Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45779/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE DI APPELLO di TORINO, con sentenza in data 22/07/2020- dep. il giorno successivo, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di TORINO in data 13/01/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato ORIOLO Daniele a pena di giustizia per tre episodi, riuniti per continuazione, di rapina aggravata dal travisamento e dall'uso di arma, commessi tutti a TORINO, il 1°/09/2018, 1'11 e il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La condotta a lui contestata era consistita nell'essere: - quanto alla rapina di cui al capo a), entrato nel supermercato Crai di via Gioberti a TORINO col volto coperto da passamontagna e indossando occhiali scuri a goccia, nell'aver puntato una pistola contro la cassiera, che aveva costretto a consegnare la somma di 850 euro, e nell'avere infine intimato a costei di spostarsi sul retro dell'esercizio commerciale, per poi uscire e allontanarsi, il 1°/09/2018; - quanto alla rapina di cui al capo b), entrato nell'esercizio commerciale Ipersoap di via [OSCURATO:PERSONA] a TORINO col cappuccio calato sul volto, indossando occhiali scuri a goccia e una sciarpa che gli copriva la bocca, nell'aver puntato una pistola contro la cassiera, che aveva costretto a consegnare la somma di 255 euro, e nell'avere infine intimato a costei di spostarsi sul retro dell'esercizio commerciale, per poi uscire e allontanarsi, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - quanto alla rapina di cui al capo c), entrato nell'esercizio commerciale Tigotà di corso Unione Sovietica a TORINO col cappuccio calato sul volto, indossando occhiali scuri a goccia e una sciarpa che gli copriva la bocca, nell'aver puntato una pistola contro la cassiera, che aveva costretto a consegnare la somma di 1350 euro, e nell'avere infine intimato a costei di spostarsi sul retro dell'esercizio commerciale, per poi uscire e allontanarsi, il 12/01/2019.

2. ORIOLO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per motivazione illogica quanto all'accertamento della responsabilità penale nelle rapine.

Censura che: - quest'ultima sia stata affermata in modo forzato, rinviando a modalità di azione simili ad altre rapine costituenti oggetto di un ulteriore procedimento penale a proprio carico; - la rapina di cui al capo b) sia stata accertata dopo la sottoposizione alla persona offesa di uno dei fotogrammi che aveva ritratto il presunto rapinatore mentre era in fuga, ma per quelle sub a) e sub c) non vi era stata neanche una ricognizione di cose, finalizzata per es. al riconoscimento degli abiti dell'autore dei fatti; - l'estrazione effettuata dalla polizia giudiziaria delle immagini dal profilo Facebook del ricorrente, sul quale comparivano un cappello da pioggia e occhiali da sole sportivi, indicati come usati dal responsabile della rapina sub c), è relativa ad accessori di uso comune, descritti dalla persona offesa in modo generico, mentre non risultano acquisite le immagini poste all'interno di Ipersoap; - elemento qualificante ai fini della condanna sarebbe stata l'ampia calvizie del capo di ORIOLO, che tuttavia non era stata riferita dalla cassiera della rapina sub a).

Rispetto a tale incongruità il Collegio di appello lo aveva qualificato elemento non sufficiente a intaccare il quadro indiziario; - l'età presunta del rapinatore aveva conosciuto significative divergenze nel confronto fra le differenti testimonianze rese, fino a 15 anni.

3. Il ricorso è inammissibile, perché l'unico motivo proposto punta a una rivalutazione in fatto della vicenda, attraverso una differente lettura del quadro indiziario.

Va ricordato in proposito il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".

In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza del motivo proposto deriva dal suo sollecitare la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza.

4. La CORTE territoriale ha in modo congruo e logico fondato la responsabilità del ricorrente su quanto riferito nell'informativa di reato, sulle sommarie informazioni testimoniali delle tre dipendenti degli esercizi commerciali colpiti dalle rapine, sui filmati delle videocamere sul luogo della rapina sub b), e sull'identico modus operandi, manifestato attraverso la consumazione della medesima tipologia di reato in località limitrofe, con dettagli consistiti non soltanto nell'uso di una pistola e nella intimidazione delle cassiere, bensì pure nell'ordine dato alla cassiera di volta in volta vittima di portarsi nella parte retrostante del negozio al fine di permettere la fuga.

Nella motivazione il Collegio di appello ha individuato le caratteristiche fisiche del rapinatore, sovrapponibili e simili a quelle proprie dell'imputato, oltre che il copricapo e gli occhiali da sole, in uso a lui come evincibile dal suo profilo Facebook, oltre che il rinvenimento nella sua disponibilità in sede di perquisizione di una pistola, somigliante all'arma adoperata per commettere i reati.

È vero che la stessa CORTE ha dato atto che nella testimonianza di una delle cassiere - quella davanti a cui il rapinatore si era tolto il passamontagna - non si era fatta menzione della vistosa calvizie del medesimo, ma ha pure chiarito come il quadro gravemente indiziante già sussistente non è stato incrinato da questa omissione.

Spiegazione coerente essa ha fornito anche delle differenti indicazioni da parte delle testimoni circa l'età presumibile del rapinatore, da 25/30 a 40 anni (ORIOLO ne aveva 45 al momento dei fatti), allorché ha scritto che l'età di un soggetto risente di condizionamenti soggettivi dei testimoni, e diventa inevitabilmente meno precisa quando vi è il travisamento del volto, come è accaduto nella specie.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso a Roma il giorno 5/11/2021 Il consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di TORINO, con sentenza in data 22/07/2020- dep. il giorno successivo, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di TORINO in data 13/01/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato ORIOLO Daniele a pena di giustizia per tre episodi, riuniti per continuazione, di rapina aggravata dal travisamento e dall'uso di arma, commessi tutti a TORINO, il 1°/09/2018, 1'11 e il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La condotta a lui contestata era consistita nell'essere: - quanto alla rapina di cui al capo a), entrato nel supermercato Crai di via Gioberti a TORINO col volto coperto da passamontagna e indossando occhiali scuri a goccia, nell'aver puntato una pistola contro la cassiera, che aveva costretto a consegnare la somma di 850 euro, e nell'avere infine intimato a costei di spostarsi sul retro dell'esercizio commerciale, per poi uscire e allontanarsi, il 1°/09/2018; - quanto alla rapina di cui al capo b), entrato nell'esercizio commerciale Ipersoap di via [OSCURATO:PERSONA] a TORINO col cappuccio calato sul volto, indossando occhiali scuri a goccia e una sciarpa che gli copriva la bocca, nell'aver puntato una pistola contro la cassiera, che aveva costretto a consegnare la somma di 255 euro, e nell'avere infine intimato a costei di spostarsi sul retro dell'esercizio commerciale, per poi uscire e allontanarsi, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - quanto alla rapina di cui al capo c), entrato nell'esercizio commerciale Tigotà di corso Unione Sovietica a TORINO col cappuccio calato sul volto, indossando occhiali scuri a goccia e una sciarpa che gli copriva la bocca, nell'aver puntato una pistola contro la cassiera, che aveva costretto a consegnare la somma di 1350 euro, e nell'avere infine intimato a costei di spostarsi sul retro dell'esercizio commerciale, per poi uscire e allontanarsi, il 12/01/2019. 2. ORIOLO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per motivazione illogica quanto all'accertamento della responsabilità penale nelle rapine. Censura che: - quest'ultima sia stata affermata in modo forzato, rinviando a modalità di azione simili ad altre rapine costituenti oggetto di un ulteriore procedimento penale a proprio carico; - la rapina di cui al capo b) sia stata accertata dopo la sottoposizione alla persona offesa di uno dei fotogrammi che aveva ritratto il presunto rapinatore mentre era in fuga, ma per quelle sub a) e sub c) non vi era stata neanche una ricognizione di cose, finalizzata per es. al riconoscimento degli abiti dell'autore dei fatti; - l'estrazione effettuata dalla polizia giudiziaria delle immagini dal profilo Facebook del ricorrente, sul quale comparivano un cappello da pioggia e occhiali da sole sportivi, indicati come usati dal responsabile della rapina sub c), è relativa ad accessori di uso comune, descritti dalla persona offesa in modo generico, mentre non risultano acquisite le immagini poste all'interno di Ipersoap; - elemento qualificante ai fini della condanna sarebbe stata l'ampia calvizie del capo di ORIOLO, che tuttavia non era stata riferita dalla cassiera della rapina sub a). Rispetto a tale incongruità il Collegio di appello lo aveva qualificato elemento non sufficiente a intaccare il quadro indiziario; - l'età presunta del rapinatore aveva conosciuto significative divergenze nel confronto fra le differenti testimonianze rese, fino a 15 anni. 3. Il ricorso è inammissibile, perché l'unico motivo proposto punta a una rivalutazione in fatto della vicenda, attraverso una differente lettura del quadro indiziario. Va ricordato in proposito il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza del motivo proposto deriva dal suo sollecitare la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza. 4. La CORTE territoriale ha in modo congruo e logico fondato la responsabilità del ricorrente su quanto riferito nell'informativa di reato, sulle sommarie informazioni testimoniali delle tre dipendenti degli esercizi commerciali colpiti dalle rapine, sui filmati delle videocamere sul luogo della rapina sub b), e sull'identico modus operandi, manifestato attraverso la consumazione della medesima tipologia di reato in località limitrofe, con dettagli consistiti non soltanto nell'uso di una pistola e nella intimidazione delle cassiere, bensì pure nell'ordine dato alla cassiera di volta in volta vittima di portarsi nella parte retrostante del negozio al fine di permettere la fuga. Nella motivazione il Collegio di appello ha individuato le caratteristiche fisiche del rapinatore, sovrapponibili e simili a quelle proprie dell'imputato, oltre che il copricapo e gli occhiali da sole, in uso a lui come evincibile dal suo profilo Facebook, oltre che il rinvenimento nella sua disponibilità in sede di perquisizione di una pistola, somigliante all'arma adoperata per commettere i reati. È vero che la stessa CORTE ha dato atto che nella testimonianza di una delle cassiere - quella davanti a cui il rapinatore si era tolto il passamontagna - non si era fatta menzione della vistosa calvizie del medesimo, ma ha pure chiarito come il quadro gravemente indiziante già sussistente non è stato incrinato da questa omissione. Spiegazione coerente essa ha fornito anche delle differenti indicazioni da parte delle testimoni circa l'età presumibile del rapinatore, da 25/30 a 40 anni (ORIOLO ne aveva 45 al momento dei fatti), allorché ha scritto che l'età di un soggetto risente di condizionamenti soggettivi dei testimoni, e diventa inevitabilmente meno precisa quando vi è il travisamento del volto, come è accaduto nella specie. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il giorno 5/11/2021 Il consigliere este
Sentenza Cassazione n. 45779/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris