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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07065/2026

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ORDINANZAORDINANZASul ricorso iscritto al n. 11423/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore elegale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione, nonché della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati edifesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 30 (c/ostudio Placidi), con domicilio digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,quale cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA].,Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/2025Numero di raccolta generale 7065/2026rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliata digitalmente ex lege;-controricorrenti-Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO MILANO, n.623/2023 depositata il 24/02/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del3/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Svolgimento del processo1.

Con ricorso notificato il 9/05/2023, illustrato da successivamemoria, il signor [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e nella qualità-propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corted’Appello di Milano del 24/2/2023.2.

Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]3.

La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’attodi citazione con cui [OSCURATO:SOCIETA]., unitamente a Court EstateS.r.l., L2 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], qualifideiussori delle società che avevano maturato crediti neiconfronti della ASL di Bari, poi ceduti pro solvendo alla societàintimata in forza del contratto di factoring stipulato il 28 gennaio2011 con [OSCURATO:SOCIETA] , proponeva opposizione avversoil decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano con il qualeveniva ingiunto alle predette società, in solido con i garanti dicorrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di €2.106.438,88.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. (cuipoi è succeduta [OSCURATO:SOCIETA]., odierna intimata), resistendoall’opposizione e chiedendone il rigetto.

Per quanto ancora diinteresse, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 640/2021,2 di 7Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/2025Numero di raccolta generale 7065/2026dichiarava inammissibile, perché tardivamente formulata in sedeData pubblicazione 24/03/2026di precisazione delle conclusioni, la eccezione di nullità dellefideiussioni proposta dagli opponenti in virtù della lorocorrispondenza allo schema ABI delle fideiussioni omnibusdichiarato nullo dalla Banca d’Italia perché violativo delle normesulla concorrenza e, respingendo gli ulteriori motivi diopposizione, confermava il decreto ingiuntivo condannando gliopponenti al pagamento delle spese di lite.4.

Gli allora opponenti e odierni ricorrenti impugnavano la sentenzainnanzi alla Corte d’appello di Milano in riferimento alla solastatuizione di inammissibilità della eccezione di nullità dellafideiussione. [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito oggettodi causa in forza di contratto di cessione in blocco stipulato conBCC [OSCURATO:SOCIETA]. il 15/10/2018, resisteva al gravame.5.

La Corte d’Appello di Milano, respingendo l’appello proposto, purritenendo ammissibile la questione di nullità sollevata, affermavala validità della fideiussione in quanto non rientrante nellacategoria delle fideiussioni omnibus ritenute contrarie alle normesulla concorrenza e in ogni caso non provata la dedotta nullità,confermando la decisione del tribunale di rigetto dell’opposizioneal decreto ingiuntivo.Motivi della decisione5.

Con il primo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e nellaqualità- denunzia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la “violazionee falsa applicazione dell’art. 2 comma 2) lett. a della legge n.287/1990 e degli artt. 101 e 102 TFUE”, per avere il giudice delgravame erroneamente ritenuto che la fideiussione sottoscrittadagli odierni ricorrenti, qualificata come “specifica”, non fossericonducibile allo schema negoziale ABI oggetto delprovvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, ritenutoapplicabile soltanto alle c.d.

“fideiussioni omnibus”.3 di 7Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/2025Numero di raccolta generale 7065/20266.

Lamenta che, in realtà, la questione della nullità – totale oData pubblicazione 24/03/2026parziale – della fideiussione “a valle” non dipenderebbedall’inquadramento del contratto entro una determinata tipologia(sia essa fideiussione omnibus o specifica), bensì esclusivamentedalla conformità del singolo contratto “a valle” allo schema ABI,qualificato illecito in quanto espressione di un’intesaanticoncorrenziale, riportandosi alla sentenza n. 41994/2021delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione che dàrisalto al collegamento funzionale della fideiussione bancaria conl’intesa ritenuta illecita perché violativa delle norme sullaconcorrenza.7.

Il motivo è inammissibile.8.

La corte di merito, partendo dalla qualificazione del contrattocome fideiussione specifica, ha in realtà correttamente ritenutoche la mera corrispondenza delle clausole ivi contenute a quelledella fideiussione omnibus colpite da nullità non sia sufficiente afar ritenere le clausole nulle, non avendo gli appellanti allegatose e in quali termini lo stesso contratto sarebbe stato concluso acondizioni differenti, e ciò a prescindere dalla qualificazionegiuridica da dare alla fideiussione.9.

Tale ratio non risulta (quantomeno idoneamente) censurata.6.

Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., ilricorrente -in proprio e nella qualità- denunzia “nullità dellasentenza ai sensi degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4,c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., per motivazione apparente, inrelazione agli elementi indiziari di prova forniti dairicorrenti relativamente alla nullità del contratto difideiussione per essenzialità ex art. 1419 c.c. delle clausolenulle indicate agli artt. 1, 7 e 8 del medesimo contratto difideiussione sì come redatto in modo conforme allo schemapredisposto dall’ABI nel 2003 (cd. clausole di“sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini4 di 7Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/2025ex art. 1957 c.c. proprie del surriferito schema), viziato daNumero di raccolta generale 7065/2026nullità in conformità a quanto accertato dalla BDaatan pcubab licdaziio ne 24/03/2026Italia con il provvedimento n. 55 in data 02/05/2005siccome violativo dell’art. 2 comma 2 lett a) della legge n.287/90 (cd.

Legge antitrust)”, per avere la Corte d’appelloomesso la valutazione della prova fornita per presunzionisemplici della nullità del contratto di fideiussione, perviolazione del divieto di intese restrittive della concorrenza.7.

Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., partericorrente -in proprio e nella qualità- denunzia “violazione efalsa applicazione degli artt. 2697 c.c.”, per avere ritenutovalida – e non nulla – la fideiussione rilasciata dagli odierniricorrenti, senza procedere ad alcuna verifica, come inveceimposto dai principi enunciati da questa Corte in materia dipresunzioni.8.

Lamenta che un esame di tali risultanze avrebbe consentitodi accertare se esse fossero idonee a dimostrare la naturaessenziale, ex art. 1419 c.c., delle clausole contenute agliartt. 1, 7 e 8 della fideiussione, redatta conformementeallo schema ABI del 2003 dichiarato nullo dalla Bancad’Italia con provvedimento n. 55/2005, in quanto contrarioall’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990 (cd.legge Antitrust).9.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi inquanto connessi, sono infondati.10.

Va precisato che, stante la pacifica qualifica di fideiussionespecifica, anziché omnibus, del negozio in esame la censuramossa dall’odierno ricorrente -in proprio e nella qualità- risultacarente di interesse ex art. 100 c.p.c. poiché i vizi di validitàdedotti non sono afferenti al negozio stipulato ( Cass. Sez. 3 - ,Ordinanza n. 9061 del 06/04/2025; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.5 di 7Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/202524552 del 12/09/2024; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29479 delNumero di raccolta generale 7065/202610/10/2022) Data pubblicazione 24/03/202611.

Quanto al dedotto vizio di motivazione apparente, la censuraè infondata perché la motivazione non si pone al di sotto del cdminimo costituzionale ovvero anche formulata in termini diastrattezza rispetto al negozio di cui si discute, essendovi nellamotivazione puntuali riferimenti a come la nullità eccepita non siastata accompagnata dall’indicazione di idonee allegazioni e provein riferimento alla ricaduta pratica della declaratoria di nullità sullospecifico contratto, con motivazione in concreto riferita allafattispecie da esaminarsi e alla sentenza n. 41994/2021puntualmente richiamata nella sentenza per le parti che rilevano(cfr. Cass.

S.U n. 8053/2014).12.

Sotto il profilo della mancata valutazione indiziaria deglielementi addotti a supporto della eccezione di nullità non accolta,le censure risultano formulate in violazione del requisito a penad’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.,limitandosi il ricorrente -in proprio e nella qualità- a trascriveresolo alcuni passi dell’atto di citazione in appello e della sentenzaa sezioni unite che ha fissato i principi in materia di nullità dellefideiussioni omnibus o specifiche che contengano le clausoleritenute anticoncorrenziali, senza invero riportare, per la parteche rileva, i punti in cui in detto scritto difensivo sono stateasseritamente indicate le prove o gli indizi ritenuti viceversa nonallegati dalla corte di merito.13.

Sotto il differente profilo della violazione degli oneri probatori,poi, il motivo si appalesa inammissibile là dove il ricorrente -inproprio e nella qualità- omette di svolgere argomentazioni idoneea contrastare la impugnata sentenza, in particolare la corte dimerito ha a tal proposito riportato, a supporto della necessità diallegazione di prove della dedotta nullità, la pronuncia delleSezioni Unite di questa Corte n. 41994/2021, che pone tale6 di 7Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/2025onere sulla parte che deduce l’invalidità totale o parziale deiNumero di raccolta generale 7065/2026contratti posti a valle della illecita intesa anticoncorrenziaDlaeta. p u b blicazione 24/03/202612.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue ilrigetto del ricorso.13.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente, seguono lasoccombenza.Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/2025Numero di raccolta generale 7065/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereANTONELLA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAORDINANZASul ricorso iscritto al n. 11423/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore elegale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione, nonché della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati edifesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 30 (c/ostudio Placidi), con domicilio digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,quale cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA].,Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/2025Numero di raccolta generale 7065/2026rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliata digitalmente ex lege;-controricorrenti-Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO MILANO, n.623/2023 depositata il 24/02/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del3/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Svolgimento del processo1.

Con ricorso notificato il 9/05/2023, illustrato da successivamemoria, il signor [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e nella qualità-propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corted’Appello di Milano del 24/2/2023.2.

Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]3.

La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’attodi citazione con cui [OSCURATO:SOCIETA]., unitamente a Court EstateS.r.l., L2 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], qualifideiussori delle società che avevano maturato crediti neiconfronti della ASL di Bari, poi ceduti pro solvendo alla societàintimata in forza del contratto di factoring stipulato il 28 gennaio2011 con [OSCURATO:SOCIETA] , proponeva opposizione avversoil decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano con il qualeveniva ingiunto alle predette società, in solido con i garanti dicorrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di €2.106.438,88.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. (cuipoi è succeduta [OSCURATO:SOCIETA]., odierna intimata), resistendoall’opposizione e chiedendone il rigetto.

Per quanto ancora diinteresse, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 640/2021,2 di 7Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/2025Numero di raccolta generale 7065/2026dichiarava inammissibile, perché tardivamente formulata in sedeData pubblicazione 24/03/2026di precisazione delle conclusioni, la eccezione di nullità dellefideiussioni proposta dagli opponenti in virtù della lorocorrispondenza allo schema ABI delle fideiussioni omnibusdichiarato nullo dalla Banca d’Italia perché violativo delle normesulla concorrenza e, respingendo gli ulteriori motivi diopposizione, confermava il decreto ingiuntivo condannando gliopponenti al pagamento delle spese di lite.4.

Gli allora opponenti e odierni ricorrenti impugnavano la sentenzainnanzi alla Corte d’appello di Milano in riferimento alla solastatuizione di inammissibilità della eccezione di nullità dellafideiussione. [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito oggettodi causa in forza di contratto di cessione in blocco stipulato conBCC [OSCURATO:SOCIETA]. il 15/10/2018, resisteva al gravame.5.

La Corte d’Appello di Milano, respingendo l’appello proposto, purritenendo ammissibile la questione di nullità sollevata, affermavala validità della fideiussione in quanto non rientrante nellacategoria delle fideiussioni omnibus ritenute contrarie alle normesulla concorrenza e in ogni caso non provata la dedotta nullità,confermando la decisione del tribunale di rigetto dell’opposizioneal decreto ingiuntivo.Motivi della decisione5.

Con il primo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e nellaqualità- denunzia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la “violazionee falsa applicazione dell’art. 2 comma 2) lett. a della legge n.287/1990 e degli artt. 101 e 102 TFUE”, per avere il giudice delgravame erroneamente ritenuto che la fideiussione sottoscrittadagli odierni ricorrenti, qualificata come “specifica”, non fossericonducibile allo schema negoziale ABI oggetto delprovvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, ritenutoapplicabile soltanto alle c.d.

“fideiussioni omnibus”.3 di 7Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/2025Numero di raccolta generale 7065/20266.

Lamenta che, in realtà, la questione della nullità – totale oData pubblicazione 24/03/2026parziale – della fideiussione “a valle” non dipenderebbedall’inquadramento del contratto entro una determinata tipologia(sia essa fideiussione omnibus o specifica), bensì esclusivamentedalla conformità del singolo contratto “a valle” allo schema ABI,qualificato illecito in quanto espressione di un’intesaanticoncorrenziale, riportandosi alla sentenza n. 41994/2021delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione che dàrisalto al collegamento funzionale della fideiussione bancaria conl’intesa ritenuta illecita perché violativa delle norme sullaconcorrenza.7.

Il motivo è inammissibile.8.

La corte di merito, partendo dalla qualificazione del contrattocome fideiussione specifica, ha in realtà correttamente ritenutoche la mera corrispondenza delle clausole ivi contenute a quelledella fideiussione omnibus colpite da nullità non sia sufficiente afar ritenere le clausole nulle, non avendo gli appellanti allegatose e in quali termini lo stesso contratto sarebbe stato concluso acondizioni differenti, e ciò a prescindere dalla qualificazionegiuridica da dare alla fideiussione.9.

Tale ratio non risulta (quantomeno idoneamente) censurata.6.

Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., ilricorrente -in proprio e nella qualità- denunzia “nullità dellasentenza ai sensi degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4,c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., per motivazione apparente, inrelazione agli elementi indiziari di prova forniti dairicorrenti relativamente alla nullità del contratto difideiussione per essenzialità ex art. 1419 c.c. delle clausolenulle indicate agli artt. 1, 7 e 8 del medesimo contratto difideiussione sì come redatto in modo conforme allo schemapredisposto dall’ABI nel 2003 (cd. clausole di“sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini4 di 7Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/2025ex art. 1957 c.c. proprie del surriferito schema), viziato daNumero di raccolta generale 7065/2026nullità in conformità a quanto accertato dalla BDaatan pcubab licdaziio ne 24/03/2026Italia con il provvedimento n. 55 in data 02/05/2005siccome violativo dell’art. 2 comma 2 lett a) della legge n.287/90 (cd.

Legge antitrust)”, per avere la Corte d’appelloomesso la valutazione della prova fornita per presunzionisemplici della nullità del contratto di fideiussione, perviolazione del divieto di intese restrittive della concorrenza.7.

Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., partericorrente -in proprio e nella qualità- denunzia “violazione efalsa applicazione degli artt. 2697 c.c.”, per avere ritenutovalida – e non nulla – la fideiussione rilasciata dagli odierniricorrenti, senza procedere ad alcuna verifica, come inveceimposto dai principi enunciati da questa Corte in materia dipresunzioni.8.

Lamenta che un esame di tali risultanze avrebbe consentitodi accertare se esse fossero idonee a dimostrare la naturaessenziale, ex art. 1419 c.c., delle clausole contenute agliartt. 1, 7 e 8 della fideiussione, redatta conformementeallo schema ABI del 2003 dichiarato nullo dalla Bancad’Italia con provvedimento n. 55/2005, in quanto contrarioall’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990 (cd.legge Antitrust).9.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi inquanto connessi, sono infondati.10.

Va precisato che, stante la pacifica qualifica di fideiussionespecifica, anziché omnibus, del negozio in esame la censuramossa dall’odierno ricorrente -in proprio e nella qualità- risultacarente di interesse ex art. 100 c.p.c. poiché i vizi di validitàdedotti non sono afferenti al negozio stipulato ( Cass. Sez. 3 - ,Ordinanza n. 9061 del 06/04/2025; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.5 di 7Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/202524552 del 12/09/2024; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29479 delNumero di raccolta generale 7065/202610/10/2022) Data pubblicazione 24/03/202611.

Quanto al dedotto vizio di motivazione apparente, la censuraè infondata perché la motivazione non si pone al di sotto del cdminimo costituzionale ovvero anche formulata in termini diastrattezza rispetto al negozio di cui si discute, essendovi nellamotivazione puntuali riferimenti a come la nullità eccepita non siastata accompagnata dall’indicazione di idonee allegazioni e provein riferimento alla ricaduta pratica della declaratoria di nullità sullospecifico contratto, con motivazione in concreto riferita allafattispecie da esaminarsi e alla sentenza n. 41994/2021puntualmente richiamata nella sentenza per le parti che rilevano(cfr. Cass.

S.U n. 8053/2014).12.

Sotto il profilo della mancata valutazione indiziaria deglielementi addotti a supporto della eccezione di nullità non accolta,le censure risultano formulate in violazione del requisito a penad’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.,limitandosi il ricorrente -in proprio e nella qualità- a trascriveresolo alcuni passi dell’atto di citazione in appello e della sentenzaa sezioni unite che ha fissato i principi in materia di nullità dellefideiussioni omnibus o specifiche che contengano le clausoleritenute anticoncorrenziali, senza invero riportare, per la parteche rileva, i punti in cui in detto scritto difensivo sono stateasseritamente indicate le prove o gli indizi ritenuti viceversa nonallegati dalla corte di merito.13.

