CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 aprile 2023
Cassazione n. 44577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 aprile 2023, il Tribunale del riesame d Roma rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 270-bis cod. pen., avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto la sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere con quella dell'obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando: che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere con ordinanza del 14 dicembre 2021 per il reato di cui all'art. 270-bis cod. pen; che avverso il suddetto provvedimento il pubblico ministero aveva chiesto l'estensione della misura cautelare della detenzione in carcere anche per il reato di cui all'art. 604-bis-ter cod. pen.; che con ordinanza del 21 Febbraio 2022, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, il Tribunale disponeva l'applicazione della misura anche con riferimento all'art. 604-bis cod. pen. (capo A di imputazione); che l'ordinanza era stata annullata da questa Corte con rinvio; che il Tribunale del riesame con ordinanza del 21 dicembre 2022 emetteva un nuovo provvedimento di contenuto analogo al precedente, estendendo la misura cautelare in carcere anche in relazione al capo A) di imputazione; che in precedenza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, stante la scadenza del termine di carcerazione preventiva fissata per il 23 dicembre 2022, sostituiva detta misura con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; che a seguito di nuovo ricorso presentato avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame del 21 dicembre 2022 questa Corte dichiarava l'inammissibilità di quest'ultimo ricorso e disponeva l'immediata applicazione di misura cautelare della custodia cautelare in carcere con conseguente revoca dell'obbligo di firma; che il difensore eccepiva l'inefficacia della seconda misura cautelare della custodia in carcere avanzando contestualmente l'emissione di un'ordinanza di scarcerazione, richiesta che veniva accolta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 23 Marzo 2023; che a tale ordinanza faceva seguito il 19 Aprile il provvedimento del riesame che si impugnava. Tutto ciò premesso il difensore lamenta l'erronea applicazione dell'at. 297 cod. proc. pen. osservando che si erano susseguite molteplici ordinanze di accoglimento e rigetto per giungere in conclusione ad estendere anche al capo a) dell'imputazione la misura cautelare applicata ab origine all'indagato; tale discrasia temporale aveva comportato la sovrapposizione di disposizioni restrittive in regime cautelare sconfinando nella errata applicazione dell'art. 297 cod. proc. pen.: l'ordinanza del 21 dicembre 2022 che estendeva la misura della \ custodia cautelare in carcere già applicata per il capo di imputazione anche in relazione al capo a) revocava quella in contestazione oggi di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposta con precedente ordinanza dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari provvedimento qui appellato e rigettato dal tribunale del riesame con l'ordinanza verso la quale si ricorre. 1.2 il difensore osserva che l'ordinanza del tribunale del 19 Aprile in relazione alla disposizione del giudice per le indagini preliminari del 21 dicembre 2022 era contraddittoria rispetto ad altro provvedimento reso successivamente dal medesimo organo giudiziario, ma sempre in data 21 dicembre 2022 con il quale accogliendo l'appello disponeva la misura della custodia carcere cautelare in carcere anche in relazione al capo a con ciò revocando l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari con la quale veniva disposta la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria oggetto del presente ricorso; ne conseguiva che la misura cautelare oggetto della presente fase di impugnazione era stata già revocata con l'ordinanza del tribunale del riesame del 21 dicembre 2022, con ciò palesando la contraddittorietà non solo tra ordinanze dello stesso ufficio ma anche con altro provvedimento reso dal giudice per le indagini preliminari depositato in data 23 Marzo non appellato dal pubblico ministero. Il difensore presentava poi memoria nella quale osservava che dalle attestazioni contenute nel fascicolo della Procura della Repubblica risultava che nessun provvedimento restrittivo era in corso nei confronti dell'indagato stante l'intervenuta revoca del 23 Marzo 2023 della misura della custodia cautelare in carcere disposta nel giudice per le indagini preliminari nel tribunale di Roma, misura quest'ultima che nel contempo aveva revocato quella dell'obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria; produceva attestazione proveniente dalla Tenenza della [OSCURATO:PERSONA], dalla quale risultava che le misure nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] erano terminate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 1.1. Dalla documentazione prodotta dalla difesa in sede di memoria e da quella acquisita da questo Ufficio, risulta infatti che il ricorrente non sottoposto a nessuna misura cautelare. Per quanto riguarda le spese processuali, questo Collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento espresso da ultimo da Sez. 5, Sentenza n. 10720 del 16/12/2021 Cc. (dep. 24/03/2022 ), Casagrande, secondo cui "in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ( • ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende." P.Q.M. Dichiara inammissibile il