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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 33577/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28877-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 226/2019 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 23/02/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio partecipata del 24/06/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] ha, con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], chiesto che il Consigliere di questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], si astenesse dal conoscere e di giudicare il ricorso iscritto al n. 28877 del 2019, avente ad oggetto l'impugnazione per cassazione della sentenza del Tribunale di Siena n. 226 pubblicata il 23/02/2019. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, in detta istanza di ricusazione, che «il presente ricorso è stato erroneamente assegnato alla sesta se.'zione civile sottose.zione tre.

Ci auguriamo che l'errore sia dovuto al fatto che il ricorso è stato presentato contro una Carrowria che ripara le auto, ma non riguarda assolutamente lAssicuraione, bensì l'opposiione al decreto ingiuntivo chiesto dal signor [OSCURATO:PERSONA].

Quindi il medesimo per materia doveva essere assegnato alla sottose.zione due come precedenti analoghi ricorsi (si veda anche ricorso n. 33261 del 2018 RG. ove la (assaione con ordinana n. 11798 / 2020 ben motivata e corretta ha cassato sena rinvio la sentena di appello del Tribunale di Siena con ,Tese compensate del giudiio di appello e del ricorso per Cassa.zione).

Pertanto, per quanto sopra, si chiede gentilmente che Ill.mo Consigliere Relatore, per corretteua professionale, si astenga dal giudicare il presente ricorso e rimetta gli atti alla seconda se.zione per una giusta assegnaione del medesimo.».

Ciò posto ritiene il Collegio che l'istanza di ricusazione sia inammissibile, per non essere stata in essa prospettata in alcun modo alcuna ragione in base alla quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe l'obbligo di astenersi dalla cognizione del ricorso numero di Ric. 2019 n. 28877 sez.

M3 - ud. 24-06-2021 -2- r.g. 28877 del 2019, in quanto non sussistono, e per vero non risultano neppure indicate nell'istanza di ricusazione, le ragioni di cui all'art. 51, comma 1, nn. 1, 2, 3, 4 e 5 cod. proc. civ., né, peraltro, risulta indicata una grave ragione di convenienza, non potendosi, evidentemente, ritenere tale quella dell'essere stato assegnato il ricorso ad una piuttosto che ad un'altra sezione di questa Corte.

Giova, inoltre, ribadire che (Cass. n. 02720 del 05/02/2020 Rv. 657246 - 01): «la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non riveste carattere decisorio e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocikione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per quest'ultimo, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della se.zione semplice, in base all'art. 391 bis, comma 4, c.p.c.; né il contenuto e la funzione di tale disposkione sono mutati all'esito del Protocollo di intesa tra la Corte di cassnione, il [OSCURATO:PERSONA] e l'Avvocatura generale dello Stato sull'applica.zione del "nuovo rito" ai giudki civili di cassa.zione, intervenuto in data 13 dicembre 2016, che ha previsto rinformckione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale".

Ne consegue che in un giudkio di revocckione la suddetta proposta non può valere come indebita anticimione del giudkio ad opera del consigliere relatore, ne' tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all'art. 31, n. 4, c.p.c.» (in senso conforme si veda in precedenza: Cass. n. 07541 del 16/03/2019 Rv. 653507 - 01).

L'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, e sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, essere dichiarata inammissibile.

Il ricorrente è condannato alla pena pecuniaria nella misura massima prevista dalla legge, e di cui all'art. 54, comma 3, cod. proc. civ., di euro Ric. 2019 n. 28877 sez.

M3 - ud. 24-06-2021 -3- duecentocinquanta, stante l'evidente inammissibilità dell'istanza di ricus azione.

Nulla sulle spese del procedimento incidentale di ricusazione tn n 42g2 eg..ndovie-o7ri Non trattandosi di procedimento di impugnazione non sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

1. n. 228 dicembre 2012, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza di ricusazione; condanna il ricorrente al pagamento di euro duecentocinquanta, ai sensi dell'art. 54, comma 3, cod. proc. civ.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 24 giugno 2021.

Il pres. nte Enr o oditti [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28877-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 226/2019 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 23/02/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio partecipata del 24/06/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] ha, con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], chiesto che il Consigliere di questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], si astenesse dal conoscere e di giudicare il ricorso iscritto al n. 28877 del 2019, avente ad oggetto l'impugnazione per cassazione della sentenza del Tribunale di Siena n. 226 pubblicata il 23/02/2019. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, in detta istanza di ricusazione, che «il presente ricorso è stato erroneamente assegnato alla sesta se.'zione civile sottose.zione tre. Ci auguriamo che l'errore sia dovuto al fatto che il ricorso è stato presentato contro una Carrowria che ripara le auto, ma non riguarda assolutamente lAssicuraione, bensì l'opposiione al decreto ingiuntivo chiesto dal signor [OSCURATO:PERSONA]. Quindi il medesimo per materia doveva essere assegnato alla sottose.zione due come precedenti analoghi ricorsi (si veda anche ricorso n. 33261 del 2018 RG. ove la (assaione con ordinana n. 11798 / 2020 ben motivata e corretta ha cassato sena rinvio la sentena di appello del Tribunale di Siena con ,Tese compensate del giudiio di appello e del ricorso per Cassa.zione). Pertanto, per quanto sopra, si chiede gentilmente che Ill.mo Consigliere Relatore, per corretteua professionale, si astenga dal giudicare il presente ricorso e rimetta gli atti alla seconda se.zione per una giusta assegnaione del medesimo.». Ciò posto ritiene il Collegio che l'istanza di ricusazione sia inammissibile, per non essere stata in essa prospettata in alcun modo alcuna ragione in base alla quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe l'obbligo di astenersi dalla cognizione del ricorso numero di Ric. 2019 n. 28877 sez. M3 - ud. 24-06-2021 -2- r.g. 28877 del 2019, in quanto non sussistono, e per vero non risultano neppure indicate nell'istanza di ricusazione, le ragioni di cui all'art. 51, comma 1, nn. 1, 2, 3, 4 e 5 cod. proc. civ., né, peraltro, risulta indicata una grave ragione di convenienza, non potendosi, evidentemente, ritenere tale quella dell'essere stato assegnato il ricorso ad una piuttosto che ad un'altra sezione di questa Corte. Giova, inoltre, ribadire che (Cass. n. 02720 del 05/02/2020 Rv. 657246 - 01): «la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non riveste carattere decisorio e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocikione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per quest'ultimo, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della se.zione semplice, in base all'art. 391 bis, comma 4, c.p.c.; né il contenuto e la funzione di tale disposkione sono mutati all'esito del Protocollo di intesa tra la Corte di cassnione, il [OSCURATO:PERSONA] e l'Avvocatura generale dello Stato sull'applica.zione del "nuovo rito" ai giudki civili di cassa.zione, intervenuto in data 13 dicembre 2016, che ha previsto rinformckione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale". Ne consegue che in un giudkio di revocckione la suddetta proposta non può valere come indebita anticimione del giudkio ad opera del consigliere relatore, ne' tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all'art. 31, n. 4, c.p.c.» (in senso conforme si veda in precedenza: Cass. n. 07541 del 16/03/2019 Rv. 653507 - 01). L'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, e sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, essere dichiarata inammissibile. Il ricorrente è condannato alla pena pecuniaria nella misura massima prevista dalla legge, e di cui all'art. 54, comma 3, cod. proc. civ., di euro Ric. 2019 n. 28877 sez. M3 - ud. 24-06-2021 -3- duecentocinquanta, stante l'evidente inammissibilità dell'istanza di ricus azione. Nulla sulle spese del procedimento incidentale di ricusazione tn n 42g2 eg..ndovie-o7ri Non trattandosi di procedimento di impugnazione non sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 dicembre 2012, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza di ricusazione; condanna il ricorrente al pagamento di euro duecentocinquanta, ai sensi dell'art. 54, comma 3, cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 24 giugno 2021. Il pres. nte Enr o oditti [OSCURATO:PERSONA]
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