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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 29000/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che in data 12/3/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia in relazione al delitto di furto aggravato di energia elettrica (capo a) e di ricettazione di un cavo di proprietà [OSCURATO:SOCIETA]. (capo b), di illecita provenienza, utilizzato per l'allaccio abusivo attraverso il quale era stato realizzato il furto di cui al capo a), con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.

A sostegno del ricorso ha addotto tre motivi di impugnazione:

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per non essersi riconosciuta la prescrizione, quantomeno del reato di cui al capo a), commesso in data 5/1/2012, e pertanto maturata prima della pronuncia della Corte di appello;

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per non essersi riconosciuta, in relazione al delitto di cui al capo b), l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 comma 2 (ora art. 648 comma 5) cod. pen. 1.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendosi valorizzate a tal fine anche mere denunce a carico dell'imputato.

2. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Con memoria scritta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Fusco, in replica alle richieste del P.G., ha insistito sui motivi di ricorso.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato, dovendosi riconoscere l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo a), maturata prima della pronuncia della Corte territoriale, come alla stessa prospettato in sede di precisazione delle conclusioni sia dalla difesa che dal Procuratore Generale.

Si tratta, infatti, di reato commesso in data 5/1/2012, per il quale il termine massimo di sette anni e sei mesi, previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen, nonostante la sospensione di sassantaquattro giorni prevista dall'art. 83 comma 4 del dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 18, alla data del 12/3/2021 era ormai trascorso.

5. Il secondo motivo di ricorso, volto al riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione, con riferimento al reato di cui al capo b), è inammissibile, in quanto prospetta una doglianza che - contrariamente a quanto si assume nella memoria difensiva dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - non è stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.

6. Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso, atteso che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata dalla Corte territoriale essenzialmente sul rilievo che il Fusco è "gravato da precedenti penali per reati di estorsione e furto" - rispetto ai quali le denunce pendenti appaiono indicate come elemento di mero contorno - sicché si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta - come nel caso di specie - non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, la ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio è sufficiente a giustificare il diniego. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460).

L'inammissibilità dei motivi di ricorso inerenti il capo b) dell'imputazione preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

5. L'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione comporta l'eliminazione della relativa pena, determinata dai giudici di merito a titolo di aumento per la continuazione con il più grave reato di cui al capo B), la cui pena va, conseguentemente, rideterminata da questa Corte, ai sensi dell'art. 620 lett. f) cod. proc. pen., nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, ridetermina la pena per il reato di cui al capo B) in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che in data 12/3/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia in relazione al delitto di furto aggravato di energia elettrica (capo a) e di ricettazione di un cavo di proprietà [OSCURATO:SOCIETA]. (capo b), di illecita provenienza, utilizzato per l'allaccio abusivo attraverso il quale era stato realizzato il furto di cui al capo a), con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso ha addotto tre motivi di impugnazione: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per non essersi riconosciuta la prescrizione, quantomeno del reato di cui al capo a), commesso in data 5/1/2012, e pertanto maturata prima della pronuncia della Corte di appello; 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per non essersi riconosciuta, in relazione al delitto di cui al capo b), l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 comma 2 (ora art. 648 comma 5) cod. pen. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendosi valorizzate a tal fine anche mere denunce a carico dell'imputato. 2. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Con memoria scritta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Fusco, in replica alle richieste del P.G., ha insistito sui motivi di ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato, dovendosi riconoscere l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo a), maturata prima della pronuncia della Corte territoriale, come alla stessa prospettato in sede di precisazione delle conclusioni sia dalla difesa che dal Procuratore Generale. Si tratta, infatti, di reato commesso in data 5/1/2012, per il quale il termine massimo di sette anni e sei mesi, previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen, nonostante la sospensione di sassantaquattro giorni prevista dall'art. 83 comma 4 del dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 18, alla data del 12/3/2021 era ormai trascorso. 5. Il secondo motivo di ricorso, volto al riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione, con riferimento al reato di cui al capo b), è inammissibile, in quanto prospetta una doglianza che - contrariamente a quanto si assume nella memoria difensiva dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - non è stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. 6. Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso, atteso che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata dalla Corte territoriale essenzialmente sul rilievo che il Fusco è "gravato da precedenti penali per reati di estorsione e furto" - rispetto ai quali le denunce pendenti appaiono indicate come elemento di mero contorno - sicché si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta - come nel caso di specie - non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, la ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio è sufficiente a giustificare il diniego. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460). L'inammissibilità dei motivi di ricorso inerenti il capo b) dell'imputazione preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). 5. L'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione comporta l'eliminazione della relativa pena, determinata dai giudici di merito a titolo di aumento per la continuazione con il più grave reato di cui al capo B), la cui pena va, conseguentemente, rideterminata da questa Corte, ai sensi dell'art. 620 lett. f) cod. proc. pen., nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, ridetermina la pena per il reato di cui al capo B) in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Così deciso il
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