CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08656/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 16/09/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia del 10/07/2019 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso veniva condannato alla pena di giustizia per il delitto ascritto (art. 628, comma primo e comma terzo, n.3-bis e 3- quinques, cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Longo, a mezzo del proprio difensore, proponendo due motivi di ricorso, ciascuno articolato in diverse censure, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge con particolare riferimento all'art. 192 cod. pen.; la Corte di appello ha basato tutta la sua decisione sulle dichiarazioni della persona offesa, sopravvalutate in assenza totale di ulteriori elementi di riscontro e senza tener conto delle numerose censure difensive che avevano evidenziato come la ricostruzione dei fatti imputati si scontrasse con le chiare dichiarazioni del responsabile della comunità terapeutica presso la quale si trovava a risiedere all'epoca il Longo, oltre che con una serie di dati obiettivi (come la distanza intercorrente tra la comunità e il luogo ed orario in cui veniva posta in essere la rapina). La Corte di appello aveva ritenuto tale responsabilità sulla base di dati meramente ipotetici e congetturali. Con una seconda censura il ricorrente ha sostenuto la violazione di legge con riferimento all'art. 238-bis cod. pen. Pur essendo stata prodotta la sentenza del 19/04/2018 del Tribunale di Pavia, caratterizzata da un'imputazione sostanzialmente coincidente rispetto alla quale il Tribunale aveva assolto il Longo per mancanza di sufficienti elementi di prova per non aver commesso il fatto; la Corte di appello non aveva affatto tenuto conto di tale decisione, con particolare riferimento alle dichiarazioni del teste Gorla in ordine alla presenza del Longo in comunità, secondo precise regole, dal 23 ottobre 2015 al 3 marzo 2016. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica in considerazione dell'evidente contraddittorietà ricorrente ed emergente dal raffronto tra le dichiarazioni rese in sede di querela dalla persona offesa e le dichiarazioni rese dal teste Gorla, che aveva constatato la presenza del Longo in quella giornata all'interno della comunità sia a colazione che a pranzo. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Il primo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. non è consentito e si caratterizza per la sua genericità. In tal senso si deve ricordare che questa Corte ha ripetutamente affermato il principio di diritto secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non 2 k possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Da ultimo anche le Sezioni Unite di questa hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione). La deduzione, dunque, può essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ma il vizio dedotto è quello della "carenza assoluta di motivazione", chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni dei giudici di merito che hanno ampiamente ricostruito, in modo conforme, la piena prova della responsabilità del Longo, che è stato esplicitamente e formalmente riconosciuto dalla parte offesa, le cui dichiarazioni sono state acquisite al fascicolo del dibattimento e sono state concretamente e approfonditamente valutate dalla Corte di appello in senso conforme al giudice di primo grado. Tali considerazioni sono state in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. In tal senso appare assolutamente non conferente il richiamo alle dichiarazioni del responsabile della comunità a fronte di un riconoscimento esplicito della persona offesa e di un ragionato percorso argomentativo che, in modo logico e persuasivo, ha ricostruito l'irrilevanza di tale dato acquisito in giudizio, ma compiutamente e correttamente non ritenuto risolutivo. Il ricorrente in sostanza omette, con i motivi di ricorso, di confrontarsi con la motivazione della Corte di appello. Nello stesso senso generico e manifestamente infondato appare il rilievo difensivo quanto alla mancata considerazione ex art. 238-bis cod. proc. pen. di precedente giudicato assolutorio a carico del Longo. Tale decisione, come prevede la disciplina in questione, anche in questo caso obliterata dal ricorrente, ha rilievo quanto al fatto storico ivi accertato, ma non ha alcuna diretta incidenza sul giudizio relativo ai diversi fatti oggetto di contestazione in questa sede. In sostanza la difesa anche in questo caso, per il tramite della richiamata allegazione documentale, tende ad introdurre una diversa lettura del merito non consentita in questa sede. Deve essere, infatti, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 2. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per la condotta ascritta, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). La Corte di appello ha ampiamente motivato, in senso conforme al giudice di primo grado, in ordine alla responsabilità del Longo, quanto al fatto ascritto, tenendo conto compiutamente delle risultanze dibattimentali, del riconoscimento della persona offesa e della non significatività dell'alibi proposto sulla base delle 4 % dichiarazioni del responsabile della comunità presso la quale si trovava all'epoca a risiedere il Longo. 3. Anche il secondo motivo di ricorso non coglie nel segno; in questo caso la difesa ripropone le medesime argomentazioni, sostanzialmente una generica e non motivata affermazione di inattendibilità della persona offesa, che aveva riconosciuto il Longo come autore della rapina subita, anche considerata la vicinanza al momento dell'ingresso nel portone della sua abitazione, a fronte delle non significative dichiarazioni del responsabile della comunità terapeutica, deducendo un vizio di motivazione, perché ritenuta contradditoria e manifestamente illogica. Anche in questo caso, come evidenziato in precedenza, il ricorrente si limita a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, omettendo di confrontarsi compiutamente con la persuasiva motivazione della Corte di appello. Contrariamente a quanto affermato in ricorso la Corte di appello ha tenuto in considerazione le dichiarazioni rese dal Gorla, ma le ha ritenute non risolutive al fine di eventualmente escludere la responsabilità del Longo. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent