CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 settembre 2026
Cassazione n. 34011/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. Sez. [OSCURATO:PERSONA] -Relatrice- P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 19526/2026 [OSCURATO:PERSONA] Giovine SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore della ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza del 16 aprile 2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che, in sede di rinvio, ha rideterminato in anni due, mesi 5 e giorni dieci di reclusione ed euro 1.500,00 di multa la pena irrogatale per i reati di rapina (artt.110, 628, commi 1,2 e 3 n. 1 cod. pen. ascrittole al capo 1), detenzione in luogo pubblico di una pistola a salve e di munizioni art. 697 cod. 1pen. e art. 4 I. n. 110/1975 (ascrittile ai capi 3) e 4) reati commessi e accertati in [OSCURATO:PERSONA] il 21 febbraio 2024. 2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunciando l'erronea applicazione della legge penale sia nella determinazione della pena base, poiché la Corte di appello ha ritenuto erroneamente sussistente la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 628 cod. pen., in presenza di un'unica circostanza aggravante (avere commesso il fatto con l'uso di un'arma), sia perché la Corte di appello non aveva ridotto la pena applicata in aumento per effetto della continuazione fra reati, in relazione ai reati di cui ai capi 3) e 4), per effetto dell'applicazione, già riconosciuta in primo grado, delle circostanze attenuanti generiche, da ritenere prevalenti sull'aggravante contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata, con le precisazioni di seguito indicate, deve essere annullata con rinvio. 2.Deve premettersi che la sentenza rescindente della Seconda Sezione penale di questa Corte del 23 dicembre 2025 aveva annullato con rinvio la sentenza del 3 luglio 2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] poiché aveva rilevato "che non era dato intendere quale sia stata la pena base considerata, la frazione di diminuzione applicata, l'entità dell'aumento per il reato posto in continuazione esterna, in considerazione altresì della riduzione per il rito. In tema di reato continuato, infatti, la possibilità di indicare sinteticamente l'incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati quoad poenam e dall'indicazione dell'entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti (Sez. 2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe, Rv. 286681 - 01). La Seconda Sezione Penale aveva sottolineato, infine, la genericità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio richiamando pag. 11 della sentenza appellata nella parte in cui era stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., parimenti indeterminata quanto alla misura della riduzione, riconosciuta in misura parziale, "fino alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa". 23.11 perimetro della sentenza del 23 dicembre 2025 consente di rilevare, in negativo, che la decisione rescindente non implicava alcun potere di rideterminazione della pena base, mancando solo la indicazione della sua concreta individuazione, resa incerta per effetto dell'applicazione delle diminuzioni di pena e aumento per la continuazione, né l'annullamento involgeva il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 114 cod. pen., di cui, tuttavia, non poteva essere determinata la concreta misura: il ricorso è, pertanto, manifestamente infondato sia nella parte in cui contesta la determinazione della pena base iperché sarebbe stata erroneamente determinata con riferimento alla presenza di un'unica circostanza aggravante sia sul giudizio di /prevalenza delle circostanze. La sentenza impugnata, muovendosi nel perimetro così delineato, ha richiamato la determinazione della pena base già compiuta in primo grado con la individuazione della pena di anni sette di reclusione ed euro 3.500,00 di multa /dando atto della sussistenza non di un'unica circostanza aggravante ma di una / pluralità di aggravanti (non solo quella dell'uso dell'arma ma anche quella del travisamento del correo dell'imputata di cui si dà atto fin dalla contestazione, non escluso dalla sentenza del 24 ottobre 2024 del giudice dell'udienza preliminare di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, coperto dal giudicato), incorrendo, tuttavia, in un errore che ha comportato l'applicazione della pena in malam partem. La Corte di appello ha ridotto di un terzo, per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la pena innanzi indicata per il reato di cui al capo 1), pervenendo a quella di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro ed euro 2.333.33 di multa e, su tale base, ha proceduto alla ulteriore diminuzione di cui all'art. 114 cod. pen., pervenendo così alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.800 di multa, pena sulla quale ha operato l'aumento per la continuazione tra reati in misura di mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui al capo 3) ed euro 200,00 di ammenda per il reato di cui al capo 4), su tale pena ha, infine, operato la diminuente del rito. La Corte di appello, tuttavia, ha trascurato che in primo grado la pena inflitta in aumento (proprio quella di mesi due reclusione ed euro 300 di multa per il reato sub capo 3 ed euro 200 di multa per il reato sub capo 4, cfr. pag. 59 della sentenza di primo grado) era stata diminuita per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (quella di cui all'art. 114 cod. pen. era stata riconosciuta solo in appello, con la sentenza oggetto di annullamento): il procedimento seguito dalla Corte di appello, pur avendo correttamente precisato la natura della pena applicata per la contravvenzione di cui al capo 4) in quella dell'ammenda, ha comportato l'applicazione di una pena superiore a quella di primo grado.Ne consegue che la pena inflitta in aumento per la continuazione, sulla cui determinazione permane la carenza di motivazione già oggetto della sentenza rescindente, t22Z5g deve essere specificamente indicata in risposta ai rilievi della sentenza rescindente ma che la Corte di merito dovrà procedere, anche su tali aumenti, all'applicazióne delle diminuzioni per effetto delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) e di quella di cui all'art. 114 cod. pen. Si tratta di un'operazione che non può essere compiuta, ai sensi dell'art. 619 cod. pen., dalla Corte di Cassazione(endendosi necessario un intervento valutativo di merito tenuto conto che non sono stati individuati i criteri seguiti per la diminuzione parziale della pena irrogata in relazione al reato di cui al capo 1) per effetto dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. 4. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. P P.Q.MLa Consigliera relatrice Il PresidenteEmilia [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] '2 SET 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott. s5 -eppiiici C irimele 4