CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36825/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 giugno 1979 avverso la sentenza emessa in data 9 settembre 2020 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Beneventol'll luglio 2019 e ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di furto in abitazione e di ricettazione continuata di diversi gioielli e oggetti in argento di provenienza furtiva. 2,Avverso la sentenza impugnata propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza poiché nessuno dei testi ha visto l'imputato accedere alla stanza dove erano collocati i beni oggetto di furto. 2.2 Violazione dell'articolo 648 cpv. cod.pen. poiché non è stata riconosciuta l'ipotesi attenuata della ricettazione o l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in relazione al valore esiguo dei beni ricettati. 2.3 violazione dell'articolo 133 codice penale poiché la corte ha applicato una sanzione particolarmente gravosa non riconoscendo le attenuanti generiche, nonostante la personalità dell'imputato e la condotta di vita del predetto, nonché la contenuta entità del danno cagionato. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto generico. Ed infatti tutte le censure proposte con il ricorso costituiscono una pedissequa reiterazione dei motivi di appello ai quali la corte ha fornito adeguata e congrua risposta, immune dai vizi dedotti. 3.1 In particolare la corte ha sottolineato che l'imputato, vicino di casa della persona offesa, ha venduto la fede in oro sottratta dalla camera da letto di quest'ultima, accessibile dal cortile esterno dell'abitazione, poche ore dopo il furto, e ha sottolineato che proprio il breve lasso temporale intercorso tra la sottrazione e la vendita ad opera dell'imputato dei beni sottratti dimostra che il predetto è l'autore del furto. Trattasi di motivazione congrua e logicamente ineccepibile. 3.2 Anche la seconda censura è generica poiché per negare le invocate attenuanti la corte ha valorizzato le modalità dell'azione sottolineando che l'imputato ha approfittato della conoscenza e dei rapporti personali con la vittima e il ricorso non si confronta con la detta motivazione. È noto invece che la valutazione della speciale attenuante prevista dall'articolo 648 secondo comma cod.pen. deve basarsi su una complessiva valutazione del fatto. 3.3 La motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio è immune dalle censure sollevate poiché la corte ha correttamente valorizzato ai fini della modulazione della pena il precedente penale specifico dell'imputato e la costatazione che il predetto si fosse reso responsabile di diversi altri furti ai danni dei suoi vicini di casa. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Motivazione semplificata Così deciso il 05 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D la Borsellino [OSCURATO:PERSONA]