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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02375/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; éí' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale egli era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato; ritenuto che: il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente contesta l'omessa assunzione di prove decisive - è manifestamente infondato, posto che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), e dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. solo nel caso - che qui non ricorre - di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013 - dep. 29/01/2014, Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240995); pertanto, nel caso in esame, il diniego della rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. può essere sindacato solo sotto il profilo del vizio di motivazione, che tuttavia non sussiste, atteso che la Corte territoriale ha diffusamente e logicamente indicato (richiamando il compendio probatorio già acquisito) le ragioni per cui non ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, il supplemento istruttorio sollecitato dalla difesa ; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, ed è manifestamente infondato nella parte in cui assume la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., che opera nel caso di motivazione apparente (che nella specie non ricorre) e dell'art. 292, comma 2 -ter, cod. proc. pen. relativo ai provvedimenti cautelari ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; éí' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale egli era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato; ritenuto che: il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente contesta l'omessa assunzione di prove decisive - è manifestamente infondato, posto che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), e dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. solo nel caso - che qui non ricorre - di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013 - dep. 29/01/2014, Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240995); pertanto, nel caso in esame, il diniego della rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. può essere sindacato solo sotto il profilo del vizio di motivazione, che tuttavia non sussiste, atteso che la Corte territoriale ha diffusamente e logicamente indicato (richiamando il compendio probatorio già acquisito) le ragioni per cui non ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, il supplemento istruttorio sollecitato dalla difesa ; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, ed è manifestamente infondato nella parte in cui assume la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., che opera nel caso di motivazione apparente (che nella specie non ricorre) e dell'art. 292, comma 2 -ter, cod. proc. pen. relativo ai provvedimenti cautelari ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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