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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 10024/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 del TRIBUNALE di TERAMOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Teramo ha applicato, su concorde richiesta, all'imputato [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio una pena sospesa per il reato di cui all'art. 590 bis, cod. pen., oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto omissione della motivazione e carenza di essa quanto alla entità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è intanto ammissibile, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena.

La novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2 bis all'art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., sul punto, sez. 4 n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 273091; n. 18942 del 27/3/2019, Bruna, Rv. 275435; sez. 6, n. 15848 del 5/272019, Moretti, Rv. 275224).

Tale principio è vieppiù valido, all'indomani della decisione assunta dal Supremo collegio di questa Corte di legittimità, con riferimento alle ipotesi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena, con la quale si è riconosciuta l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si censuri, per l'appunto, l'erronea ovvero l'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (cfr. Sez.

U. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, PG c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 279349).

2. Il motivo è fondato.

Nella specie, il giudice non ha esposto le ragioni della scelta sanzionatoria, limitandosi in sentenza a statuirne l'applicazione in misura neppure corrispondente al minimo previsto dalla legge.

Sul punto, secondo il consolidato orientamento di questa sezione, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 2 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr. sez. 4, n. 4740 del 18/1172020,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393; n. 13882 del 19/2/2020, Vivaldi, Rv. 279139; n. 55130 del 9/11/2017, Fiorini, Rv. 271661).

3. Ne discende l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo esame sul punto riguardante l'entità della sanzione amministrativa accessoria che tenga conto dei principi sopra richiamati.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Teramo.

Deciso il 8 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 del TRIBUNALE di TERAMOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Teramo ha applicato, su concorde richiesta, all'imputato [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio una pena sospesa per il reato di cui all'art. 590 bis, cod. pen., oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto omissione della motivazione e carenza di essa quanto alla entità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è intanto ammissibile, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena. La novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2 bis all'art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., sul punto, sez. 4 n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 273091; n. 18942 del 27/3/2019, Bruna, Rv. 275435; sez. 6, n. 15848 del 5/272019, Moretti, Rv. 275224). Tale principio è vieppiù valido, all'indomani della decisione assunta dal Supremo collegio di questa Corte di legittimità, con riferimento alle ipotesi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena, con la quale si è riconosciuta l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si censuri, per l'appunto, l'erronea ovvero l'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (cfr. Sez. U. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, PG c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 279349). 2. Il motivo è fondato. Nella specie, il giudice non ha esposto le ragioni della scelta sanzionatoria, limitandosi in sentenza a statuirne l'applicazione in misura neppure corrispondente al minimo previsto dalla legge. Sul punto, secondo il consolidato orientamento di questa sezione, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 2 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr. sez. 4, n. 4740 del 18/1172020,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393; n. 13882 del 19/2/2020, Vivaldi, Rv. 279139; n. 55130 del 9/11/2017, Fiorini, Rv. 271661). 3. Ne discende l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo esame sul punto riguardante l'entità della sanzione amministrativa accessoria che tenga conto dei principi sopra richiamati. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Teramo. Deciso il 8 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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