Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04479/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 14e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] , cmaclucle_per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, quale giudice del riesame ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 18 gennaio 2022, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen, e, in particolare, per essere egli il referente per il comune di Corigliano d'Otranto del clan mafioso capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], facente parte della '[OSCURATO:PERSONA]'.

2. Il Tribunale ha confermato la valutazione, già espressa dal Giudice per le indagini preliminari, rispetto alla sussistenza di tutte le condizioni di legge per l'applicazione della misura cautelare in oggetto, dando particolare rilievo alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha evidenziato il ruolo sopra indicato ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] (che aveva preso il posto prima ricoperto da [OSCURATO:PERSONA]) ed ha dato particolare risalto ad un episodio (verificatosi il giorno 1 febbraio 2020) che aveva visto coinvolto [OSCURATO:PERSONA], reo di avere spacciato stupefacenti nel territorio di Corigliano d'Otranto, senza avere l'autorizzazione del clan Coluccia sotto il cui controllo tale comune ricade.

2.1. Nell'occasione - come emerso dalle intercettazioni - lo Stomeo era stato schiaffeggiato ed energicamente redarguito da alcuni appartenenti al medesimo sodalizio (tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), i quali segnalavano la necessità di avere un incontro sull' argomento proprio con il Puce, in considerazione del ruolo da lui rivestito nel territorio di Corigliano d'Otranto per conto del clan Coluccia.

3. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della violazione di legge con riferimento agli artt. 272 e 273 2 cod. proc. pen. ed all'art. 416-bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione mancante, illogica e contraddittoria.

Il ricorrente, anzitutto, evidenzia la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto a tutte le questioni giuridiche prospettate dalla difesa con il gravame proposto ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., in particolare per l'assenza di una parte degli atti investigativi richiamati dal Giudice per le indagini preliminari nella ordinanza genetica rispetto alla posizione del Puce.

Inoltre, lamenta che il Tribunale non ha risposto al motivo di impugnazione relativo al fatto che la vicenda dello Stomeo non riguardava la presunta attività di spaccio, ma in realtà comportamenti connessi al suo legame sentimentale con una ragazza del posto ed ai problemi creati con il precedente fidanzato della stessa (nonché amico del Puce).

3.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art.416-bis cod. pen. , nonché il vizio di motivazione mancante, illogica e contraddittoria rispetto alla contestazione di partecipazione al clan mafioso capeggiato dal Coluccia.

In particolare il ricorrente osserva che, ad eccezione dell'episodio dell'i febbraio 2020 relativo allo Stomeo, non vi è alcun elemento a carico del Puce circa la sua partecipazione al sodalizio ed alla commissione dei reati fine.

Gli unici elementi valorizzati dalla ordinanza genetica e da quella impugnata, quindi, sono soltanto le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ritenute dal ricorrente del tutto insuffcienti.

4. Infine, nel corso della odierna udienza in camera di consiglio, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Anzitutto, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha precisato che tutte le trascrizioni delle conversazioni utilizzate dal Giudice per le indagini preliminari sono state riportate nella comunicazione finale della notizia di reato (pag. 2, punto 3 della ordinanza impugnata). 1,2Q

2. Ciò posto la Corte ess~ che il ricorsa nel resto è fondato per le ragioni (da ritenersi assorbenti) di seguito illustrate, riguardanti i lamentati vizi della motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

2.1. Invero, il quadro di gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai fatti di causa, si fonda sulla chiamata in reità da parte del collaboratore Cianci e dalle captazioni relative al citato episodio dell' 1 febbraio 2020.

3. Al riguardo deve rammentarsi che , in tema di misure cautelari personali, tali chiamate possono integrare i gravi indizi di colpevolezza, ex art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo quando, oltre che essere sostenute da attendibilità intrinseca, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, in quanto tali aventi valore dimostrativo non solo in ordine all'accertamento della verificazione del fatto di reato, ma anche in ordine alla sua attribuzione e riferibilità al soggetto colpito dalla misura restrittiva della libertà personale, secondo un canone di elevata probabilità e credibilità razionale (Sez.

U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Djorjevic, Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Scalia, Rv. 264213; Sez. 5, n. 18097 del 13/04/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247147; Sez. 1, n. 35710 del 20/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234897; Sez. 1, n. 19867 del 04/05/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232601).

3.1. In tale ambito, ciascuna chiamata può avere come riscontro, anche unico, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché ricorrano (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143) determinate condizioni, che attengono, per quanto propriamente di rilievo ai fini del presente giudizio: a) all'accertamento dei rapporti personali fra ciascuno dei dichiaranti e la fonte diretta, onde inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato ai primi; b) alla convergenza delle varie chiamate, che devono corrispondersi reciprocamente, in maniera individualizzante quanto alla posizione dell'indagato, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum a suo carico. 3.2.

Rispetto ad entrambe le condizioni l'ordinanza impugnata appare lacunosa ed illogica nel suo argomentare.

3.3. Anzitutto, in essa manca uno specifico riferimento alla valutazione di attendibilità originaria del Cianci secondo i canoni testè richiamati, da condurre con particolare cautela nella situazione data proprio perché egli è l'unica fonte informativa richiamata.

Sicché si impone maggiore rigore di apprezzamento circa l'attendibilità del predetto dichiarante rispetto alla quale, però, il Tribunale del riesame non ha fornito adeguata argomentazione.

3.3. In ogni caso, le motivazioni svolte nel provvedimento impugnato per sostenere l'attendibilità del Cianci ed il riscontro oggettivo di quanto dal predetto rappresentato in ordine alla appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all' associazione di stampo mafioso non risultano adeguate e coerenti.

4. Invero, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato associativo, essi sono stati desunti dalle dichiarazioni del Cianci e dalle intercettazioni effettuate il giorno 1 febbraio 2020.

4.1. Con riferimento alla verifica della attendibilità del Cianci vale quanto sopra indicato; quanto, invece, alle intercettazioni bisogna ricordare che, come affermato da questa Corte (Sez. 2, 3492 del 08/01/2019, Sornnani, non mass.), l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650) o in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018,. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516).

4.2. Nel caso in esame la motivazione della ordinanza del Tribunale di Lecce fa discendere, in maniera non logica, dai dialoghi captatii richiamati in essa, gli elementi indiziari ritenuti sufficienti per affermare che l'odierno ricorrente faccia parte dell'organizzazione ,criminale, di cui alla imputazione provvisoria, con il ruolo di responsabile per il comune di Corigliano d'Otranto.

Invero, il provvedimento impugnato ha riportato diffusamente le intercettazioni che però non hanno coinvolto direttamente l'odierno ricorrente, riguardando i colloqui intercorsi nel corso della sopra indicata giornata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Da tali intercettazioni, inoltre, non si ricava nemmeno la conferma di un incontro tra i predetti e [OSCURATO:PERSONA] in tale occasione.

Sussistono, pertanto, le carenze motivazionali del provvedimento impugnato poiché non vengono adeguatamente spiegate le ragioni per le quali è stato ritenuto che il 'Renato' al quale si sono riferiti i soggetti intercettati fosse sicuramente l'odierno ricorrente, considerato che nell'ordinanza manca qualsiasi riferimento ad un incontro o a contatti (anche precedenti) tra i soggetti sopra indicati ed il Puce e non viene data, nemmeno, una coerente giustificazione all'assenza dell'indagato ai colloqui, in considerazione del fatto che - se effettivamente la questione era legata ad una non autorizzata attività di spaccio dello Stomeo - la presenza (o, quanto meno, un coinvolgimento) del responsabile del comune di Corigliano d'Otranto appariva necessaria nell'ambito delle logiche criminali sottese alle dinamiche interne di siffatti gruppi criminali.

Ne consegue che dalle conversazioni ambientali, seppure diffusamente richiamate nell'ordinanza impugnata, non risulta coerentemente possibile desumere gravi indizi di colpevolezza in ordine alla imputazione ex art .416-bis cod. pen. 6.

Le segnalate carenze argomentative dell'ordinanza impugnata ne giustificano l'annullamento, ed il conseguente rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame, restando assorbite le ulteriori doglianze in tema di esigenze cautelari.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell'art.309, co.7, c.p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 14e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] , cmaclucle_per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, quale giudice del riesame ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 18 gennaio 2022, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen, e, in particolare, per essere egli il referente per il comune di Corigliano d'Otranto del clan mafioso capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], facente parte della '[OSCURATO:PERSONA]'. 2. Il Tribunale ha confermato la valutazione, già espressa dal Giudice per le indagini preliminari, rispetto alla sussistenza di tutte le condizioni di legge per l'applicazione della misura cautelare in oggetto, dando particolare rilievo alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha evidenziato il ruolo sopra indicato ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] (che aveva preso il posto prima ricoperto da [OSCURATO:PERSONA]) ed ha dato particolare risalto ad un episodio (verificatosi il giorno 1 febbraio 2020) che aveva visto coinvolto [OSCURATO:PERSONA], reo di avere spacciato stupefacenti nel territorio di Corigliano d'Otranto, senza avere l'autorizzazione del clan Coluccia sotto il cui controllo tale comune ricade. 2.1. Nell'occasione - come emerso dalle intercettazioni - lo Stomeo era stato schiaffeggiato ed energicamente redarguito da alcuni appartenenti al medesimo sodalizio (tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), i quali segnalavano la necessità di avere un incontro sull' argomento proprio con il Puce, in considerazione del ruolo da lui rivestito nel territorio di Corigliano d'Otranto per conto del clan Coluccia. 3. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 3.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della violazione di legge con riferimento agli artt. 272 e 273 2 cod. proc. pen. ed all'art. 416-bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione mancante, illogica e contraddittoria. Il ricorrente, anzitutto, evidenzia la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto a tutte le questioni giuridiche prospettate dalla difesa con il gravame proposto ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., in particolare per l'assenza di una parte degli atti investigativi richiamati dal Giudice per le indagini preliminari nella ordinanza genetica rispetto alla posizione del Puce. Inoltre, lamenta che il Tribunale non ha risposto al motivo di impugnazione relativo al fatto che la vicenda dello Stomeo non riguardava la presunta attività di spaccio, ma in realtà comportamenti connessi al suo legame sentimentale con una ragazza del posto ed ai problemi creati con il precedente fidanzato della stessa (nonché amico del Puce). 3.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art.416-bis cod. pen. , nonché il vizio di motivazione mancante, illogica e contraddittoria rispetto alla contestazione di partecipazione al clan mafioso capeggiato dal Coluccia. In particolare il ricorrente osserva che, ad eccezione dell'episodio dell'i febbraio 2020 relativo allo Stomeo, non vi è alcun elemento a carico del Puce circa la sua partecipazione al sodalizio ed alla commissione dei reati fine. Gli unici elementi valorizzati dalla ordinanza genetica e da quella impugnata, quindi, sono soltanto le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ritenute dal ricorrente del tutto insuffcienti. 4. Infine, nel corso della odierna udienza in camera di consiglio, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Anzitutto, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha precisato che tutte le trascrizioni delle conversazioni utilizzate dal Giudice per le indagini preliminari sono state riportate nella comunicazione finale della notizia di reato (pag. 2, punto 3 della ordinanza impugnata). 1,2Q 2. Ciò posto la Corte ess~ che il ricorsa nel resto è fondato per le ragioni (da ritenersi assorbenti) di seguito illustrate, riguardanti i lamentati vizi della motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.1. Invero, il quadro di gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai fatti di causa, si fonda sulla chiamata in reità da parte del collaboratore Cianci e dalle captazioni relative al citato episodio dell' 1 febbraio 2020. 