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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 14498/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 5275-2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calceal controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrente- avverso la sentenz a n. 2049 /202 2 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella PUGLIA, depositat a il 25 / 7 /2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del15/5/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entratepropone ricorso, affidato a due motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(di seguito la Società) avverso la sentenza n. 781/2017 emessadalla Commissione tributaria provinciale di Lecce in rigetto del ricorsoproposto avverso avvis o di accertamento con il quale era stat a elevata la rendita catastale di un impianto fotovoltaico di proprietà superficiaria della suddetta società; la Societàresiste con controricorso; a seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e ritualmente comunicata alle parti, l’Agenzia ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso; in prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti ha nno depositato memoria illustrativa [OSCURATO:PERSONA]

1.1. vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso per cassazione proposte da parte controricorrente, in ragione della chiarezza espositiva delle argomentazioni espresse nell'atto di impugnazione e della compiuta illustrazione della vicenda processuale in ossequio ai principi illustrati dall'art. 366, comma 1,n. 3, cod. proc. civ. anche con riferimento ai doveri di autosufficienza e di specificità;

1.2. i motivi di ricorso, infatti, contengono i caratteri della tassatività atteso che i vizi denunciati rientrano nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 17224del 18 agosto 2020 ; Cass.3 22 settembre 2014, n. 19959), essendo stati chiaramente riferiti i fatti in relazione ai quali la motivazione è stata ritenuta illegittima e carente;

2.1. con il primo motivo di ricorso l ’Agenzi a ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione «dell’articolo 74, comma 1, della legge del 21 novembre 2000, n. 342, e dell’articolo 1 del decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701» per avere la Commissione tributaria regionale accolto l’appello, annullando l’atto impugnato, ritenendo fondata l’eccezione preliminare riproposta dall'appellante società circa la mancata notifica del precedente atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate-Territorio n.

LE0441736/2012 relativo alla medesima denuncia di accatastamento del 14-2-2012, Prot.

N.LEQ055333 e notificato solo ai proprietari del terreno, e mai all’appellante proprietaria del diritto di superficie;

2.2. con il secondo motivo l’Agenzia denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «nullità della sentenza per violazione degli articoli 14 e 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, motivazione apparente» per avere la Commissione tributaria regionale reso la decisione sulla scorta di « una motivazione fondata su elementi astratti e, perciò, ...meramente apparente», nonché incomprensibile;

3.1. il secondo motivo, che va preliminarmente esaminato in quanto pregiudiziale, va disatteso;

3.2. per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n.22232; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113; Cass.27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

3.3. nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, circa la «mancata allegazionedello stesso atto prodromico n.

LE0441736/2012 richiamato nel frontespizio, ma nonallegato e mai notificato e della intervenuta prescrizione della revisione essendo l'atto statonotificato oltre i 12 mesi dalla presentazione della mod.

DOCFA del 14-2-2012 (oltre tre annidopo) ai sensi dell'art.1 del D.M. n. 701/94», consentendo il controllo del percorso logico — giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che, con ilrestante motiv o , l’Agenzia ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo l'ente impositore, giustificano comunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza;

4.1. la proposta di definizione del giudizio, formulata dal relatore, ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ., nel senso dell’inammissibilità del ricorso, non è condivisa dal Collegio quanto al primo motivo, essendo ravvisabile,al contrario, la fondatezza della suddetta censura; 4.2.l’Ufficio deduce, in particolare, di avere effettuato la notifica della rettifica del la rendita catastale avente per oggetto la «nuova determinazione di classamento e rendita catastale » con avviso di accertamento n.

LE0441736/2012 il 9 maggio 2013 ai proprietari del terreno edalla società [OSCURATO:PERSONA] spa (il 14 luglio 2015) con atto di notifica n.

LE0139605/2015, oggetto di impugnazione , evidenziando che “alla società [OSCURATO:PERSONA] SPA era già stato notificato l’avviso di accertamento catastale avente (medesimo) oggetto «nuova determinazione di classamento e rendita catastale - avviso di accertamento n.

LE0441736/2012» con atto di notifica n.

LE0008712/2013, ma ...(che)... tale atto di notifica, per trasferimento della sede legale della società da Bologna a Milano, non era andato a buon fine”;

4.3. l’Agenzia lamenta, dunque, espressamente che non vi era «alcun atto prodromico da allegare in quanto ...(era)... il medesimo avviso di accertamento catastale n.

