CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA I N TE 12LO CuTGRIA sul ricorso iscritto al n. 20447/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.4151/38/2014 depositata il 20 giugno 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio riget- tava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Rieti n.[OSCURATO:DATA_NASCITA] di riu- nione e accoglimento parziale dei ricorsi proposti dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. nonché dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA, oltre accessori, relativi agli anni di imposta 2000, 2001, 2002 e 2003. Sulla base di p.v.c. veniva ricostruito il reddito di impresa della società, all'esito dell'esame di accertamenti bancari ex artt.32 del d.P.R. n.600 del 1973 e 51 del d.P.R. n.633 del 1972 che facevano emergere movimentazioni non giustificate e che innescavano la rico- struzione induttiva del reddito della società di persone, poi imputato per trasparenza in capo ai soci. 2. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso limitando la ricostruzione ai soli versamenti contestati, ritenendo che la ricostru- zione induttiva operata sulla base delle presunzioni basate sulle inda- gini bancarie non fosse legittima. La CTR confermava la decisione di prime cure, ritenendo che l'Amministrazione finanziaria non avesse correttamente individuato i singoli versamenti contestati, non tro- vando risconto in contabilità le singole operazioni, ma solo l'ammon- tare totale. 3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate per un unico motivo, mentre gli intimati non hanno svolto difese. Considerato che: 4. Ritenuto necessario, al fine di decidere circa la ritualità del contrad- dittorio, disporre l'acquisizione del fascicolo di merito, P.Q.M. La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo mandando la Cancelleria per l'acquisizione dei fascicoli di merito. Così deciso in