CassazionedecretoSezione 7Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 20092/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IDE (CUI 044QTRW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 050KEVJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 4015-2026 - Udienza del 29/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di furto aggravato e ricettazione. Letta la memoria tempestivamente depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto all'omesso avviso nel decreto di citazione a giudizio della possibilità per l'imputato di valersi 9 della messa alla prova — non è manifestamente infondato, il che impone di prendereyche il 13 settembre 2025 è maturata la prescrizione del reato, decorsi dieci anni dalla data del commesso reato, cui vanno aggiunti i 64 giorni per il rinvio del 10 marzo 2020 dettato dalla normativa emergenziale anti Covid 19. [OSCURATO:PERSONA] che non sussistono i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. art. 129, comma 2, cod. proc. pen.. A questo riguardo, il Collegio osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie nessuno dei motivi di ricorso è dotato di siffatta portata demolitoria. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 2Rilevato, pertanto, che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M