CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45082/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE DI APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'8 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in ordine alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", fallita il 10 luglio 2013. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli ani. 127 e 130 cod. proc. pen. Rappresenta che il dispositivo della sentenza impugnata, originariamente, risultava privo della condanna dell'imputato alle spese processuali del grado di giudizio e che la Corte di appello, successivamente, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., ha corretto il presunto errore materiale, inserendo la condanna al pagamento delle spese. Il ricorrente censura il provvedimento sotto due diversi profili. In primo luogo, l'ordinanza sarebbe stata emessa, in palese violazione degli 127 e 130 cod. proc. pen., con procedura "de plano", senza fissazione della camera di consiglio e avviso alle parti. In secondo luogo, la mancanza della condanna alle spese non integrerebbe un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 127 e 130 cod. proc. pen., bensì una vera e propria nullità della sentenza„ per mancanza di uno dei suoi requisiti. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa al giudizio di bilanciamento delle circostanze, per non aver ritenuto le generiche prevalenti sull'aggravante. 2.3. Con un terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 216, ultimo comma, legge fall. Sostiene che le pene accessorie inflitte, ai sensi dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., sarebbero illegali, poiché in contrasto con il testo della norma, come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 5 dicembre 2018. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo, in entrambe le censure nelle quali si articola, è inammissibile. La prima censura, con la quale il ricorrente lamenta la mancata fissazione dell'udienza camerale, è inammissibile, non avendo il ricorrente dedotto un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato. Al riguardo, va ricordato che << È illegittimo il provvedimento di correzione di errore materiale disposto dal giudice con procedura "de plano", invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, qualora il ricorrente deduca un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato» (Sez. 5, 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247; Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219). Manifestamente infondata, poi, è la tesi del ricorrente secondo la quale la mancata indicazione della condanna al pagamento delle spese processuali nel dispositivo della sentenza integrerebbe un vizio di nullità, non emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale. Invero è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che «il rimedio esperibile per emendare la sentenza di condanna, o equiparata a quella di condanna, che ometta di provvedere sulle spese processuali e su quelle relative al mantenimento dell'imputato durante la custodia cautelare è costituito unicamente dalla procedura di correzione degli errori materiali, e non anche dall'impugnazione» (Sez. 6, n. 38189 del 27/09/2011, Taraschi, Rv. 251049; Sez. 5, n. 14702 del 04/03/2019, Noto, Rv. 275254). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo si presenta del tutto generico, non avendo il ricorrente indicato i motivi che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a ritenere le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. Va, peraltro, evidenziato che il motivo appare anche piuttosto confuso: il ricorrente afferma che la Corte di appello non avrebbe esposto le ragioni che l'avrebbero indotta a «ritenere le attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante e non prevalenti>>, ma, dalla lettura delle sentenze di merito, emerge che le attenuanti generiche non erano state riconosciute, in considerazione della gravità dei fatti. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Dalla lettura delle sentenze di merito, invero, emerge che la durata delle pene accessorie, in perfetta coerenza con la pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 5 dicembre 2018, è stata fissata in sei anni. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e