LE0441736/2012 notificato con tre differenti atti (seppur con tempistica differente ma pur sempre conforme al citato articolo 74 della legge n. 342 del 2000) ai titolari dei diritti reali sulla unità immobiliare de quo»;4.4. ciò posto, va ribadito il principio secondo cui in tema di catasto dei fabbricati, la procedura di cui al d.m. n. 701 del 1994, che consente al titolare di diritti reali sui beni immobili di proporne la rendita, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto e il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949, la funzione di «rendita proposta», fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio per la «determinazione della rendita catastale definitiva», ha natura meramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare né potendo ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali, al checonsegue che il verificarsi delle scadenze non comporta la decadenza per l'amministrazione dal potere di rettifica (cfr. Cass.n.4752 del 23/02/2021 ; Cass. n. 6411 del 19/03/2014 ) ; 4.5.infatti, alla luce dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione finanziaria, questa rimane «sempre vincolata all'osservanza delle regole, delle procedure e dei termini stabiliti dalla legge, anche indipendentemente dagli effetti di decadenza che possano essere collegati alla inosservanza dei termini medesimi»(Corte Cost., ord. n.415 del 2001) , m a se è la legge a stabilire le cadenze dell'azione amministrativa e se, in forza del principio di legalità, le fonti normative che da esse traggono ispirazione e fondamento, provvedono ad integrare tale disciplina, a renderla più dettagliata e maggiormente aderente alla realtà concreta, non per questo l'Amministrazione può sovrapporre, alla disciplina legislativa, previsioni normative che non hanno alcun fondamento e che non solo e non tanto comportino restrizioni alle facoltà delle parti (nella specie, solo quellidell'Amministrazione), ma riducano, immotivatamente e irrazionalmente, gli stessi poteri fisiologici dell'Amministrazione;4.6. invero , rispetto alla procedura DOCFA è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali, ed ove anche l'Amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai sensi delD.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 56, a valere come «rendita proposta», fino a quando l'ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva;

4.7. se s'ipotizzasse la possibilità della decadenza per il ritardo dell'Amministrazione nella verifica della proposta di rendita,si dovrebbe concludere che il procedimento non avrebbe alcun senso perché il controllo sarebbe di fatto escluso, e si verificherebbe, pertanto, un caso di irrazionalità del sistema che impedirebbe all'Amministrazione, che spesso soccombe sotto il peso degli adempimenti amministrativi, di svolgere il proprio ruolo, attraverso le verifiche e i controlli di sua spettanza, ben oltre l'unica penalizzazione sensata, ipotizzabile in casi simili, ossia il mantenimento della rendita proposta fino al suo controllo amministrativo, per quanto tardivo;

4.8. né in casi siffatti può dirsi ingiustamente imposto un sacrificio della parte contribuente, che -al contrario -in tal modo lucra un vantaggio temporaneo che però non può essere accresciuto fino al punto da assicurargli un diritto meramente potestativo;

4.9. in conclusione, anche la Pubblica amministrazione è tenuta a completare la disciplina di dettaglio senza per questo abusarne non solo in danno dei privati (e dei contribuenti) ma neppure in proprio danno, concedendo assai più di quanta possa fare, in spregio della razionalità del sistema normativo e con la paralisi dei propri poteri.

4.10. poste tali premesse, occorre anche evidenziare che, se questa Corte ha in più occasioni, e condivisibilmente, affermato che l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo (tra le tante, cfr. Cass. n. 15489 del 2010; Cass. n. 3068 del 2014; Cass. n. 20538 del 2014; Cass. n. 1009 del 2020), enunciando il medesimo principio anche con riferimento ai titolari di diritti reali di godimento (cfr. Cass. n. 32836 del 2019 e Cass. n. 32836 del 2019) — applicabile quindi anche al diritto di superficie — , al contempo va considerato che il litisconsorte pretermesso può far valere il pregiudizio derivantegli dalla sua mancata partecipazione al giudizio, e far dichiarare il vizio che inficia la sentenza a causa della non integrità del contraddittorio, anche promuovendo una causa separata ed autonoma, ipotesi ravvisabile appuntonella presente fattispecie (cfr. Cass., Sez.

