CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00371/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Tomaso EPIDENDIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso alle parti; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di rideterminazione della pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa, con la diminuente per il rito abbreviato, inflitta ad Antonello COLA con la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 21 ottobre 2019, irrevocabile in data 16/10/2020, per il delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. Il difensore del condannato aveva formulato l'istanza di rideterminazione della pena detentiva, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. Il giudice dell'esecuzione ha dato atto che il processo di cognizione, concernente l'accusa di cessione in concorso di kg. 2,286 di cocaina, era stato celebrato con il rito abbreviato e che il giudice di primo grado aveva determinato la pena base in anni 9 d reclusione ed euro 45.000 di multa, pena confermata in appello, con la sentenza pronunciata in epoca successiva alla richiamata pronuncia della Corte costituzionale, per mezzo di una puntuale e specifica motivazione. 2. Avverso il provvedimento ricorre Antonello COLA, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale deduce inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione. Evidenzia il ricorrente che il giudice dell'esecuzione doveva accogliere la richiesta di rideterminazione della pena perché la pena base è superiore al nuovo minimo edittale di sei anni di reclusione. 3. Il ricorso è inammissibile poiché il giudice dell'esecuzione, rifacendosi ai parametri legali e alla motivazione del giudice della cognizione, ha motivatamente confermato l'adeguatezza della pena base, in considerazione del considerevole quantitativo di sostanza stupefacente e della personalità del condannato, per poi operare la riduzione per il rito. Il ricorso, che si limita a denunciare un insussistente vizio motivazionale, è generico. 3.1. Del resto, il ricorso neppure contesta che la sentenza di secondo grado, che ha motivatamente confermato il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice, è stata pronunciata dopo la pubblicazione in data 13 marzo 2019 della sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio 2019, n. 40, della quale, pertanto, si era già tenuto conto in detto grado di giudizio. 3.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende