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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 21721/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna degli imputati per il reato di furto in abitazione pluriaggravato, con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; Considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di tutti gli imputati - che deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - è manifestamente infondato.

Il termine di prescrizione massima per il reato oggetto del presente procedimento è di 22 anni 2 mesi e 20 giorni (tenuto conto dal massimo edittale di dieci anni - tale anche all'epoca del fatto - previsto per il reato di furto pluriaggravato, aumentato di 1/3 ex art. 63, comma 4, cod. pen. per la recidiva, aumentato di 2/3 ex art. 161 cod. proc. pen.).

Tenuto conto che il reato è stato commesso il 15 aprile 2006, il termine di prescrizione maturerà il 04 luglio 2028 - senza considerare le plurime sospensioni verificatesi per richieste di rinvio e legittimi impedimenti.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del furto come tentato - è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per la distinzione tra furto tentato e furto consumato, motivando correttamente in ordine all'impossessamento e all'appropriazione dei beni della persona offesa.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna kricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 maggio 2025 Il consigliere estenFe f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna degli imputati per il reato di furto in abitazione pluriaggravato, con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; Considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di tutti gli imputati - che deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - è manifestamente infondato. Il termine di prescrizione massima per il reato oggetto del presente procedimento è di 22 anni 2 mesi e 20 giorni (tenuto conto dal massimo edittale di dieci anni - tale anche all'epoca del fatto - previsto per il reato di furto pluriaggravato, aumentato di 1/3 ex art. 63, comma 4, cod. pen. per la recidiva, aumentato di 2/3 ex art. 161 cod. proc. pen.). Tenuto conto che il reato è stato commesso il 15 aprile 2006, il termine di prescrizione maturerà il 04 luglio 2028 - senza considerare le plurime sospensioni verificatesi per richieste di rinvio e legittimi impedimenti. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del furto come tentato - è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Nel caso di specie, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per la distinzione tra furto tentato e furto consumato, motivando correttamente in ordine all'impossessamento e all'appropriazione dei beni della persona offesa. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna kricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 Il consigliere estenFe f
Sentenza Cassazione n. 21721/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris