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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 09343/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13740/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZAd ella CORTE D 'APPELLO di TRIESTE n. 30/2017 , depositata il19/01/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal ConsigliereMARINA MELONI. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Trieste, in riforma della ordinanza appellata emessa dal Tribunale di Udine, ha condannato Agea -Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito per brevità Agea) al pagamento di euro 62.559,38, per capitale oltre interessi, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di contributi comunitari PAC (politica agricola comune), oltre accessori, riconosciutiai sensi del Regolamento CE n. 1782 del 2003.

L'Azienda aveva agito in primo grado per ottenere la somma a titolo di contributo comunitario ma il Tribunale di Pordenone aveva respinto la domanda sia per mancanza di prova sulla debenza dei contributi sia per l’operata compensazione con controcredito da parte di Agea.

Avverso la ordinanza della Corte di Appello di Trieste propone ricorso per cassazione Agea affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cpc e dell’art. 2697 cc , in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc , perché il giudice fonda il giudizio sulla pretesa non contestazione sebbene l’Agea fosse contumace in primo e secondo grado.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 c.c. e dell’art. 3, comma 2 dellalegge 11/11/2005 n. 231 , in riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 cpc,per non avere i giudici di merito disposto la compensazione tra le somme dovute da AGEA per contributi comunitari e quelle dovute dall'agricoltore per prelievo supplementare relativo alle quote latte.

Il primo motivo è inammissibile.

Il giudice ha infatti dato atto,con accertamento di merito,che il preteso credito risulta provato in ordine all’aned al quantum dei contributi PAC richiesti.

In ordine al secondo motivo ritiene il Collegio di dover dare continuità all’orientamento espresso in fattispecie analoga da questa Corte con la sentenza n.41593/2021.

Nella materia in esame questa Corte ha enunciato il principio secondo cui, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac) ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali,mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione Europea..

Ciò premesso,nel caso in esame il giudice ha accertato l’esistenza del credito di AGEA che pertanto può invocare la compensazione atecnica, diretta ad accertare in via meramente contabile il saldo finale tra le parti.

Infatti,secondo Cass. n. 41593/2021: “la compensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente alla compensazione propria rispetto alla quale la certezza è presupposto della liquidità (cfr. Cass.

SU n. 23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.; c) la verifica della certezza del controcredito è oggetto di accertamento in sede giudiziaria.

La prova della certezza del controcredito deve essere fornita dall'ente creditore; al giudice di merito spetta di accertare l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da AGEA, vale a dire la certezza dell'esistenza di quest'ultimo, all'esito di un accertamento dei rapporti di dare e avere risultantidall'apposito registro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità; la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art. 3, comma 5-duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr. Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020); l'obiezione secondo cui la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla legge n. 33 del 2009, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, è superabile se si considera che la previsione di tale registro risale al reg.

CE n. 1663 del 1995 (in allegato, art. 11) e che la compensazione attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore -è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare «tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento» (art.17 reg.

CE n. 595 del 2004); inoltre, come nella compensazione propria, anche in quella impropria l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara».

Il ricorso deve quindi essere accolto alla luce dei principi sopra esposti, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Trieste anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese del gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13740/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZAd ella CORTE D 'APPELLO di TRIESTE n. 30/2017 , depositata il19/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal ConsigliereMARINA MELONI. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Trieste, in riforma della ordinanza appellata emessa dal Tribunale di Udine, ha condannato Agea -Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito per brevità Agea) al pagamento di euro 62.559,38, per capitale oltre interessi, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di contributi comunitari PAC (politica agricola comune), oltre accessori, riconosciutiai sensi del Regolamento CE n. 1782 del 2003. L'Azienda aveva agito in primo grado per ottenere la somma a titolo di contributo comunitario ma il Tribunale di Pordenone aveva respinto la domanda sia per mancanza di prova sulla debenza dei contributi sia per l’operata compensazione con controcredito da parte di Agea. Avverso la ordinanza della Corte di Appello di Trieste propone ricorso per cassazione Agea affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cpc e dell’art. 2697 cc , in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc , perché il giudice fonda il giudizio sulla pretesa non contestazione sebbene l’Agea fosse contumace in primo e secondo grado. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 c.c. e dell’art. 3, comma 2 dellalegge 11/11/2005 n. 231 , in riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 cpc,per non avere i giudici di merito disposto la compensazione tra le somme dovute da AGEA per contributi comunitari e quelle dovute dall'agricoltore per prelievo supplementare relativo alle quote latte. Il primo motivo è inammissibile. Il giudice ha infatti dato atto,con accertamento di merito,che il preteso credito risulta provato in ordine all’aned al quantum dei contributi PAC richiesti. In ordine al secondo motivo ritiene il Collegio di dover dare continuità all’orientamento espresso in fattispecie analoga da questa Corte con la sentenza n.41593/2021. Nella materia in esame questa Corte ha enunciato il principio secondo cui, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac) ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali,mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione Europea.. Ciò premesso,nel caso in esame il giudice ha accertato l’esistenza del credito di AGEA che pertanto può invocare la compensazione atecnica, diretta ad accertare in via meramente contabile il saldo finale tra le parti. Infatti,secondo Cass. n. 41593/2021: “la compensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente alla compensazione propria rispetto alla quale la certezza è presupposto della liquidità (cfr. Cass. SU n. 23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.; c) la verifica della certezza del controcredito è oggetto di accertamento in sede giudiziaria. La prova della certezza del controcredito deve essere fornita dall'ente creditore; al giudice di merito spetta di accertare l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da AGEA, vale a dire la certezza dell'esistenza di quest'ultimo, all'esito di un accertamento dei rapporti di dare e avere risultantidall'apposito registro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità; la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art. 3, comma 5-duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr. Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020); l'obiezione secondo cui la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla legge n. 33 del 2009, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, è superabile se si considera che la previsione di tale registro risale al reg. CE n. 1663 del 1995 (in allegato, art. 11) e che la compensazione attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore -è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare «tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento» (art.17 reg. CE n. 595 del 2004); inoltre, come nella compensazione propria, anche in quella impropria l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara». Il ricorso deve quindi essere accolto alla luce dei principi sopra esposti, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Trieste anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese del gi
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