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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 16294/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04K8SG2) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Genova, nel ratificare il decreto di sospensione cautelativa emesso in data 18 agosto 2023 dal Magistrato di Sorveglianza di Massa, ha revocato ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Genova del 19 ottobre 2022.

In motivazione, il Tribunale sottolinea la gravità della violazione perpetrata dal condannato durante il periodo di affidamento in prova (in particolare, il 17 agosto 2023 egli veniva arrestato in flagranza di reato di furto in abitazione).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen., per aver il Tribunale completamente obliterato l'obbligo di motivare in ordine alla ritenuta non computabilità, come pena espiata, del tempo trascorso in affidamento in prova, omettendo qualsivoglia valutazione del periodo positivamente espletato.

3. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati poiché inerenti ad asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, nonché tendenti a sollecitare una rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati dai giudici di merito.

Nell'ordinanza gravata, invero, sono stati correttamente valutati gli elementi processuali risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, eviclenziando la gravità della condotta antidoverosa assunta dal detenuto durante il godimento del beneficio, sintomatica di una scarsa adesione ab origine al programma trattamentale e, dunque, legittimante la revoca ex tunc della predetta misura.

Trattasi di un apprezzamento discrezionale che non è suscettibile di revisione in sede di legittimità quando sia sorretto, come nella specie, da idonea e sufficiente motivazione.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04K8SG2) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Genova, nel ratificare il decreto di sospensione cautelativa emesso in data 18 agosto 2023 dal Magistrato di Sorveglianza di Massa, ha revocato ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Genova del 19 ottobre 2022. In motivazione, il Tribunale sottolinea la gravità della violazione perpetrata dal condannato durante il periodo di affidamento in prova (in particolare, il 17 agosto 2023 egli veniva arrestato in flagranza di reato di furto in abitazione). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen., per aver il Tribunale completamente obliterato l'obbligo di motivare in ordine alla ritenuta non computabilità, come pena espiata, del tempo trascorso in affidamento in prova, omettendo qualsivoglia valutazione del periodo positivamente espletato. 3. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati poiché inerenti ad asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, nonché tendenti a sollecitare una rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati dai giudici di merito. Nell'ordinanza gravata, invero, sono stati correttamente valutati gli elementi processuali risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, eviclenziando la gravità della condotta antidoverosa assunta dal detenuto durante il godimento del beneficio, sintomatica di una scarsa adesione ab origine al programma trattamentale e, dunque, legittimante la revoca ex tunc della predetta misura. Trattasi di un apprezzamento discrezionale che non è suscettibile di revisione in sede di legittimità quando sia sorretto, come nella specie, da idonea e sufficiente motivazione. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estensore I
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