3. Al riguardo deve rammentarsi che , in tema di misure cautelari personali, tali chiamate possono integrare i gravi indizi di colpevolezza, ex art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo quando, oltre che essere sostenute da attendibilità intrinseca, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, in quanto tali aventi valore dimostrativo non solo in ordine all'accertamento della verificazione del fatto di reato, ma anche in ordine alla sua attribuzione e riferibilità al soggetto colpito dalla misura restrittiva della libertà personale, secondo un canone di elevata probabilità e credibilità razionale (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Djorjevic, Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Scalia, Rv. 264213; Sez. 5, n. 18097 del 13/04/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247147; Sez. 1, n. 35710 del 20/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234897; Sez. 1, n. 19867 del 04/05/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232601). 3.1. In tale ambito, ciascuna chiamata può avere come riscontro, anche unico, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché ricorrano (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143) determinate condizioni, che attengono, per quanto propriamente di rilievo ai fini del presente giudizio: a) all'accertamento dei rapporti personali fra ciascuno dei dichiaranti e la fonte diretta, onde inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato ai primi; b) alla convergenza delle varie chiamate, che devono corrispondersi reciprocamente, in maniera individualizzante quanto alla posizione dell'indagato, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum a suo carico. 3.2. Rispetto ad entrambe le condizioni l'ordinanza impugnata appare lacunosa ed illogica nel suo argomentare. 3.3. Anzitutto, in essa manca uno specifico riferimento alla valutazione di attendibilità originaria del Cianci secondo i canoni testè richiamati, da condurre con particolare cautela nella situazione data proprio perché egli è l'unica fonte informativa richiamata. Sicché si impone maggiore rigore di apprezzamento circa l'attendibilità del predetto dichiarante rispetto alla quale, però, il Tribunale del riesame non ha fornito adeguata argomentazione. 3.3. In ogni caso, le motivazioni svolte nel provvedimento impugnato per sostenere l'attendibilità del Cianci ed il riscontro oggettivo di quanto dal predetto rappresentato in ordine alla appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all' associazione di stampo mafioso non risultano adeguate e coerenti. 4. Invero, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato associativo, essi sono stati desunti dalle dichiarazioni del Cianci e dalle intercettazioni effettuate il giorno 1 febbraio 2020. 4.1. Con riferimento alla verifica della attendibilità del Cianci vale quanto sopra indicato; quanto, invece, alle intercettazioni bisogna ricordare che, come affermato da questa Corte (Sez. 2, 3492 del 08/01/2019, Sornnani, non mass.), l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650) o in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018,. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516). 4.2. Nel caso in esame la motivazione della ordinanza del Tribunale di Lecce fa discendere, in maniera non logica, dai dialoghi captatii richiamati in essa, gli elementi indiziari ritenuti sufficienti per affermare che l'odierno ricorrente faccia parte dell'organizzazione ,criminale, di cui alla imputazione provvisoria, con il ruolo di responsabile per il comune di Corigliano d'Otranto. Invero, il provvedimento impugnato ha riportato diffusamente le intercettazioni che però non hanno coinvolto direttamente l'odierno ricorrente, riguardando i colloqui intercorsi nel corso della sopra indicata giornata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Da tali intercettazioni, inoltre, non si ricava nemmeno la conferma di un incontro tra i predetti e [OSCURATO:PERSONA] in tale occasione. Sussistono, pertanto, le carenze motivazionali del provvedimento impugnato poiché non vengono adeguatamente spiegate le ragioni per le quali è stato ritenuto che il 'Renato' al quale si sono riferiti i soggetti intercettati fosse sicuramente l'odierno ricorrente, considerato che nell'ordinanza manca qualsiasi riferimento ad un incontro o a contatti (anche precedenti) tra i soggetti sopra indicati ed il Puce e non viene data, nemmeno, una coerente giustificazione all'assenza dell'indagato ai colloqui, in considerazione del fatto che - se effettivamente la questione era legata ad una non autorizzata attività di spaccio dello Stomeo - la presenza (o, quanto meno, un coinvolgimento) del responsabile del comune di Corigliano d'Otranto appariva necessaria nell'ambito delle logiche criminali sottese alle dinamiche interne di siffatti gruppi criminali. Ne consegue che dalle conversazioni ambientali, seppure diffusamente richiamate nell'ordinanza impugnata, non risulta coerentemente possibile desumere gravi indizi di colpevolezza in ordine alla imputazione ex art .416-bis cod. pen. 6. Le segnalate carenze argomentative dell'ordinanza impugnata ne giustificano l'annullamento, ed il conseguente rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame, restando assorbite le ulteriori doglianze in tema di esigenze cautelari. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell'art.309, co.7, c.p
Sentenza Cassazione n. 04479/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris