CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2021
Cassazione n. 08987/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 29 giugno 2021, il G.u.p. del Tribunale di Genova, in virtù del disposto dégli artt. 444 ss. c.p.P., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi quattro di reclusione, nonché le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci in relazione a tre diverse contestazioni di natura fallimentare relative al fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", della quale Pellizza era stato amministratore unico, Presidente del CdA ed infine amministratore di fatto. 2. Avverso la predetta sentenza del Gup del Tribunale di Genova, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso il Pellizza, deducendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione all'art. 216, ultimo comma, I. fall. per avere il giudice di merito applicato le pene accessorie ivi previste nella misura fissa di anni dieci, in contrasto con il dictum di Corte cost. n. 222 del 2018, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 216, ult. Comma, I.fall. nella parte in cui prevedeva tali sanzioni accessorie di durata fissa; invero, difetta nel provvedimento impugnato una motivazione che indichi i criteri di cui all'art. 133 c.p. che hanno portato all'irrogazione di tali pene nella loro misura massima (Sez. Un. n. 28910 del 2019), rendendone così la misura illegale; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) per avere del tutto omesso di indicare i criteri ex art. 133 c.p. che hanno determinato la misura concreta delle pene accessorie irrogate. 3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento. 1.Prima di esaminare le censure proposte dal ricorrente occorre premettere che, con l'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, avvenuta il 3 agosto 2017, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis c.p.p. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nella fattispecie in esame, va subito detto, non ricorre alcuna delle ipotesi suddette. 1.1. Il ricorrente adduce l'illegalità delle pene accessorie fallimentari applicate all'imputato, richiamando in primis la pronuncia della Corte Costituzionale n. 222 del 5 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 216, ult. comma, L. fall., nella parte in cui prevedeva che la condanna per uno dei fatti da essa contemplati comportasse per una durata fissa di anni dieci l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, inserendo nella disposizione, per renderla compatibile con il quadro dei principi che devono informare le sanzioni penali, l'avverbio "sino" a un massimo di dieci anni. Ancora, poi, il ricorrente ha invocato la pronuncia delle S.U. n. 28910 del 28/02/2019, Stiraci, con la quale, tenuto conto dell'iter motivazione della sentenza della Corte costituzionale suddetta è stato affermato il principio, secondo cui la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez.Un. n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286). 1.2. Nell'ambito dei principi affermati dalle pronunce suddette, il ricorrente sostiene, con entrambi i motivi di ricorso, che la sentenza impugnata, omettendo di motivare in concreto in merito alla determinazione in dieci anni delle pene accessorie fallimentari, le avrebbe stabilite in misura fissa e, nel caso di specie, pertanto, esse sarebbero illegali. Tale deduzione non merita accoglimento. Invero, questa Corte ha già affermato che, in tema di patteggiannento allargato, il giudice che applica una pena accessoria non concordata ha l'onere di motivare specificamente sul punto e la statuizione è impugnabile, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Rv. 278962). 1.3. Tuttavia, nel caso di specie non si verte nell'ipotesi di pena non concordata, atteso che con richiesta del 19.5.2021, depositata in sede di udienza preliminare, la difesa del Pelizza, avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, chiedeva l'applicazione per l'imputato, oltre che della pena di anni due e mesi quattro di reclusione, anche di quella all'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale per la durata di anni dieci, richiesta alla quale il P.M. prestava il consenso. 1.4. Ne consegue, pertanto, che le pene accessorie fallimentari applicate all'imputato non sono state determinate in misura automatica e fissa, bensì sulla base dell'accordo appositamente formatosi tra le parti sull'entità della pena. 1.5. Non si configura, dunque, l'invocata ipotesi di pena illegale e neppure un vizio di motivazione deducibile in questa sede, atteso che, vale quanto già evidenziato da questa Corte antecedentemente all'introduzione del comma 2 bis dell'art. 448 c.p.p., secondo cui la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito -, non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem (cfr. n. 5838 del 28/11/2013, in motivazione). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.