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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 21490/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 2062/2021 TRIBUNALE di VELLETRI, del 11/10/2021 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difensor Avv.; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Velletri applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza de tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando violazione di legge, sotto il profilo della applicazione di una pena illegale, in quanto il giudice di merito, dopo avere fissato, in applicazione della disciplina del reato continuato, la pena-base per il reato più grave, di cui all'art. 624 bis e 625, n. 6), c.p., in anni tre, mesi quattro di reclusione, ed euro 900,00, di multa, aveva operato su tale pena un aumento, in ordine al concorrente reato contravvenzionale di cui all'art. 4,

I. n. 110 del 1975, pari a mesi tre di reclusione ed euro 30,00 di multa, laddove, trattandosi di reati punti con pene eterogenee, a ciascuno di essi avrebbe dovuto corrispondere la pena di specie corrispondente e non un trattamento sanzionatorio omogeneo. 3.

3. Con requisitoria scritta del 24.1.2022, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, anche con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

In questo caso solo apparentemente il motivo di ricorso è fondato sull'illegalità della pena, trattandosi di censura, in realtà, manifestamente infondata, posto che, come affermato da tempo dalla giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA], nella sua espressione più autorevole, la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee.

In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, si è altresì precisato, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135, c.p.

Con la conseguenza, per quel che interessa in questa sede, che se la pena dei reati in continuazione è dello stesso genere (detentiva o pecuniaria) anche se di specie diversa (reclusione-arresto; multa- ammenda), l'aumento per moltiplicazione si effettuerà rendendo omogenea la pena per il reato satellite a quella dello stesso genere, sia pure più grave, del reato base (cfr. Cass., Sez.

U., n. 40983 del 21/06/2018, Rv. 273750; Cass., Sez.

U., n. 40983 del 21/06/2018, Rv. 273751).

A tali principi si è puntualmente attenuto il giudice di merito posto che la pena per il reato di cui all'art. 624 bis, c.p. è dello stesso genere, ma di specie diversa, da quella prevista dall'art. 4, co. 3, I 18 aprile 1975, n. 110.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17.2.2022. [OSCURATO:PERSONA] re [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 2062/2021 TRIBUNALE di VELLETRI, del 11/10/2021 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difensor Avv.; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Velletri applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli. 2. Avverso la sentenza de tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando violazione di legge, sotto il profilo della applicazione di una pena illegale, in quanto il giudice di merito, dopo avere fissato, in applicazione della disciplina del reato continuato, la pena-base per il reato più grave, di cui all'art. 624 bis e 625, n. 6), c.p., in anni tre, mesi quattro di reclusione, ed euro 900,00, di multa, aveva operato su tale pena un aumento, in ordine al concorrente reato contravvenzionale di cui all'art. 4, I. n. 110 del 1975, pari a mesi tre di reclusione ed euro 30,00 di multa, laddove, trattandosi di reati punti con pene eterogenee, a ciascuno di essi avrebbe dovuto corrispondere la pena di specie corrispondente e non un trattamento sanzionatorio omogeneo. 3. 3. Con requisitoria scritta del 24.1.2022, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, anche con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. In questo caso solo apparentemente il motivo di ricorso è fondato sull'illegalità della pena, trattandosi di censura, in realtà, manifestamente infondata, posto che, come affermato da tempo dalla giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA], nella sua espressione più autorevole, la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, si è altresì precisato, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135, c.p. Con la conseguenza, per quel che interessa in questa sede, che se la pena dei reati in continuazione è dello stesso genere (detentiva o pecuniaria) anche se di specie diversa (reclusione-arresto; multa- ammenda), l'aumento per moltiplicazione si effettuerà rendendo omogenea la pena per il reato satellite a quella dello stesso genere, sia pure più grave, del reato base (cfr. Cass., Sez. U., n. 40983 del 21/06/2018, Rv. 273750; Cass., Sez. U., n. 40983 del 21/06/2018, Rv. 273751). A tali principi si è puntualmente attenuto il giudice di merito posto che la pena per il reato di cui all'art. 624 bis, c.p. è dello stesso genere, ma di specie diversa, da quella prevista dall'art. 4, co. 3, I 18 aprile 1975, n. 110. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17.2.2022. [OSCURATO:PERSONA] re [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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