CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17879/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Bologna rigettava la richiesta con la quale [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, aveva domandato la rescissione del giudicato relativo alla sentenza del 19 ottobre 2021, divenuta irrevocabile, con la quale il Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio in assenza, lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente sostenuto che l'imputato, nonostante fosse detenuto in carcere, avesse appreso della esistenza del processo a suo carico dal difensore di fiducia, presso il cui studio aveva eletto domicilio, prima che lo stesso patrocinatore rinunciasse al mandato: indice, questo della nomina del difensore fiduciario, che - si legge nel ricorso - non poteva considerarsi dimostrativo della conoscenza da parte dell'imputato del procedimento a suo carico. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto. 2. Il motivo del ricorso è fondato. L'art. 629-bis cod. proc. pen. - nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, applicabile anche nel caso di specie, tenuto conto che l'interessato era venuto a conoscenza dei presupposti per la presentazione dell'impugnazione straordinaria in un momento successivo all'entrata in vigore di quel d.lgs. - stabilisce che «il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza». Tale disposizione non è stata rispettata nella fattispecie portata all'odierna attenzione di questo Collegio, nel quale risulta che il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Bologna, conclusosi con la sentenza definitiva di condanna di cui è stata chiesta la rescissione, si era svolto in assenza dell'imputato, assistito da un difensore di ufficio; e che la citazione a giudizio non era stata notificata direttamente al prevenuto, ma al suo difensore di fiducia, presso il cui studio aveva eletto domicilio nella fase delle indagini, patrocinatore che, però, aveva in seguito rinunciato al mandato. In tale situazione va riconosciuto, invero, uno scarso grado di affidabilità, circa la conoscenza da parte dell'imputato del processo a suo carico, al fatto che il decreto di citazione a giudizio fosse stato notificato al difensore di fiducia, presso il cui studio il suddetto aveva eletto domicilio nel 2018, quando ancora il procedimento si trovava nella fase delle indagini preliminari. Ed infatti, è ben vero che l'imputato aveva l'onere di attivarsi diligentemente per sapere quale sviluppo avesse avuto il procedimento penale nel quale aveva nominato un difensore di fiducia, ma è ragionevole ritenere che, dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio, egli - che dal febbraio 2020 era detenuto in carcere, circostanza questa che non è stata in alcun modo considerata ai fini della eventuale necessità di una notifica di copia a mani dell'interessato (v. Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869) - non aveva avuto alcun contatto personale con il proprio difensore di fiducia che aveva significativamente rinunciato al mandato difensivo già nel marzo 2021, ben sette mesi prima che avesse inizio il giudizio. Né vi è prova certa che l'imputato avesse avuto conoscenza dell'avvenuta nomina di un difensore di ufficio, perché di tanto era stata data formalmente notizia al solo precedente difensore di fiducia rinunciatario e non anche allo stesso imputato. In un così peculiare contesto, caratterizzato dall'intervenuta rinuncia al mandato del difensore di fiducia domiciliatario, sarebbe stato possibile valorizzare il solo elemento della mancanza di diligenza informativa da parte del condannato, che però era dato inidoneo, da solo, a fondare l'affermazione di esistenza di una consapevolezza dell'imputato della intervenuta vocatio in ius ovvero di una sua "volontaria sottrazione dalla conoscenza del processo', che avrebbero costituito il presupposto per legittimare lo svolgimento di un processo penale in assenza. In altri termini, «l'interpretazione della Corte di appello è evidentemente errata perché muove dall'assunto che la violazione dell'onere di diligenza di tenersi informato da parte dell'imputato conseguente all'elezione di domicilio si tradurrebbe automaticamente nella presunzione di conoscenza del processo, con la conseguente inversione dell'onere della prova dell'ignoranza dell'incolpevole conoscenza che graverebbe a suo carico ...[laddove è la legge]... che presuppone, al contrario, che sia la dichiarazione di assenza dell'imputato ad essere preceduta dall'accertamento in positivo della conoscenza del processo» (così Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Safi, non mass.). 3. Tanto impone l'annullamento della ordinanza gravata e, ai sensi dell'art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, dinanzi al quale si è verificata la nullità della dichiarazione di assenza dell'imputato, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca la sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna del 19 ottobre 2021, disponendo la trasmissione degli atti