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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33994/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3960/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Provvido G. C., rappresentatae difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata : [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , n. 1 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] per rinuncia al ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall' A vv . [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA],n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano , n. 2290 /20 20 , depositatail 30 settembre 20 20 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Provvido G. C. ricorre con sette mezzi , nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (che deposita controricorso ), per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2290/2020, pubblica ta in data 30 settembre 2020, relativa al procedimento rubricato al R.G. 4466/2019; considerato che: èpervenuta, a mezzo deposito telematico, previa digitalizzazione dell’originale cartaceo asseverato conforme, in data 4 ottobre 2023, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta con firme autografedal socio accomandatario della s.a.s ricorrente e da entrambi i procuratori; in data 30 ottobre 2023 il procuratore della società controricorrente, munito del relativo potere con la procura conferita in calce al controricorso, ha depositato memoria di adesione alla rinuncia; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; avendo la controricorrente espresso adesione alla rinuncia, non v’è luogo a provvedere sulle spese; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3960/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Provvido G. C., rappresentatae difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata : [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , n. 1 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] per rinuncia al ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall' A vv . [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA],n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano , n. 2290 /20 20 , depositatail 30 settembre 20 20 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Provvido G. C. ricorre con sette mezzi , nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (che deposita controricorso ), per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2290/2020, pubblica ta in data 30 settembre 2020, relativa al procedimento rubricato al R.G. 4466/2019; considerato che: èpervenuta, a mezzo deposito telematico, previa digitalizzazione dell’originale cartaceo asseverato conforme, in data 4 ottobre 2023, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta con firme autografedal socio accomandatario della s.a.s ricorrente e da entrambi i procuratori; in data 30 ottobre 2023 il procuratore della società controricorrente, munito del relativo potere con la procura conferita in calce al controricorso, ha depositato memoria di adesione alla rinuncia; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; avendo la controricorrente espresso adesione alla rinuncia, non v’è luogo a provvedere sulle spese; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della C
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