CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 42506/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Lette le conclusioni scritte del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che il 25/2/2021 che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta il 3/2/2021 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti dello stesso ricorrente e di altri soggetti, in relazione ad una rapina aggravata in concorso commessa il 15/6/2020 ai danni dell'autotrasportatore [OSCURATO:PERSONA], di notte, in luogo isolato, ponendo la vittima in condizioni di incapacità, utilizzando un'arma ed uno Jammer (disturbatore di frequenze per depistare le indagini). A sostegno del ricorso il Lombardo ha articolato un unico motivo di impugnazione, con il quale ha contestato la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in primo luogo con riferimento alla gravità indiziaria e, quindi, in ordine alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. Sotto il primo profilo ha dedotto che l'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata si fonderebbe essenzialmente sul riconoscimento fotografico effettuato quattro mesi dopo i fatti dalla persona offesa, senza che questa abbia prima descritto il ricorrente, e comunque con modalità di assunzione dell'atto che, ad avviso di questo, non sarebbero idonee a conferirgli la necessaria attendibilità. Le esigenze cautelari, invece, sarebbero state desunte sulla base di valutazioni astratte e non già in base ad elementi di fatto. 2. Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3. Con memoria scritta depositata in data 11/5/2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto esorbita dai limiti di sindacabilità da parte di questa Corte delle ordinanze adottate dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, infatti, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in .sede di legittimità: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 3 n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; sez. Feriale n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400). Nel caso in esame, la motivazione del provvedimento impugnato soddisfa ampiamente i predetti requisiti, in quanto senza incorrere in illogicità alcuna ha ricostruito sia gli elementi che hanno indotto a riconoscere la gravità degli indizi di colpevolezza da cui si è ritenuto raggiunto il ricorrente, sia le ragioni che hanno portato a ravvisare concrete ed attuali esigenze cautelari di intensità tale da richiedere l'applicazione della misura disposta. L'ordinanza del Tribunale del riesame, infatti, in primo luogo rende adeguatamente conto degli elementi che avevano consentito di ricostruire le diverse fasi della rapina di cui si tratta (inseguimento e blocco del tir da parte di due vetture, minaccia all'autista con una pistola, incappucciamento dello stesso e sua sostituzione alla guida del mezzo fino al deposito di Acireale dove la refurtiva veniva scaricata) ed avevano portato a riconoscere la gravità degli indizi della partecipazione del Lombardo all'azione criminosa. La ricostruzione di questa era stata resa possibile in primo luogo dalle dichiarazioni della persona offesa, quindi dai dati del GPS del tir rapinato (fino al momento in cui il disturbatore di frequenze era stato attivato), e dalle immagini di diversi sistemi di videosorveglianza, che avevano filmato l'arrivo di una prima autovettura, una [OSCURATO:PERSONA] SW, quindi la presenza della seconda, una [OSCURATO:PERSONA], e poi filmato anche il tir ad uno svincolo autostradale mentre era scortato dalle predette vetture, ed infine lo scarico della refurtiva nei pressi di un autoparco ed il successivo rientro del tir scortato dall'[OSCURATO:PERSONA] in uso al coindagato [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente all'assunto del ricorrente, inoltre, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata in ordine al ruolo del Lombardo nella rapina non si fonda essenzialmente sul riconoscimento fotografico effettato dal custode dell'autoparco ove il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il tir è stato visto fare ingresso con a bordo, appunto, una persona riconosciuta nelle effige del ricorrente, bensì anche su intercettazioni telefoniche dalle quali emergevano successivi riferimenti del coindagato [OSCURATO:PERSONA] (riconosciuto dal predetto custode come conducente della Smart che accompagnava il tir il 15/6/2020) a tale "Michele", come persona da avvisare per una successiva rapina e, successivamente, per avvisarlo, invece, che la sera del 24/8/2020 la rapina evidentemente programmata per quel giorno non sarebbe stata realizzata: significativamente, in tale occasione il Giuffrida forniva al suo interlocutore l'utenza telefonica dello stesso Michele, poi rivelatasi quella rinvenuta in possesso del Lombardo in occasione di un successivo arresto in flagranza, quando il predetto si era recato in un'area di parcheggio a bordo di una Smart che scortava un semirimorchio rapinato. Premesso, pertanto, che per consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità il riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini costituisce una prova atipica, la cui rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto (Sez. 6, n.171.03 del 31/10/2018 Rv. 275548) e che non deve essere necessariamente preceduta, ai finì della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona (Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, Rv. 280598), deve osservarsi anche che alla luce dei predetti elementi l'ordinanza impugnata, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha riconosciuto concorrere ad integrare la gravità indiziaria a carico del Lombardo anche il riconoscimento fotografico effettuato dal custode dell'autoparco nel quale il tir rapinato è entrato di notte, pur se si tratta di riconoscimento non preceduto dalla descrizione del conducente, trattandosi di riconoscimento effettuato senza tentennamenti da persona che, seppur di notte, ha visto il conducente del tir in un autoparco descritto come ben illuminato, e le cui dichiarazioni sono corroborate dalle risultanze investigative dinanzi menzionate. Manifestamente infondato è anche l'assunto difensivo secondo cui la gravità delle esigenze cautelari sarebbe stata riconosciuta sulla base di valutazioni astratte e non già di concreti elementi di fatto: il provvedimento impugnato, infatti, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto a riconoscere come concreto ed attuale il pericolo di recidive specifiche da parte del Lombardo, sulla base di elementi concreti desunti dalla gravità dei fatti, posti in essere con professionalità, in concorso con più soggetti armati e travisati, ai danni di persona inerme e con previa individuazione delle aree per lo scarico della refurtiva, ed altresì sulla base della stessa personalità del ricorrente, la cui pericolosità è risultata confermata dai plurimi e specifici precedenti penali e dal procedimento per tentata rapina pluriaggravata programmata per il 18/9/2020 con analoghe modalità, insieme ad una complessa rete di complici, mentre era sottoposto a misura cautelare non custodiale per altro reato contro il patrimonio. Sulla base di tali elementi deve ritenersi priva di illogicità evidenti anche la valutazione del tribunale del riesame secondo cui la personalità del Lombardo non consentiva di esprimere una prognosi favorevole sul rispetto di misure meno afflittive di quella carceraria, quali anche gli arresti domiciliari muniti di braccialetto elettronico che, comunque, non avrebbero reciso i legami del ricorrente con la rete di complici ai quali avrebbe potuto prestare il suo contributo quantomeno organizzativo per la reiterazione di condotte criminose. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod..proc. pen. Così deliberato in c