiutato di trasferireil compendio come convenuto, non recandosi dal Notaio.2.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] disconoscendo la paternità della scrittura edella sottoscrizione - eccezione rinunciata nella prima memoria depositataex art. 183 comma 6 c.p.c. - chiedendo, in subordine, previoaccertamento della falsità, di dichiarare la nullità della scrittura, ovvero inulteriore subordine disporne l’annullamento per dolo.3.

Con sentenza n. 590/2017, pubblicata il 30/03/2017, il Tribunaleaccoglieva la domanda principale, trasferendo in capo a [OSCURATO:PERSONA] lanuda proprietà degli immobili.Circa la qualificazione del contratto in motivazione il Tribunale affermavache “esso prevede, sia pure implicitamente l’obbligo di concludere un attodi trasferimento dotato della forma (atto pubblico) prevista per gli atti ditrasferimento degli immobili, in quanto viene rimesso all’acquirente -dovuto essere stipulato.

Ne consegue che la fattispecie rientra tra lepromesse che obbligano a concludere un contratto ossia a prestare,mediante il consenso, la propria collaborazione necessaria al prodursidell’effetto traslativo”.4.

La sentenza veniva gravata con due motivi da [OSCURATO:PERSONA], il primorelativo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. inordine alla valutazione di elementi presuntivi caratterizzati da gravità,precisione e concordanza circa il dolo con il quale il padre le avrebbeestorto un consenso apparente; il secondo relativo alla violazione e falsaapplicazione dell’art. 175 c.p.c. per carenza di motivazione in ordineall’omesso espletamento dell’attività istruttoria richiesta.Numero registro generale 15270/2023Numero sezionale 1451/2026Numero di raccolta generale 17140/2026Data pubblicazione 31/05/20265.

Con sentenza n. 91/2020 del 18.01.2020, pubblicata il 28.01.2020 laCorte di appello di Perugia accoglieva il gravame e, in totale riforma dellasentenza di prime cure, disponeva l’annullamento della scrittura privatadel 2.07.2009, ritenendo provate le condizioni di cui all’art. 1439 c.c. sullascorta dell’attività istruttoria svolta in appello - testimonianze ex relatoactoris -.6.

Con ricorso del 25.05.2020 [OSCURATO:PERSONA] impugnava la menzionatasentenza sulla base di due motivi: 1) error in iudicando per erroneavalutazione delle risultanze probatorie e incidenza causale del difetto dimotivazione in quanto insufficiente e contraddittoria per omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti ex art. 360, 3 comma c.p.c.; 2) errata applicazione einterpretazione dell’art. 2721 c.c. in relazione all’art. 360, commi 3 e 5c.p.c., violazione di legge in relazione all’art. 2702 e 1349 c.c., carenza eillogicità della motivazione in relazione all’art. 116 c.p.c.Con ordinanza n. 31731/2021, pubblicata il 4.11.2021 questa Corte dilegittimità cassò la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo,assorbite le restanti censure, sul rilievo che gli elementi valutati dallaCorte territoriale non fossero sufficienti a fornire la prova di un dolodeterminante il consenso.La Corte formulò, nell’occasione, il seguente principio di diritto “Il dolo ècausa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati taliche, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consensoper la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontàdel contrente, abbia ingenerato nel deceptus una rappresentazionealterata della realtà.

Non è sufficiente una qualunque influenza psicologicasull’altro contraente, ma sono necessari artifici e raggiri, o anche semplicimenzogne, che abbiano avuto comunque un’efficienza causale sullaNumero registro generale 15270/2023Numero sezionale 1451/2026Numero di raccolta generale 17140/2026Data pubblicazione 31/05/2026determinazione volitiva della controparte e quindi sul consenso diquest’ultima.”7.

Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva ilgiudizio innanzi alla Corte di appello di Perugia nella resistenza dellacontroparte.La Corte adita trattenuta la causa in decisione, invitando le parti adiscutere “anche della qualificazione del contratto oggetto di causa edell’assenza, nel contratto, delle dichiarazioni e dei documenti richiestiA sostegno della decisione la Corte territoriale, richiamato l’invitoformulato alle parti in esito alla precisazione delle conclusioni, sulla scortadell’esame del documento, ha riqualificato la scrittura privata comecontratto definitivo di compravendita, affermando che a fronte di uncontratto definitivo l’interesse della parte alla documentazione del negozionella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nell’art. 2932c.c. - che concerne l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere uncontratto e presuppone pertanto la stipula di un preliminare - bensì nellapronuncia di una sentenza di mero accertamento dell’autenticità dellesottoscrizioni.8.

Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],sulla base di due motivi.

Ha resistito [OSCURATO:PERSONA].Parte controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 394,384 e 383 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c. peravere la corte d'appello di Perugia travalicato le attribuzioni del giudice dirinvio operando una diversa qualificazione giuridica del rapportocontroverso, così deviando rispetto ai principi enunciati dalla SupremaCorte per il giudice del rinvio.Numero registro generale 15270/2023Numero sezionale 1451/2026Numero di raccolta generale 17140/2026Data pubblicazione 31/05/20262.

Con il secondo motivo si deduce eccesso di potere per violazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 3 c.p.c.; lamenta ilricorrente che il giudice del rinvio si sia pronunciato al di là delle richiesteed eccezioni sollevate dalle parti, introducendo nuovi elementi di fattorelativi alla qualificazione della scrittura, così sollevando d’ufficioun’eccezione nuova con ricadute in tema di ammissibilità della domandaproposta ex art. 2932 c.c.Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe il secondo.Va premesso che la soluzione delle questioni dedotte si rinviene nellanatura del giudizio di rinvio, disciplinato dall’art. 394 c.p.c., incollegamento con gli artt. 360, 383 e 384 c.p.c., e, in particolare,nell’ampiezza dei poteri riconosciuti al giudice del rinvio in rapporto allaragione per la quale sia intervenuta la cassazione.

Quando l’annullamentosia stato pronunciato per violazione o falsa applicazione di norme didiritto, il giudice di rinvio è tenuto soltanto a uniformarsi, ai sensi dell’art.384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenzarescindente, senza poter rimettere in discussione l’accertamento e lavalutazione dei fatti già acquisiti al processo; quando, invece, lacassazione sia intervenuta per vizi di motivazione su punti decisivi dellacontroversia, egli può riesaminare liberamente i fatti già accertati e, neilimiti segnati dalle preclusioni e decadenze maturate, anche indagare suulteriori fatti, al fine di pervenire alla statuizione sostitutiva di quellacassata; qualora, infine, concorrano entrambe le ragioni, la sua potestasiudicandi, oltre a estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, puòestendersi alla rinnovata valutazione dei fatti già acquisiti e, nei limiticonsentiti dalle direttive impartite dalla decisione di legittimità, ancheall’esame di ulteriori fatti ritualmente acquisibili (cfr. Cass., Sez. 3, n.22885/2015; Cass., Sez.

L, n. 19436/2018).Numero registro generale 15270/2023Numero sezionale 1451/2026Numero di raccolta generale 17140/2026Data pubblicazione 31/05/2026Tanto premesso, occorre precisare in quale senso, ai fini dell’applicazionedell’art. 394 c.p.c. in relazione agli artt. 360 e 383 c.p.c., il vincoloderivante dalla sentenza di cassazione operi nei confronti del giudice delrinvio quando l’annullamento sia stato pronunciato per violazione di normedi diritto.

Tale vincolo, quanto ai presupposti di fatto, si estende soltanto aquelli che costituiscono il fondamento del principio di diritto affermato(così Cass., Sez. 1, n. 7091/2022; Sez. 6-3, n. 7506/2017; Sez. 5, n.20981/2015; nonché Cass., Sez.

U, n. 10598/1997 che richiamaprecedenti).

Ne consegue che il giudice del rinvio deve uniformarsi nonsoltanto alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse fattualisulle quali essa si fonda, attenendosi agli accertamenti già compresinell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indaginea questioni che, benché non esaminate espressamente nel giudizio dilegittimità, costituiscano il necessario antecedente logico-giuridico dellapronuncia di annullamento; tali questioni, infatti, anche se erroneamenteaccertate o presupposte, restano coperte da giudicato implicito interno,poiché il loro riesame finirebbe per elidere o limitare gli effetti dellasentenza di cassazione, in contrasto con il principio di intangibilità (Cass.Sez. 2, 3150/24; Cass., Sez. 5, n. 28734/2022; Cass., Sez.

L, n.17353/2010).Dunque, come già affermato da questa Corte (v.

Cass., Sez. 3, n.17240/2023; Cass., Sez.

L, n. 7379 del 30/05/2001 e Sez.

U, n. 19217del 16/12/2003 Rv. 56894701, anche per richiami), l’efficacia preclusivadella sentenza di cassazione con rinvio opera soltanto con riferimento aifatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici odefinitivamente accertati in sede di merito.

Diversamente, ove lacassazione sia intervenuta sia per violazione di legge sia per vizi dellamotivazione, il giudice del rinvio conserva il potere di riesaminare i fattigià oggetto di discussione nelle precedenti fasi e non presupposti dalprincipio di diritto, nonché, nei limiti in cui non siano maturate preclusioniNumero registro generale 15270/2023Numero sezionale 1451/2026Numero di raccolta generale 17140/2026Data pubblicazione 31/05/2026o decadenze, di accertarne di nuovi da valutare unitamente a quelli giàprovati.Alla luce di tali principi, va rilevato che, nel caso di specie, questa Corte,muovendo da un presupposto di fatto già accertato e assunto qualeantecedente logico della decisione della Corte d’appello, ha enunciato laregola di diritto da applicare al contratto stipulato tra le parti, qualificatocome preliminare, avente ad oggetto il promesso trasferimento delcompendio.La Corte d'appello, come emerge dalla lettura della sentenza, in viapreliminare “chiamata dall’attore al trasferimento del compendioimmobiliare sulla scorta di un contratto stipulato in forma di scritturaprivata, deve dare qualificazione ad esso” - cfr. pag. 3, 8 ° cpv. -(premesso che sulla questione aveva invitato le parti a contraddire in sededi memorie conclusive) ha con valutazione di fatto circa l’interpretazionetestuale del contenuto della scrittura, proceduto a una diversaqualificazione della stessa, come contratto definitivo, tema mai primadibattuto sul quale le parti mai avevano sollevato eccezioni.L’invito al contraddittorio sul punto, effettivamente formulato in sede ditrattenimento a sentenza certamente è idoneo ad assicurare il rispetto delprincipio del contraddittorio, prevenendo la nullità che sarebbe derivatadalla decisione per la c.d. terza via, ma non supera il vaglio di legittimitàin ordine alla violazione dell’all'art. 384, comma primo, c.p.c., in presenzadi un principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, sullascorta dell’accertamento e della valutazione dei fatti acquisiti al processod’appello, oramai intangibili (in tal senso, cfr. Cass., Sez. 2, n. 448/2020;Cass.

Sez.5, n.28734/2022; Cass., Sez. 3, n. 17240/2023 e, prima, Cass.Sez.

U, n. 17779/2013 in relazione a un’ipotesi di illecito disciplinare deiMagistrati, da ultimo Cass., Sez. 2, n. 12600/2026 - in motivazione dapag. 7).Numero registro generale 15270/2023Numero sezionale 1451/2026Numero di raccolta generale 17140/2026Data pubblicazione 31/05/2026Per vero, è consolidata l’opinione secondo la quale il giudicato si formaanche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all’azione, quando essaabbia condizionato l’impostazione dell’indagine di merito e la parteinteressata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto(Cass. Sez. 2, n. 34026/2019; conforme Cass. Sez. 2, n. 12567/2026).L’assorbimento disposto dall’ordinanza rescindente non valeva infatti ariaprire, senza limite alcuno, il thema decidendum del giudizio di rinvio, néa consentire al giudice territoriale di pervenire a una decisione fondata suuna questione diversa da quella che costituiva il necessario presuppostologico-giuridico del principio di diritto enunciato.

L’accoglimento delsecondo motivo del precedente ricorso per cassazione, con assorbimentodelle restanti censure, aveva determinato la cassazione della sentenzad’appello in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo ex art. 1439 c.c.;ed è in riferimento a tale questione che il giudice del rinvio era chiamato auniformarsi al dictum di questa Corte, muovendo dal quadro fattuale equalificatorio già posto a base della pronuncia rescindente.È vero che, secondo il costante orientamento di questa Corte,l’assorbimento può, in taluni casi, comportare che il giudice del rinviodebba riesaminare anche le questioni non espressamente decise, quandoesse risultino dipendenti dalla rinnovata valutazione imposta dallasentenza di cassazione; ma ciò accade soltanto se tra la questione oggettodel motivo accolto e quelle dichiarate assorbite sussista una relazione diconsequenzialità tale da renderne necessario il nuovo esame.Non così nella specie, poiché la diversa qualificazione della scrittura comecontratto definitivo, e la conseguente affermazione di inammissibilità delladomanda proposta ai sensi dell’art. 2932 c.c., non rappresentavano unosviluppo interno della questione rimessa al giudice del rinvio, bensìintroducevano una distinta ratio decidendi, estranea all’ambito segnatoNumero registro generale 15270/2023Numero sezionale 1451/2026Numero di raccolta generale 17140/2026Data pubblicazione 31/05/2026dalla pronuncia rescindente e incompatibile con i relativi presuppostilogico-giuridici.Ne consegue che la Corte territoriale, nel riqualificare d’ufficio la scritturaprivata del 2 luglio 2009 come contratto definitivo e nel fondare su talediversa qualificazione il rigetto della domanda, ha oltrepassato i limitipropri del giudizio di rinvio.L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe il secondo e comportala cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello diPerugia, in diversa composizione, che procederà a nuovo esamepresente giudizio di legittimità.Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diappello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 27 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oCoscia Elena, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 361/2023depositata il 23/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al tribunale di Perugia la figlia Elenachiedendo che venisse pronunciata, ai sensi dell’art. 2932 c.c., sentenzacostitutiva del trasferimento di un mezzo della nuda proprietà di unNumero registro generale 15270/2023Numero sezionale 1451/2026Numero di raccolta generale 17140/2026Data pubblicazione 31/05/2026immobile sito in Tuoro al Trasimeno, in forza della scrittura privata datata2.7.2009. Premetteva di essere usufruttuario per l’intero, e proprietarioper il 50%, della nuda proprietà e che la figlia aveva rifiutato di trasferireil compendio come convenuto, non recandosi dal Notaio.2. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] disconoscendo la paternità della scrittura edella sottoscrizione - eccezione rinunciata nella prima memoria depositataex art. 183 comma 6 c.p.c. - chiedendo, in subordine, previoaccertamento della falsità, di dichiarare la nullità della scrittura, ovvero inulteriore subordine disporne l’annullamento per dolo.3. Con sentenza n. 590/2017, pubblicata il 30/03/2017, il Tribunaleaccoglieva la domanda principale, trasferendo in capo a [OSCURATO:PERSONA] lanuda proprietà degli immobili.Circa la qualificazione del contratto in motivazione il Tribunale affermavache “esso prevede, sia pure implicitamente l’obbligo di concludere un attodi trasferimento dotato della forma (atto pubblico) prevista per gli atti ditrasferimento degli immobili, in quanto viene rimesso all’acquirente -dovuto essere stipulato. Ne consegue che la fattispecie rientra tra lepromesse che obbligano a concludere un contratto ossia a prestare,mediante il consenso, la propria collaborazione necessaria al prodursidell’effetto traslativo”.4. La sentenza veniva gravata con due motivi da [OSCURATO:PERSONA], il primorelativo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. inordine alla valutazione di elementi presuntivi caratterizzati da gravità,precisione e concordanza circa il dolo con il quale il padre le avrebbeestorto un consenso apparente; il secondo relativo alla violazione e falsaapplicazione dell’art. 175 c.p.c. per carenza di motivazione in ordineall’omesso espletamento dell’attività istruttoria richiesta.Numero registro generale 15270/2023Numero sezionale 1451/2026Numero di raccolta generale 17140/2026Data pubblicazione 31/05/20265. Con sentenza n. 91/2020 del 18.01.2020, pubblicata il 28.01.2020 laCorte di appello di Perugia accoglieva il gravame e, in totale riforma dellasentenza di prime cure, disponeva l’annullamento della scrittura privatadel 2.07.2009, ritenendo provate le condizioni di cui all’art. 1439 c.c. sullascorta dell’attività istruttoria svolta in appello - testimonianze ex relatoactoris -.6. Con ricorso del 25.05.2020 [OSCURATO:PERSONA] impugnava la menzionatasentenza sulla base di due motivi: 1) error in iudicando per erroneavalutazione delle risultanze probatorie e incidenza causale del difetto dimotivazione in quanto insufficiente e contraddittoria per omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti ex art. 360, 3 comma c.p.c.; 2) errata applicazione einterpretazione dell’art. 2721 c.c. in relazione all’art. 360, commi 3 e 5c.p.c., violazione di legge in relazione all’art. 2702 e 1349 c.c., carenza eillogicità della motivazione in relazione all’art. 116 c.p.c.Con ordinanza n. 31731/2021, pubblicata il 4.11.2021 questa Corte dilegittimità cassò la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo,assorbite le restanti censure, sul rilievo che gli elementi valutati dallaCorte territoriale non fossero sufficienti a fornire la prova di un dolodeterminante il consenso.La Corte formulò, nell’occasione, il seguente principio di diritto “Il dolo ècausa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati taliche, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consensoper la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontàdel contrente, abbia ingenerato nel deceptus una rappresentazionealterata della realtà. Non è sufficiente una qualunque influenza psicologicasull’altro contraente, ma sono necessari artifici e raggiri, o anche semplicimenzogne, che abbiano avuto comunque un’efficienza causale sullaNumero registro generale 15270/2023Numero sezionale 1451/2026Numero di raccolta generale 17140/2026Data pubblicazione 31/05/2026determinazione volitiva della controparte e quindi sul consenso diquest’ultima.”7. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva ilgiudizio innanzi alla Corte di appello di Perugia nella resistenza dellacontroparte.La Corte adita trattenuta la causa in decisione, invitando le parti adiscutere “anche della qualificazione del contratto oggetto di causa edell’assenza, nel contratto, delle dichiarazioni e dei documenti richiestiA sostegno della decisione la Corte territoriale, richiamato l’invitoformulato alle parti in esito alla precisazione delle conclusioni, sulla scortadell’esame del documento, ha riqualificato la scrittura privata comecontratto definitivo di compravendita, affermando che a fronte di uncontratto definitivo l’interesse della parte alla documentazione del negozionella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nell’art. 2932c.c. - che concerne l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere uncontratto e presuppone pertanto la stipula di un preliminare - bensì nellapronuncia di una sentenza di mero accertamento dell’autenticità dellesottoscrizioni.8. Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],sulla base di due motivi. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA].Parte controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 394,384 e 383 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c. peravere la corte d'appello di Perugia travalicato le attribuzioni del giudice dirinvio operando una diversa qualificazione giuridica del rapportocontroverso, così deviando rispetto ai principi enunciati dalla SupremaCorte per il giudice del rinvio.Numero registro generale 15270/2023Numero sezionale 1451/2026Numero di raccolta generale 17140/2026Data pubblicazione 31/05/20262. Con il secondo motivo si deduce eccesso di potere per violazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 3 c.p.c.; lamenta ilricorrente che il giudice del rinvio si sia pronunciato al di là delle richiesteed eccezioni sollevate dalle parti, introducendo nuovi elementi di fattorelativi alla qualificazione della scrittura, così sollevando d’ufficioun’eccezione nuova con ricadute in tema di ammissibilità della domandaproposta ex art. 2932 c.c.Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe il secondo.Va premesso che la soluzione delle questioni dedotte si rinviene nellanatura del giudizio di rinvio, disciplinato dall’art. 394 c.p.c., incollegamento con gli artt. 360, 383 e 384 c.p.c., e, in particolare,nell’ampiezza dei poteri riconosciuti al giudice del rinvio in rapporto allaragione per la quale sia intervenuta la cassazione. Quando l’annullamentosia stato pronunciato per violazione o falsa applicazione di norme didiritto, il giudice di rinvio è tenuto soltanto a uniformarsi, ai sensi dell’art.384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenzarescindente, senza poter rimettere in discussione l’accertamento e lavalutazione dei fatti già acquisiti al processo; quando, invece, lacassazione sia intervenuta per vizi di motivazione su punti decisivi dellacontroversia, egli può riesaminare liberamente i fatti già accertati e, neilimiti segnati dalle preclusioni e decadenze maturate, anche indagare suulteriori fatti, al fine di pervenire alla statuizione sostitutiva di quellacassata; qualora, infine, concorrano entrambe le ragioni, la sua potestasiudicandi, oltre a estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, puòestendersi alla rinnovata valutazione dei fatti già acquisiti e, nei limiticonsentiti dalle direttive impartite dalla decisione di legittimità, ancheall’esame di ulteriori fatti ritualmente acquisibili (cfr. Cass., Sez. 3, n.22885/2015; Cass., Sez. L, n. 19436/2018).Numero registro generale 15270/2023Numero sezionale 1451/2026Numero di raccolta generale 17140/2026Data pubblicazione 31/05/2026Tanto premesso, occorre precisare in quale senso, ai fini dell’applicazionedell’art. 394 c.p.c. in relazione agli artt. 360 e 383 c.p.c., il vincoloderivante dalla sentenza di cassazione operi nei confronti del giudice delrinvio quando l’annullamento sia stato pronunciato per violazione di normedi diritto. Tale vincolo, quanto ai presupposti di fatto, si estende soltanto aquelli che costituiscono il fondamento del principio di diritto affermato(così Cass., Sez. 1, n. 7091/2022; Sez. 6-3, n. 7506/2017; Sez. 5, n.20981/2015; nonché Cass., Sez. U, n. 10598/1997 che richiamaprecedenti). Ne consegue che il giudice del rinvio deve uniformarsi nonsoltanto alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse fattualisulle quali essa si fonda, attenendosi agli accertamenti già compresinell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indaginea questioni che, benché non esaminate espressamente nel giudizio dilegittimità, costituiscano il necessario antecedente logico-giuridico dellapronuncia di annullamento; tali questioni, infatti, anche se erroneamenteaccertate o presupposte, restano coperte da giudicato implicito interno,poiché il loro riesame finirebbe per elidere o limitare gli effetti dellasentenza di cassazione, in contrasto con il principio di intangibilità (Cass.Sez. 2, 3150/24; Cass., Sez. 5, n. 28734/2022; Cass., Sez. L, n.17353/2010).Dunque, come già affermato da questa Corte (v. Cass., Sez. 3, n.17240/2023; Cass., Sez. L, n. 7379 del 30/05/2001 e Sez. U, n. 19217del 16/12/2003 Rv. 56894701, anche per richiami), l’efficacia preclusivadella sentenza di cassazione con rinvio opera soltanto con riferimento aifatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici odefinitivamente accertati in sede di merito. Diversamente, ove lacassazione sia intervenuta sia per violazione di legge sia per vizi dellamotivazione, il giudice del rinvio conserva il potere di riesaminare i fattigià oggetto di discussione nelle precedenti fasi e non presupposti dalprincipio di diritto, nonché, nei limiti in cui non siano maturate preclusioniNumero registro generale 15270/2023Numero sezionale 1451/2026Numero di raccolta generale 17140/2026Data pubblicazione 31/05/2026o decadenze, di accertarne di nuovi da valutare unitamente a quelli giàprovati.Alla luce di tali principi, va rilevato che, nel caso di specie, questa Corte,muovendo da un presupposto di fatto già accertato e assunto qualeantecedente logico della decisione della Corte d’appello, ha enunciato laregola di diritto da applicare al contratto stipulato tra le parti, qualificatocome preliminare, avente ad oggetto il promesso trasferimento delcompendio.La Corte d'appello, come emerge dalla lettura della sentenza, in viapreliminare “chiamata dall’attore al trasferimento del compendioimmobiliare sulla scorta di un contratto stipulato in forma di scritturaprivata, deve dare qualificazione ad esso” - cfr. pag. 3, 8 ° cpv. -(premesso che sulla questione aveva invitato le parti a contraddire in sededi memorie conclusive) ha con valutazione di fatto circa l’interpretazionetestuale del contenuto della scrittura, proceduto a una diversaqualificazione della stessa, come contratto definitivo, tema mai primadibattuto sul quale le parti mai avevano sollevato eccezioni.L’invito al contraddittorio sul punto, effettivamente formulato in sede ditrattenimento a sentenza certamente è idoneo ad assicurare il rispetto delprincipio del contraddittorio, prevenendo la nullità che sarebbe derivatadalla decisione per la c.d. terza via, ma non supera il vaglio di legittimitàin ordine alla violazione dell’all'art. 384, comma primo, c.p.c., in presenzadi un principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, sullascorta dell’accertamento e della valutazione dei fatti acquisiti al processod’appello, oramai intangibili (in tal senso, cfr. Cass., Sez. 2, n. 448/2020;Cass. Sez.5, n.28734/2022; Cass., Sez. 3, n. 17240/2023 e, prima, Cass.Sez. U, n. 17779/2013 in relazione a un’ipotesi di illecito disciplinare deiMagistrati, da ultimo Cass., Sez. 2, n. 12600/2026 - in motivazione dapag. 7).Numero registro generale 15270/2023Numero sezionale 1451/2026Numero di raccolta generale 17140/2026Data pubblicazione 31/05/2026Per vero, è consolidata l’opinione secondo la quale il giudicato si formaanche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all’azione, quando essaabbia condizionato l’impostazione dell’indagine di merito e la parteinteressata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto(Cass. Sez. 2, n. 34026/2019; conforme Cass. Sez. 2, n. 12567/2026).L’assorbimento disposto dall’ordinanza rescindente non valeva infatti ariaprire, senza limite alcuno, il thema decidendum del giudizio di rinvio, néa consentire al giudice territoriale di pervenire a una decisione fondata suuna questione diversa da quella che costituiva il necessario presuppostologico-giuridico del principio di diritto enunciato. L’accoglimento delsecondo motivo del precedente ricorso per cassazione, con assorbimentodelle restanti censure, aveva determinato la cassazione della sentenzad’appello in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo ex art. 1439 c.c.;ed è in riferimento a tale questione che il giudice del rinvio era chiamato auniformarsi al dictum di questa Corte, muovendo dal quadro fattuale equalificatorio già posto a base della pronuncia rescindente.È vero che, secondo il costante orientamento di questa Corte,l’assorbimento può, in taluni casi, comportare che il giudice del rinviodebba riesaminare anche le questioni non espressamente decise, quandoesse risultino dipendenti dalla rinnovata valutazione imposta dallasentenza di cassazione; ma ciò accade soltanto se tra la questione oggettodel motivo accolto e quelle dichiarate assorbite sussista una relazione diconsequenzialità tale da renderne necessario il nuovo esame.Non così nella specie, poiché la diversa qualificazione della scrittura comecontratto definitivo, e la conseguente affermazione di inammissibilità delladomanda proposta ai sensi dell’art. 2932 c.c., non rappresentavano unosviluppo interno della questione rimessa al giudice del rinvio, bensìintroducevano una distinta ratio decidendi, estranea all’ambito segnatoNumero registro generale 15270/2023Numero sezionale 1451/2026Numero di raccolta generale 17140/2026Data pubblicazione 31/05/2026dalla pronuncia rescindente e incompatibile con i relativi presuppostilogico-giuridici.Ne consegue che la Corte territoriale, nel riqualificare d’ufficio la scritturaprivata del 2 luglio 2009 come contratto definitivo e nel fondare su talediversa qualificazione il rigetto della domanda, ha oltrepassato i limitipropri del giudizio di rinvio.L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe il secondo e comportala cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello diPerugia, in diversa composizione, che procederà a nuovo esamepresente giudizio di legittimità.Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diappello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 27 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 17140/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris