CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 46661/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 111 settembre 1963 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano del 13 ottobre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ne ha disposto la consegna all'[OSCURATO:PERSONA] della Germania in forza del mandato di arresto processuale emesso il 25 maggio 2022 dalla Pretura di Monaco di Baviera in relazione al reato di truffa continuata ascritto al consegnando. 2. Si lamenta, con il ricorso, violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 16 della legge n. 69 del 2005 nonché degli artt. 2 e 3 CEDU e vizio di motivazione in relazione alla omessa richiesta di informazioni circa il rischio che, dando esecuzione al mandato, il consegnando potesse essere sottoposto a trattamenti detentivi disumani. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 il pericolo di trattamenti inumani o degradanti, prima previsto dall'art. 18, lett. h), legge n. 69 del 2005, oggi non risulta contemplato tra i motivi di rifiuto obbligatorio della consegna. Ciò malgrado, questa Corte ha condivisibilmente affermato che tale motivo di rifiuto trova oggi un referente normativo nella clausola generale contenuta nel novellato art. 2 legge n. 69 del 2005, in base al quale «L'esecuzione del mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa». 3. Per tale ragione, si è affermato che sussiste una continuità normativa tra l'abrogato art.18, lett. h), legge n. 69 del 2005 ed il novellato art.2 della medesima legge (Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea, Rv. 280878). 4. E' stato, altresì, precisato che l'art. 16 della legge n. 69 del 2005 contempla una facoltà, rimessa alla discrezionalità del giudice, di chiedere informazioni integrative, il cui mancato esercizio non comporta alcuna sanzione processuale. Ciò nondimeno, l'omessa richiesta di informazioni può rilevare ai fini della violazione dell'art. 2 della legge n. 69 del 2005 nel caso in cui, una volta accertata, attraverso documenti affidabili ed aggiornati, l'esistenza di un rischio sistemico di trattamenti inumani e degradanti da parte dello Stato membro, sia stata omessa la necessaria verifica in merito al trattamento detentivo del consegnando (cfr. da ultimo Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Istrate, Rv. 280852). Invero, come recentemente ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza emessa nella causa C-218/18, solo ove l'autorità giudiziaria dell'esecuzione disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati, attestanti l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, deve procedere ai necessari accertamenti e chiedere all'autorità giudiziaria dello Stato emittente le informazioni sulle condizioni di detenzione nell'istituto penitenziario nel quale sarà recluso il consegnando al fine di valutare se esistano seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna al suddetto Stato membro, questo correrà un rischio reale di essere sottoposto ad un trattamento inumano o degradante. Elementi che devono trovare fondamento in fonti qualificate, ordinariamente identificate in decisioni giudiziarie internazionali, in particolare le sentenze della Corte EDU, o rese dallo Stato membro emittente, nonchè le decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite. 5. In questa cornice, questa Corte ha avuto modo di affermare che è onere del ricorrente che voglia ottenere un provvedimento di rifiuto della consegna, ex art. 18, comma primo, lett. h), L. n. 69 del 2005, allegare fonti attendibili, specifiche ed aggiornate su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell'esistenza di un concreto pericolo di trattamento inumano e degradante determinato dalle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente (cfr., da ultimo, Sezione 6, n. 41075 del 10/11/2021 Rv. 282120; Sez. 6, n. 18352 del 11/06/2020, M., Rv. 279301). L'acquisizione, da parte dell'autorità giudiziaria di esecuzione, di informazioni "individualizzate" sul regime di detenzione non può infatti assumere carattere esplorativo, rendendosi di converso necessaria solo nell'ipotesi in cui siano stati acquisiti elementi che permettano di dubitare che negli istituti penitenziari dello Stato emittente vi sia effettivamente una situazione tale da rendere concreto il rischio che le condizioni di detenzione siano contrarie all'art. 3 CEDU ovvero all'art. 4 CDFUE ( Sez. 6, n. 23253 del 13 giugno 2022, n.m. Sez. 6, n. 9391 del 28/02/2018,Rv. 272341). Onere questo cui il consegnando può provvedere anche per il tramite delle allegazioni dirette a sostenere l'apposito motivo di ricorso prospettato in sede di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 18126 del 06/05/2021, Rv. 281305) 6. Nel caso la difesa, del tutto inadeguatamente, si è limitata la dedurre la mancata verifica d'ufficio operata dalla Corte del merito, che avrebbe trascurato di acquisire, ex art 16 della legge n. 69 del 2005, le necessarie informazioni integrative sul tema, senza che sia mai stata sollecitata sul punto; di più, anche in questa sede ha integralmente omesso di dedurre e quindi allegare qualsivoglia elemento destinato a supportare una ragionevole affermazione dell'esistenza di un concreto pericolo di trattamento inumano e degradante del consegnando in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, tale da poter rendere dubbia la situazione strutturale delle carceri tedesche e rendere legittima l'integrazione istruttoria sollecitata con il ricorso.7. Ne viene l'inammissibilità del ricorso alla quale conseguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. definite nei termini di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di c