CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 02384/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Gela il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 19/1/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 11/6/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di ricettazione e indebito utilizzo di una carta di pagamento, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Il ricorso proposto è inammissibile in quanto le censure formulate riproducono rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito. Infatti, quanto ai motivi primo, secondo e quarto concernenti la fattispecie di ricettazione ascritta al capo a), i giudici territoriali (pag. 4/5) hanno ampiamente ricostruito i fatti a giudizio, evidenziando che il prevenuto ebbe l'autonoma disponibilità del bancomat di provenienza furtiva con il quale tentò di effettuare due prelievi presso un istituto bancario, mentre altri utilizzi della stessa carta nello stesso contesto furono posti in essere dalla moglie coimputata. Quanto al dolo, la sentenza impugnata ha fornito esaustiva risposta ai rilievi difensivi alle pagg. 6/7, confutando radicalmente la fondatezza dell'assunto difensivo circa la buona fede del ricorrente. Risulta, inoltre, manifestamente infondata la censura in punto di mancato riconoscimento della fattispecie lieve ex art. 648, comma 4, cod.pen., avendo la Cori:e territoriale disatteso la richiesta difensiva richiamando non solo la costante giurisprudenza di legittimità in materia di carte di pagamento ma anche i plurimi e specifici precedenti per reati contro il patrimonio che militano a carico del prevenuto. 2.1 Ad analoghi esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi con riguardo alle censure in punto di qualificazione alla stregua di tentativo del delitto ex art. 493ter cod.pen. ascritto al capo b), avendo la sentenza impugnata ( pagg.7/8) fatto corretta applicazione del principio secondo cui il reato di indebita utilizzazione a fini di profitto di una carta di credito di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007,, n. 231 si consuma anche nell'ipotesi in cui l'utilizzazione di una carta 'bancomat', di provenienza furtiva da parte di chi non è in possesso del codice PIN, è effettuata mediante la digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno sportello di prelievo automatico di denaro, senza ottenere alcun prelievo. (Sez. 5, n. 17923 del 12/01/2018, Rv. 273033-01; Sez. 2, n. 7019 del 17/10/2013, dep. 2014, Rv. 259004 - 01). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estenso