Sotto il differente profilo della violazione degli oneri probatori,poi, il motivo si appalesa inammissibile là dove il ricorrente -inproprio e nella qualità- omette di svolgere argomentazioni idoneea contrastare la impugnata sentenza, in particolare la corte dimerito ha a tal proposito riportato, a supporto della necessità diallegazione di prove della dedotta nullità, la pronuncia delleSezioni Unite di questa Corte n. 41994/2021, che pone tale6 di 7Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/2025onere sulla parte che deduce l’invalidità totale o parziale deiNumero di raccolta generale 7065/2026contratti posti a valle della illecita intesa anticoncorrenziaDlaeta. p u b blicazione 24/03/202612.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue ilrigetto del ricorso.13.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente, seguono lasoccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidatein complessivi euro 12.200,00 (di cui euro 12.000,00 peronorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favoredella controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 3/10/2025Il Presidente7 di 7P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidatein complessivi euro 12.200,00 (di cui euro 12.000,00 peronorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favoredella controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 3/10/2025Il Presidente7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAORDINANZASul ricorso iscritto al n. 11423/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore elegale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione, nonché della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati edifesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 30 (c/ostudio Placidi), con domicilio digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,quale cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA].,Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/2025Numero di raccolta generale 7065/2026rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliata digitalmente ex lege;-controricorrenti-Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO MILANO, n.623/2023 depositata il 24/02/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del3/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato il 9/05/2023, illustrato da successivamemoria, il signor [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e nella qualità-propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corted’Appello di Milano del 24/2/2023.2. Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]3. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’attodi citazione con cui [OSCURATO:SOCIETA]., unitamente a Court EstateS.r.l., L2 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], qualifideiussori delle società che avevano maturato crediti neiconfronti della ASL di Bari, poi ceduti pro solvendo alla societàintimata in forza del contratto di factoring stipulato il 28 gennaio2011 con [OSCURATO:SOCIETA] , proponeva opposizione avversoil decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano con il qualeveniva ingiunto alle predette società, in solido con i garanti dicorrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di €2.106.438,88. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. (cuipoi è succeduta [OSCURATO:SOCIETA]., odierna intimata), resistendoall’opposizione e chiedendone il rigetto. Per quanto ancora diinteresse, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 640/2021,2 di 7Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/2025Numero di raccolta generale 7065/2026dichiarava inammissibile, perché tardivamente formulata in sedeData pubblicazione 24/03/2026di precisazione delle conclusioni,  la eccezione di nullità dellefideiussioni proposta dagli opponenti in virtù della lorocorrispondenza allo schema ABI delle fideiussioni omnibusdichiarato nullo dalla Banca d’Italia perché violativo delle normesulla concorrenza e, respingendo gli ulteriori motivi diopposizione, confermava il decreto ingiuntivo condannando  gliopponenti al pagamento delle spese di lite.4. Gli allora opponenti e odierni ricorrenti impugnavano la sentenzainnanzi alla Corte d’appello di Milano in riferimento alla solastatuizione di inammissibilità della eccezione di   nullità dellafideiussione. [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito oggettodi causa in forza di contratto di cessione in blocco stipulato conBCC [OSCURATO:SOCIETA]. il 15/10/2018, resisteva al gravame.5. La Corte d’Appello di Milano, respingendo l’appello proposto, purritenendo ammissibile la questione di nullità sollevata, affermavala validità della fideiussione in quanto non rientrante nellacategoria delle fideiussioni omnibus ritenute contrarie alle normesulla concorrenza e in ogni caso non provata la dedotta nullità,confermando la decisione del tribunale di rigetto dell’opposizioneal decreto ingiuntivo.Motivi della decisione5. Con il primo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e nellaqualità- denunzia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la “violazionee falsa applicazione dell’art. 2 comma 2) lett. a della legge n.287/1990 e degli artt. 101 e 102 TFUE”, per avere il giudice delgravame erroneamente ritenuto che la fideiussione sottoscrittadagli odierni ricorrenti, qualificata come “specifica”, non fossericonducibile allo schema negoziale ABI oggetto delprovvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, ritenutoapplicabile soltanto alle c.d. “fideiussioni omnibus”.3 di 7Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/2025Numero di raccolta generale 7065/20266. Lamenta che, in realtà,  la questione della nullità – totale oData pubblicazione 24/03/2026parziale – della fideiussione “a valle” non dipenderebbedall’inquadramento del contratto