U, n. 1238/2015; Cass. n. 10383/2017; Cass. n. 7458/1983; Cass. n. 5618/1979), con conseguente possibilità di sanare ogni pregiudizio allo stesso derivante dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non avrebbe potuto svolgersi senza il suo intervento;

4.11. sulla scorta di quanto sin qui affermato, consegue l’erroneità della sentenza impugnata laddove in primo luogo è stata accolt a « la eccezione preliminare riproposta dall'appellante società ... circa la mancata notifica del precedente atto di accertamento emessodall'Agenzia delle Entrate-Territorio ... relativo alla medesima denuncia di accatastamento del 14-2-2012... e notificato solo a Capone A. e Caruso C., proprietari del terreno, e mai alla appellante proprietaria del diritto di superficie», ponendopoiin rilievo il «conseguente pregiudizio per il diritto di difesa della società contribuente, essendo stata notificata la rendita catastale (seppure in tempi diversi) a tutti i soggetti interessati, quali intestatari della partita catastale ai sensi dell’art. 74 Legge n. legge 21 novembre 2000 n. 342/2000(proprietari del terreno e proprietaria del diritto di superficie) e l’«evidente ... violazione del diritto di difesa » per mancata integrazione del«necessario ...litisconsorzio » con la proprietaria del diritto di superficie, argomentando, infine, anche in merito alla «intervenuta prescrizione della revisione essendo l'atto stato notificato oltre i 12 mesi dalla presentazione della mod.

DOCFA del 14-2-2012... »;4.12. esclus a la tardività della notifica , nell’anno 2015, del la determinazione della rendita catastale definitiva nei confronti della Società,è, invero, al contempo anche i nsussistente l’affermato vulnus al diritto di difesa ed al diritto al contraddittorio del litisconsorte necessario pretermesso (la proprietaria del diritto di superficie) per la mancata partecipazione all’impugnazione della rendita catastale propostadai proprietari dell’immobile, avendo la Società introdotto il presente giudizio in via separata ed autonoma al fine di esercitare i propri diritti;

