CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 26381/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo marijuana (kg. 2 di fiori della sostanza, n. 37 mazzi ciascuno pieno di steli colmi di sostanza stupefacente, per complessivi Kg 70), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. In particolare, il ricorrente prospetta un'alternativa valutazione delle risultanze probatorie e segnatamente il riferimento contenuto nel verbale di arresto che dava atto che all'atto dell'intervento il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] "era intento a lavorare le infiorescenze" con i complici attorno ad un tavolo con strumenti usati per il confezionamento, sostenendo che il termine di linguistico "lavorare" si presterebbe a diversi significati. Ora, a fronte di una congrua e logica motivazione ancorata su una altrettanto logica valutazione delle prove, non qui sindacabile, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] - - t-nsore [OSCURATO:PERSONA]