CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16703/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ghina– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente –per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria regionaledella Sicilia n. 721/01/2021 depositata in data 25/01/2021 e non notificata;Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 7855/2021Numero sezionale 4458/2026Numero di raccolta generale 16703/2026Data pubblicazione 28/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso l’avviso di accertamentonotificatogli per IRPEF, IVA e IRAP riferite al periodo d’imposta 2008 con ilquale l’Ufficio accertava un reddito non dichiarato a seguito di mancatapresentazione della prescritta dichiarazione.La CTP in parziale accoglimento del ricorso rideterminava dettoreddito ritenendo meritevoli di considerazioni i costi inerenti all’attivitàd’impresa così come l’iva versata sugli acquisti, come rideterminati in sedeprocessuale.Appellava l’Ufficio.Con la sentenza gravata di fronte a questa Corte il giudice di secondogrado ha riconosciuta la fondatezza dell’impugnazione erarialelimitatamente al riconoscimento dell’iva, rigettandola quanto ai costi ai finidell’imposizione reddituale.Ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi dicensura che illustra con memoria.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.Ragioni della decisionePreliminarmente, rileva la Corte che è in atti la sentenza penale diassoluzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 51/2918 depositata in data15 ottobre 2018 resa nei confronti del contribuente con la formula dellainsussistenza del fatto; peraltro, essa – diversamente da quanto sostenutoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 7855/2021Numero sezionale 4458/2026Numero di raccolta generale 16703/2026Data pubblicazione 28/05/2026anche in memoria - non può rilevare ex art. 21 bis d. Lgs. n. 74 del 2000,in quanto sprovvista di attestazione di irrevocabilità.Tornando all’esame delle censure, che risultano scrutinabili, va oraesaminato per primo, in quanto logicamente e giuridicamente preliminare,il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la nullità della sentenzaimpugnata per motivazione apparente, manifestamente e irriducibilmentecontraddittoria, per violazione dell’art. 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del1992, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4c.p.c.Il motivo non ha fondamento.Ed infatti, è ormai principio acquisito che la motivazione apparente siriduce a profili che scendono al di sotto del minimo costituzionale, così comeè principio acquisito che la sentenza d’appello possa riferirsi alla pronunciadi primo grado. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. n.9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione dellasentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d."minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite diquesta Corte (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, seguita - tra molte - da Cass.n. 5209/2018). In termini (in argomento Cass. n. 161/2009) la sentenza ènulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tuttopriva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero lamotivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni nonidonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018), il che nonCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 7855/2021Numero sezionale 4458/2026Numero di raccolta generale 16703/2026Data pubblicazione 28/05/2026avviene nella fattispecie avendo la pronuncia di appello reso manifeste leragioni che l’hanno condotta a decisione.Tornando all’esame delle censure secondo l’ordine di proposizione,rileva la Corte che il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 19 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell’art. 53 c. 5 deld.P.R. n. 633 del 1972 ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere ilgiudice dell'appello infondatamente negato la detraibilità dell'iva assolta dalcontribuente sugli acquisti ritenendo irrilevante che il pagamento dell'iva siaevincibile da altra documentazione inclusa la contabilità di impresa se taleimposta non risulti dalle dichiarazioni periodiche e regolari versamenti.Il motivo – incentrato sui profili iva, risultando definiti e non oggettodi censura in questa sede i profili in tema di imposizione reddituale - èfondato.[OSCURATO:PERSONA] rammenta che il diritto alla detrazione costituisce parteintegrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può esserelimitato, per costante interpretazione della Corte di Giustizia UE (CGUE incausa C81/17, [OSCURATO:PERSONA], punto 33 e giurisprudenza citata; CGUEsentenza in causa C-648/16, [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, pergiurisprudenza costante di questa Corte in tema di IVA (tra le pronuncerecenti, Cass. n. 6241/2025, conforme a Cass. n. 19938/2018), il dirittoalla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione direquisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd.Sesta direttiva), quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche odi quella annuale, ovvero l'omessa tenuta del registro IVA acquisti. Ciòpurché il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idoneadocumentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all'art.17 della citata direttiva, purché detto diritto venga esercitato entro iltermine previsto perla presentazione della dichiarazione relativa al secondoanno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell'art. 8, comma 3, delCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 7855/2021Numero sezionale 4458/2026Numero di raccolta generale 16703/2026Data pubblicazione 28/05/2026d.P.R. n. 322 del1998. Non v’è poi dubbio che il riferimento sia alladichiarazione IVA annuale e non alle dichiarazioni periodiche. [OSCURATO:PERSONA] (v. Cass. n. 17757/2016) hanno stabilito al proposito che «nelcomplesso normativo e nel formante giurisprudenziale dell'UE emerge (..)che il fatto costitutivo del rapporto tributario col fisco nazionale è ravvisatodalla effettività e liceità dell'operazione, mentre obblighi di registrazione,dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione meramente illustrativae riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controllidell'Amministrazione finanziaria per l'esatta riscossione. L'esercizio deldiritto di detrazione dell'eccedenza IVA, che deve essere tutelato in modosostanziale ed effettivo, va dunque riconosciuto a fronte di una realeoperazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita dai datirisultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come, ad esempio,la documentazione contabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevantel'osservanza degli obblighi dichiarativi». La citata sentenza ha, quindi,ricostruito la disciplina essenziale del sistema italiano di riscossione IVA eha affermato: «si consideri che per la Corte di giustizia (sent. Idexx) "irequisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono ilfondamento stesso e l'estensione di tale diritto, quali previsti all'art. 17 dellasesta direttiva" (punto 41). Invece "i requisiti formali del diritto a detrazionedisciplinano le modalità e il controllo dell'esercizio del diritto medesimononché il corretto funzionamento del sistema dell'IVA, quali gli obblighi dicontabilità, di fatturazione e di dichiarazione. Tali requisiti sono contenutinegli arti. 18 e 22 della sesta direttiva" (punto 42). Riguardo agli acquisti "irequisiti sostanziali esigono, come emerge dall'art. 17, paragrafo 2 [...]della sesta direttiva, che tali acquisti siano stati effettuati da un soggettopassivo, che quest'ultimo sia parimenti debitore dell'IVA attinente a taliacquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioniimponibili" (punto 43). Dunque, può bastare che, in sede di contraddittorioCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 7855/2021Numero sezionale 4458/2026Numero di raccolta generale 16703/2026Data pubblicazione 28/05/2026e/o di contenzioso sulla cartella, il contribuente omissivo documenti lasussistenza dei requisiti sostanziali del diritto a detrazione di cui all'art. 17della sesta direttiva». Del resto, l’art.8 del d.P.R. 322 del 1988 il cui comma3 stabilisce che le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, è rubricato proprio “Dichiarazioneannuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari daparte di determinati contribuenti” e ciò è una precisa indicazione ai finiinterpretativi in parola.Inoltre, si è sottolineato da parte di questa Corte che (Cass. n.31406/2025) la CGUE abbia reiteratamente stabilito che «un termine didecadenza di due anni, quale quello previsto all’articolo 19, primo comma,del decreto n. 633, in esame nel procedimento principale, non può, di persé stesso, rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficilel’esercizio del diritto a detrazione, posto che l’articolo 167 e l’articolo 179,primo comma, della direttiva IVA (contenuto nel capo IV del titolo X delladirettiva iva richiamato dalla CGUE con la sentenza [OSCURATO:PERSONA],sopra citata: n.d.r.) consentono agli Stati membri di esigere che il soggettopassivo eserciti il proprio diritto a detrazione nello stesso periodo in cui talediritto è sorto» (v. CGUE, in causa C-332/15, Astone, punto 38). QuestaCorte ha anche poi da ultimo ulteriormente precisato (Cass. n. 9191/2025)come il credito IVA non può restare sospeso ed essere compensato adlibitum del contribuente, perché tale esercizio del diritto segue dellescansioni temporali e degli adempimenti ben precisi regolati dalla legge.Nella fattispecie, emerge dalla pronuncia impugnata chel’accertamento richiesto dalla Corte non sia stato in ultima analisi quicompiuto secondo i ridetti principi, avendo il giudice dell’appello fattoriferimento unicamente e genericamente alle dichiarazioni periodiche IVA,con conseguente falsa applicazione delle richiamate disposizioni di legge,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 7855/2021Numero sezionale 4458/2026Numero di raccolta generale 16703/2026Data pubblicazione 28/05/2026potendo e dovendosi in realtà verificare anche aliunde la provadell’esistenza dei costi e dell’iva detraibili.Ne deriva la fondatezza della doglianza.Il secondo motivo di ricorso denuncia la novità della sentenza delprocedimento per vizio di ultrapetizione commutazione della causa petendi,violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 7 L. 212 del 2000, dell’art. 56 deld.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 nonché dell’art.57 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 345 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di merito erroneamente disconosciuto ladetrazione dell’IVA sugli acquisti per ragioni diverse da quelle poste a basedell’avviso di accertamento.Alla luce della decisione in ordine al motivo precedentementeesaminato, il detto secondo motivo è assorbito poiché divenuto privo dirilevanza.In conclusione, rigettato il terzo motivo, accolto il primo e assorbito ilsecondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice diappello che rivedrà i fatti di causa alla luce dei superiori principi di diritto eprovvederà anche alla liquidazione delle spese di lite del presente giudiziodi legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il terzo; dichiara assorbitoil secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione alla qualedemanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026.La PresidenteTania HmeljakCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7