entro una determinata tipologia(sia essa fideiussione omnibus o specifica), bensì esclusivamentedalla conformità del singolo contratto “a valle” allo schema ABI,qualificato illecito in quanto espressione di un’intesaanticoncorrenziale, riportandosi alla sentenza n. 41994/2021delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione che dàrisalto al collegamento funzionale della fideiussione bancaria conl’intesa ritenuta illecita perché violativa delle norme sullaconcorrenza.7. Il motivo è inammissibile.8. La corte di merito, partendo dalla qualificazione del contrattocome  fideiussione specifica, ha  in realtà correttamente  ritenutoche la mera corrispondenza delle clausole ivi contenute a quelledella fideiussione omnibus  colpite da nullità non sia sufficiente afar ritenere le clausole nulle,  non avendo gli appellanti  allegatose e in quali termini lo stesso contratto sarebbe stato concluso acondizioni differenti, e ciò a prescindere dalla qualificazionegiuridica da dare alla fideiussione.9. Tale ratio non risulta (quantomeno idoneamente) censurata.6. Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., ilricorrente -in proprio e nella qualità- denunzia “nullità dellasentenza ai sensi degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4,c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., per motivazione apparente, inrelazione agli elementi indiziari di prova forniti dairicorrenti relativamente alla nullità del contratto difideiussione per essenzialità ex art. 1419 c.c. delle clausolenulle indicate agli artt. 1, 7 e 8 del medesimo contratto difideiussione sì come redatto in modo conforme allo schemapredisposto dall’ABI nel 2003 (cd. clausole di“sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini4 di 7Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/2025ex art. 1957 c.c. proprie del surriferito schema), viziato daNumero di raccolta generale 7065/2026nullità in conformità a quanto accertato dalla BDaatan pcubab licdaziio ne 24/03/2026Italia con il provvedimento n. 55 in data 02/05/2005siccome violativo dell’art. 2 comma 2 lett a) della legge n.287/90 (cd. Legge antitrust)”, per avere la Corte d’appelloomesso la valutazione della prova fornita per presunzionisemplici della nullità del contratto di fideiussione, perviolazione del divieto di intese restrittive della concorrenza.7. Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., partericorrente -in proprio e nella qualità- denunzia “violazione efalsa applicazione degli artt. 2697 c.c.”, per avere ritenutovalida – e non nulla – la fideiussione rilasciata dagli odierniricorrenti, senza procedere ad alcuna verifica, come inveceimposto dai principi enunciati da questa Corte in materia dipresunzioni.8. Lamenta che un esame di tali risultanze avrebbe consentitodi accertare se esse fossero idonee a dimostrare la naturaessenziale, ex art. 1419 c.c., delle clausole contenute agliartt. 1, 7 e 8 della fideiussione, redatta conformementeallo schema ABI del 2003 dichiarato nullo dalla Bancad’Italia con provvedimento n. 55/2005, in quanto contrarioall’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990 (cd.legge Antitrust).9. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi inquanto connessi, sono infondati.10. Va precisato che, stante la pacifica qualifica di fideiussionespecifica, anziché omnibus, del negozio in esame la censuramossa dall’odierno ricorrente -in proprio e nella qualità- risultacarente di interesse ex art. 100 c.p.c. poiché i vizi di validitàdedotti non sono afferenti al negozio stipulato ( Cass. Sez. 3 - ,Ordinanza n. 9061 del 06/04/2025; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.5 di 7Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/202524552 del 12/09/2024; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29479 delNumero di raccolta generale 7065/202610/10/2022) Data pubblicazione 24/03/202611. Quanto al dedotto vizio di motivazione apparente, la censuraè infondata  perché la motivazione non si pone al di sotto del cdminimo costituzionale ovvero anche formulata in termini diastrattezza rispetto al negozio di cui si discute, essendovi nellamotivazione puntuali riferimenti a come la nullità eccepita non siastata accompagnata dall’indicazione di idonee allegazioni e provein riferimento alla ricaduta pratica della declaratoria di nullità sullospecifico contratto, con motivazione in concreto riferita allafattispecie da esaminarsi e alla sentenza n. 41994/2021puntualmente richiamata nella sentenza  per le parti che rilevano(cfr. Cass. S.U n. 8053/2014).12. Sotto il profilo della mancata valutazione indiziaria deglielementi addotti a supporto della eccezione di nullità non accolta,le censure risultano formulate in violazione del requisito a penad’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.,limitandosi il ricorrente -in proprio e nella qualità- a trascriveresolo alcuni passi dell’atto di citazione in appello e della sentenzaa sezioni unite che ha fissato i principi in materia di nullità dellefideiussioni omnibus o specifiche che contengano le clausoleritenute anticoncorrenziali, senza invero riportare, per la parteche rileva, i punti in cui in detto scritto difensivo sono stateasseritamente indicate le prove o gli indizi ritenuti viceversa nonallegati dalla corte di merito.13. Sotto il differente profilo della violazione degli oneri probatori,poi, il motivo si appalesa inammissibile là dove il ricorrente -inproprio e nella qualità- omette di svolgere argomentazioni idoneea contrastare la impugnata sentenza, in particolare la corte dimerito ha a tal proposito riportato, a supporto della necessità diallegazione di prove della dedotta nullità, la pronuncia  delleSezioni Unite di questa Corte n. 41994/2021, che pone tale6 di 7Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/2025onere sulla parte che deduce l’invalidità totale o parziale deiNumero di raccolta generale 7065/2026contratti posti a valle della illecita intesa anticoncorrenziaDlaeta. p u b blicazione 24/03/202612. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue ilrigetto del ricorso.13. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente, seguono lasoccombenza.Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/2025Numero di raccolta generale 7065/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereANTONELLA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAORDINANZASul ricorso iscritto al n. 11423/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore elegale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione, nonché della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati edifesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 30 (c/ostudio Placidi), con domicilio digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,quale cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA].,Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/2025Numero di raccolta generale 7065/2026rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliata digitalmente ex lege;-controricorrenti-Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO MILANO, n.623/2023 depositata il 24/02/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del3/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato il 9/05/2023, illustrato da successivamemoria, il signor [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e nella qualità-propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corted’Appello di Milano del 24/2/2023.2. Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]3. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’attodi citazione con cui [OSCURATO:SOCIETA]., unitamente a Court EstateS.r.l., L2 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], qualifideiussori delle società che avevano maturato crediti neiconfronti della ASL di Bari, poi ceduti pro solvendo alla societàintimata in forza del contratto di factoring stipulato il 28 gennaio2011 con [OSCURATO:SOCIETA] , proponeva opposizione avversoil decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano con il qualeveniva ingiunto alle predette società, in solido con i garanti dicorrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di €2.106.438,88. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. (cuipoi è succeduta [OSCURATO:SOCIETA]., odierna intimata), resistendoall’opposizione e chiedendone il rigetto. Per quanto ancora diinteresse, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 640/2021,2 di 7Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/2025Numero di raccolta generale 7065/2026dichiarava inammissibile, perché tardivamente formulata in sedeData pubblicazione 24/03/2026di precisazione delle conclusioni,  la eccezione di nullità dellefideiussioni proposta dagli opponenti in virtù della lorocorrispondenza allo schema ABI delle fideiussioni omnibusdichiarato nullo dalla Banca d’Italia perché violativo delle normesulla concorrenza e, respingendo gli ulteriori motivi diopposizione, confermava il decreto ingiuntivo condannando  gliopponenti al pagamento delle spese di lite.4. Gli allora opponenti e odierni ricorrenti impugnavano la sentenzainnanzi alla Corte d’appello di Milano in riferimento alla solastatuizione di inammissibilità della eccezione di   nullità dellafideiussione. [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito oggettodi causa in forza di contratto di cessione in blocco stipulato conBCC [OSCURATO:SOCIETA]. il 15/10/2018, resisteva al gravame.5. La Corte d’Appello di Milano, respingendo l’appello proposto, purritenendo ammissibile la questione di nullità sollevata, affermavala validità della fideiussione in quanto non rientrante nellacategoria delle fideiussioni omnibus ritenute contrarie alle normesulla concorrenza e in ogni caso non provata la dedotta nullità,confermando la decisione del tribunale di rigetto dell’opposizioneal decreto ingiuntivo.Motivi della decisione5. Con il primo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e nellaqualità- denunzia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la “violazionee falsa applicazione dell’art. 2 comma 2) lett. a della legge n.287/1990 e degli artt. 101 e 102 TFUE”, per avere il giudice delgravame erroneamente ritenuto che la fideiussione sottoscrittadagli odierni ricorrenti, qualificata come “specifica”, non fossericonducibile allo schema negoziale ABI oggetto delprovvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, ritenutoapplicabile soltanto alle c.d. “fideiussioni omnibus”.3 di 7Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/2025Numero di raccolta generale 7065/20266. Lamenta che, in realtà,  la questione della nullità – totale oData pubblicazione 24/03/2026parziale – della fideiussione “a valle” non dipenderebbedall’inquadramento del contratto entro una determinata tipologia(sia essa fideiussione omnibus o specifica), bensì esclusivamentedalla conformità del singolo contratto “a valle” allo schema ABI,qualificato illecito in quanto espressione di un’intesaanticoncorrenziale, riportandosi alla sentenza n. 41994/2021delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione che dàrisalto al collegamento funzionale della fideiussione bancaria conl’intesa ritenuta illecita perché violativa delle norme sullaconcorrenza.7. Il motivo è inammissibile.8. La corte di merito, partendo dalla qualificazione del contrattocome  fideiussione specifica, ha  in realtà correttamente  ritenutoche la mera corrispondenza delle clausole ivi contenute a quelledella fideiussione omnibus  colpite da nullità non sia sufficiente afar ritenere le clausole nulle,  non avendo gli appellanti  allegatose e in quali termini lo stesso contratto sarebbe stato concluso acondizioni differenti, e ciò a prescindere dalla qualificazionegiuridica da dare alla fideiussione.9. Tale ratio non risulta (quantomeno idoneamente) censurata.6. Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., ilricorrente -in proprio e nella qualità- denunzia “nullità dellasentenza ai sensi degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4,c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., per motivazione apparente, inrelazione agli elementi indiziari di prova forniti dairicorrenti relativamente alla nullità del contratto difideiussione per essenzialità ex art. 1419 c.c. delle clausolenulle indicate agli artt. 1, 7 e 8 del medesimo contratto difideiussione sì come redatto in modo conforme allo schemapredisposto dall’ABI nel 2003 (cd. clausole di“sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini4 di 7Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/2025ex art. 1957 c.c. proprie del surriferito schema), viziato daNumero di raccolta generale 7065/2026nullità in conformità a quanto accertato dalla BDaatan pcubab licdaziio ne 24/03/2026Italia con il provvedimento n. 55 in data 02/05/2005siccome violativo dell’art. 2 comma 2 lett a) della legge n.287/90 (cd. Legge antitrust)”, per avere la Corte d’appelloomesso la valutazione della prova fornita per presunzionisemplici della nullità del contratto di fideiussione, perviolazione del divieto di intese restrittive della concorrenza.7. Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., partericorrente -in proprio e nella qualità- denunzia “violazione efalsa applicazione degli artt. 2697 c.c.”, per avere ritenutovalida – e non nulla – la fideiussione rilasciata dagli odierniricorrenti, senza procedere ad alcuna verifica, come inveceimposto dai principi enunciati da questa Corte in materia dipresunzioni.8. Lamenta che un esame di tali risultanze avrebbe consentitodi accertare se esse fossero idonee a dimostrare la naturaessenziale, ex art. 1419 c.c., delle clausole contenute agliartt. 1, 7 e 8 della fideiussione, redatta conformementeallo schema ABI del 2003 dichiarato nullo dalla Bancad’Italia con provvedimento n. 55/2005, in quanto contrarioall’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990 (cd.legge Antitrust).9. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi inquanto connessi, sono infondati.10. Va precisato che, stante la pacifica qualifica di fideiussionespecifica, anziché omnibus, del negozio in esame la censuramossa dall’odierno ricorrente -in proprio e nella qualità- risultacarente di interesse ex art. 100 c.p.c. poiché i vizi di validitàdedotti non sono afferenti al negozio stipulato ( Cass. Sez. 3 - ,Ordinanza n. 9061 del 06/04/2025; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.5 di 7Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/202524552 del 12/09/2024; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29479 delNumero di raccolta generale 7065/202610/10/2022) Data pubblicazione 24/03/202611. Quanto al dedotto vizio di motivazione apparente, la censuraè infondata  perché la motivazione non si pone al di sotto del cdminimo costituzionale ovvero anche formulata in termini diastrattezza rispetto al negozio di cui si discute, essendovi nellamotivazione puntuali riferimenti a come la nullità eccepita non siastata accompagnata dall’indicazione di idonee allegazioni e provein riferimento alla ricaduta pratica della declaratoria di nullità sullospecifico contratto, con motivazione in concreto riferita allafattispecie da esaminarsi e alla sentenza n. 41994/2021puntualmente richiamata nella sentenza  per le parti che rilevano(cfr. Cass. S.U n. 8053/2014).12. Sotto il profilo della mancata valutazione indiziaria deglielementi addotti a supporto della eccezione di nullità non accolta,le censure risultano formulate in violazione del requisito a penad’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.,limitandosi il ricorrente -in proprio e nella qualità- a trascriveresolo alcuni passi dell’atto di citazione in appello e della sentenzaa sezioni unite che ha fissato i principi in materia di nullità dellefideiussioni omnibus o specifiche che contengano le clausoleritenute anticoncorrenziali, senza invero riportare, per la parteche rileva, i punti in cui in detto scritto difensivo sono stateasseritamente indicate le prove o gli indizi ritenuti viceversa nonallegati dalla corte di merito.13. Sotto il differente profilo della violazione degli oneri probatori,poi, il motivo si appalesa inammissibile là dove il ricorrente -inproprio e nella qualità- omette di svolgere argomentazioni idoneea contrastare la impugnata sentenza, in particolare la corte dimerito ha a tal proposito riportato, a supporto della necessità diallegazione di prove della dedotta nullità, la pronuncia  delleSezioni Unite di questa Corte n. 41994/2021, che pone tale6 di 7Numero registro generale 11423/2023Numero sezionale 3879/2025onere sulla parte che deduce l’invalidità totale o parziale deiNumero di raccolta generale 7065/2026contratti posti a valle della illecita intesa anticoncorrenziaDlaeta. p u b blicazione 24/03/202612. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue ilrigetto del ricorso.13. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidatein complessivi euro 12.200,00 (di cui euro 12.000,00 peronorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favoredella controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 3/10/2025Il Presidente7 di 7P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidatein complessivi euro 12.200,00 (di cui euro 12.000,00 peronorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favoredella controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 3/10/2025Il Presidente7 di 7
Sentenza Cassazione n. 07065/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris