CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2021
Cassazione n. 36577/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di CATANIA con sentenza in data 17/11/2020 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA il 11/5/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -vizio di motivazione in ordine al diniego della revoca della subordinazione alla sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento del danno; -vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego della revoca della subordinazione alla sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento del danno. La doglianza, formulata in termini generici, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, infatti, facendo riferimento al criterio utilizzato per la liquidazione del danno, ha fornito adeguata risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello. Come correttamente evidenziato, pure a fronte dello stato di incensuratezza del ricorrente, la condizione risulta correttamente apposta e la motivazione quanto alla quantificazione del risarcimento, con il riferimento al danno effettivamente provocato alle persone offese, è adeguata e non è pertanto sindacabile in questa sede. 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza, reiterativa di quella già proposta in appello è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, peraltro prossima al minimo edittale, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della condotta posta in essere e del danno economico provocato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA] M Il Presidente S