CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 01863/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 del TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in favore della parte civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata ex art. 444 cod. proc. pen. il 28/04/2021, il Tribunale di Lucca ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione all'imputazione di diffamazione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, liquidando a favore della parte civile le spese sostenute nella misura di euro 3.420. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge, in quanto le spese non dovevano essere liquidate, non essendo la costituzione di parte civile anteriore all'accordo per l'applicazione della pena e, comunque, dovevano essere compensate o comunque liquidate entro i parametri di cui al DM 55 del 2014. Il secondo motivo denuncia omessa motivazione in ordine alla quantificazione delle spese di parte civile. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in favore della parte civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha fatto pervenire rinuncia al ricorso, che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente n [OSCURATO:PERSONA],to [OSCURATO:PERSONA] r (-