5. il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo, respinto il secondo, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio pernuovo esame , anche delle questioni rimaste assorbite , alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversacomposizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie ilprimo motivo di ricorso, respinto il secondo; cassa la sentenzaimpugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 5275-2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calceal controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrente- avverso la sentenz a n. 2049 /202 2 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella PUGLIA, depositat a il 25 / 7 /2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del15/5/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entratepropone ricorso, affidato a due motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(di seguito la Società) avverso la sentenza n. 781/2017 emessadalla Commissione tributaria provinciale di Lecce in rigetto del ricorsoproposto avverso avvis o di accertamento con il quale era stat a elevata la rendita catastale di un impianto fotovoltaico di proprietà superficiaria della suddetta società; la Societàresiste con controricorso; a seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e ritualmente comunicata alle parti, l’Agenzia ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso; in prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti ha nno depositato memoria illustrativa [OSCURATO:PERSONA] 1.1. vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso per cassazione proposte da parte controricorrente, in ragione della chiarezza espositiva delle argomentazioni espresse nell'atto di impugnazione e della compiuta illustrazione della vicenda processuale in ossequio ai principi illustrati dall'art. 366, comma 1,n. 3, cod. proc. civ. anche con riferimento ai doveri di autosufficienza e di specificità; 1.2. i motivi di ricorso, infatti, contengono i caratteri della tassatività atteso che i vizi denunciati rientrano nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 17224del 18 agosto 2020 ; Cass.3 22 settembre 2014, n. 19959), essendo stati chiaramente riferiti i fatti in relazione ai quali la motivazione è stata ritenuta illegittima e carente; 2.1. con il primo motivo di ricorso l ’Agenzi a ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione «dell’articolo 74, comma 1, della legge del 21 novembre 2000, n. 342, e dell’articolo 1 del decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701» per avere la Commissione tributaria regionale accolto l’appello, annullando l’atto impugnato, ritenendo fondata l’eccezione preliminare riproposta dall'appellante società circa la mancata notifica del precedente atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate-Territorio n. LE0441736/2012 relativo alla medesima denuncia di accatastamento del 14-2-2012, Prot. N.LEQ055333 e notificato solo ai proprietari del terreno, e mai all’appellante proprietaria del diritto di superficie; 2.2. con il secondo motivo l’Agenzia denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «nullità della sentenza per violazione degli articoli 14 e 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, motivazione apparente» per avere la Commissione tributaria regionale reso la decisione sulla scorta di « una motivazione fondata su elementi astratti e, perciò, ...meramente apparente», nonché incomprensibile; 3.1. il secondo motivo, che va preliminarmente esaminato in quanto pregiudiziale, va disatteso; 3.2. per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n.22232; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113; Cass.27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. 3.3. nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, circa la «mancata allegazionedello stesso atto prodromico n. LE0441736/2012 richiamato nel frontespizio, ma nonallegato e mai notificato e della intervenuta prescrizione della revisione essendo l'atto statonotificato oltre i 12 mesi dalla presentazione della mod. DOCFA del 14-2-2012 (oltre tre annidopo) ai sensi dell'art.1 del D.M. n. 701/94», consentendo il controllo del percorso logico — giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che, con ilrestante motiv o , l’Agenzia ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo l'ente impositore, giustificano comunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza; 4.1. la proposta di definizione del giudizio, formulata dal relatore, ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ., nel senso dell’inammissibilità del ricorso, non è condivisa dal Collegio quanto al primo motivo, essendo ravvisabile,al contrario, la fondatezza della suddetta censura; 4.2.l’Ufficio deduce, in particolare, di avere effettuato la notifica della rettifica del la rendita catastale avente per oggetto la «nuova determinazione di classamento e rendita catastale » con avviso di accertamento n. LE0441736/2012 il 9 maggio 2013 ai proprietari del terreno edalla società [OSCURATO:PERSONA] spa (il 14 luglio 2015) con atto di notifica n. LE0139605/2015, oggetto di impugnazione , evidenziando che “alla società [OSCURATO:PERSONA] SPA era già stato notificato l’avviso di accertamento catastale avente (medesimo) oggetto «nuova determinazione di classamento e rendita catastale - avviso di accertamento n. LE0441736/2012» con atto di notifica n. LE0008712/2013, ma ...(che)... tale atto di notifica, per trasferimento della sede legale della società da Bologna a Milano, non era andato a buon fine”; 4.3. l’Agenzia lamenta, dunque, espressamente che non vi era «alcun atto prodromico da allegare in quanto ...(era)... il medesimo avviso di accertamento catastale n. LE0441736/2012 notificato con tre differenti atti (seppur con tempistica differente ma pur sempre conforme al citato articolo 74 della legge n. 342 del 2000) ai titolari dei diritti reali sulla unità immobiliare de quo»;4.4. ciò posto, va ribadito il principio secondo cui in tema di catasto dei fabbricati, la procedura di cui al d.m. n. 701 del 1994, che consente al titolare di diritti reali sui beni immobili di proporne la rendita, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto e il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949, la funzione di «rendita proposta», fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio per la «determinazione della rendita catastale definitiva», ha natura meramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare né potendo ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali, al checonsegue che il verificarsi delle scadenze non comporta la decadenza per l'amministrazione dal potere di rettifica (cfr. Cass.n.4752 del 23/02/2021 ; Cass. n. 6411 del 19/03/2014 ) ; 4.5.infatti, alla luce dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione finanziaria, questa rimane «sempre vincolata all'osservanza delle regole, delle procedure e dei termini stabiliti dalla legge, anche indipendentemente dagli effetti di decadenza che possano essere collegati alla inosservanza dei termini medesimi»(Corte Cost., ord. n.415 del 2001) , m a se è la legge a stabilire le cadenze dell'azione amministrativa e se, in forza del principio di legalità, le fonti normative che da esse traggono ispirazione e fondamento, provvedono ad integrare tale disciplina, a renderla più dettagliata e maggiormente aderente alla realtà concreta, non per questo l'Amministrazione può sovrapporre, alla disciplina legislativa, previsioni normative che non hanno alcun fondamento e che non solo e non tanto comportino restrizioni alle facoltà delle parti (nella specie, solo quellidell'Amministrazione), ma riducano, immotivatamente e irrazionalmente, gli stessi poteri fisiologici dell'Amministrazione;4.6. invero , rispetto alla procedura DOCFA è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali, ed ove anche l'Amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai sensi delD.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 56, a valere come «rendita proposta», fino a quando l'ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva; 4.7. se s'ipotizzasse la possibilità della decadenza per il ritardo dell'Amministrazione nella verifica della proposta di rendita,si dovrebbe concludere che il procedimento non avrebbe alcun senso perché il controllo sarebbe di fatto escluso, e si verificherebbe, pertanto, un caso di irrazionalità del sistema che impedirebbe all'Amministrazione, che spesso soccombe sotto il peso degli adempimenti amministrativi, di svolgere il proprio ruolo, attraverso le verifiche e i controlli di sua spettanza, ben oltre l'unica penalizzazione sensata, ipotizzabile in casi simili, ossia il mantenimento della rendita proposta fino al suo controllo amministrativo, per quanto tardivo; 4.8. né in casi siffatti può dirsi ingiustamente imposto un sacrificio della parte contribuente, che -al contrario -in tal modo lucra un vantaggio temporaneo che però non può essere accresciuto fino al punto da assicurargli un diritto meramente potestativo; 4.9. in conclusione, anche la Pubblica amministrazione è tenuta a completare la disciplina di dettaglio senza per questo abusarne non solo in danno dei privati (e dei contribuenti) ma neppure in proprio danno, concedendo assai più di quanta possa fare, in spregio della razionalità del sistema normativo e con la paralisi dei propri poteri. 4.10. poste tali premesse, occorre anche evidenziare che, se questa Corte ha in più occasioni, e condivisibilmente, affermato che l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo (tra le tante, cfr. Cass. n. 15489 del 2010; Cass. n. 3068 del 2014; Cass. n. 20538 del 2014; Cass. n. 1009 del 2020), enunciando il medesimo principio anche con riferimento ai titolari di diritti reali di godimento (cfr. Cass. n. 32836 del 2019 e Cass. n. 32836 del 2019) — applicabile quindi anche al diritto di superficie — , al contempo va considerato che il litisconsorte pretermesso può far valere il pregiudizio derivantegli dalla sua mancata partecipazione al giudizio, e far dichiarare il vizio che inficia la sentenza a causa della non integrità del contraddittorio, anche promuovendo una causa separata ed autonoma, ipotesi ravvisabile appuntonella presente fattispecie (cfr. Cass., Sez. U, n. 1238/2015; Cass. n. 10383/2017; Cass. n. 7458/1983; Cass. n. 5618/1979), con conseguente possibilità di sanare ogni pregiudizio allo stesso derivante dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non avrebbe potuto svolgersi senza il suo intervento; 4.11. sulla scorta di quanto sin qui affermato, consegue l’erroneità della sentenza impugnata laddove in primo luogo è stata accolt a « la eccezione preliminare riproposta dall'appellante società ... circa la mancata notifica del precedente atto di accertamento emessodall'Agenzia delle Entrate-Territorio ... relativo alla medesima denuncia di accatastamento del 14-2-2012... e notificato solo a Capone A. e Caruso C., proprietari del terreno, e mai alla appellante proprietaria del diritto di superficie», ponendopoiin rilievo il «conseguente pregiudizio per il diritto di difesa della società contribuente, essendo stata notificata la rendita catastale (seppure in tempi diversi) a tutti i soggetti interessati, quali intestatari della partita catastale ai sensi dell’art. 74 Legge n. legge 21 novembre 2000 n. 342/2000(proprietari del terreno e proprietaria del diritto di superficie) e l’«evidente ... violazione del diritto di difesa » per mancata integrazione del«necessario ...litisconsorzio » con la proprietaria del diritto di superficie, argomentando, infine, anche in merito alla «intervenuta prescrizione della revisione essendo l'atto stato notificato oltre i 12 mesi dalla presentazione della mod. DOCFA del 14-2-2012... »;4.12. esclus a la tardività della notifica , nell’anno 2015, del la determinazione della rendita catastale definitiva nei confronti della Società,è, invero, al contempo anche i nsussistente l’affermato vulnus al diritto di difesa ed al diritto al contraddittorio del litisconsorte necessario pretermesso (la proprietaria del diritto di superficie) per la mancata partecipazione all’impugnazione della rendita catastale propostadai proprietari dell’immobile, avendo la Società introdotto il presente giudizio in via separata ed autonoma al fine di esercitare i propri diritti; 5. il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo, respinto il secondo, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio pernuovo esame , anche delle questioni rimaste assorbite , alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversacomposizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie ilprimo motivo di ricorso, respinto il secondo; cassa la sentenzaimpugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella
Sentenza Cassazione n. 14498/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris