CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07780/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e2fa à OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216, 223 comma n.2 R.D. n. 267/42 e condannato alla pena ritenuta di giustizia; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia omessa e imprecisa motivazione sulla valutazione dell'elemento psicologico, del reato non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivE di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; 3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, circa il difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 217 della legge fallimentare, è inammissibile poiché manifestamente infondato e reiterativo di ragioni già proposte al giudice di appello e che implicano valutazioni di fatto, sottratte al sindacato di legittimità quando non si sia in presenza di una motivazione carente gravemente o manifestamente illogica. La Corte di appello, nel caso di specie, in modo coerente con le risultanze istruttorie, si è richiamata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico è necessario che l'agente abbia agito nella consapevolezza e volontà della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica e che sussista la prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare (Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 - 01). 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.