CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 04251/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.36348/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. cronol. 8452/2018depositata il 13/11/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ……………………………………… Rilevato che: -la Corte d’appello di Salerno, con ordinanza n. cronol.8452/2018, pubblicata il 13/11/2018 - in controversia promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Bellizzi, per sentire determinare, in opposizione alla stima, la giusta indennità di espropriazione e di occupazione relativamente ad area di circa mq 22.560, interessata dalla realizzazione di un programma costruttivo in ampliamento al limitrofo insediamento di edilizia residenziale pubblica, area occupata d’urgenza con successiva realizzazione del programmato intervento edilizio, senza alcun decreto di esproprio, essendo tuttavia intervenuto, il 20/1/2017, un decreto del Commissario ad acta (nominato in sede di ottemperanza dal Consiglio di stato) di acquisizione al patrimonio del Comune di area di mq 12.072 e di determinazione dell’indennizzo dovuto per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, per l’area edificabile ed il terreno agricolo da restituire, contestato -, ha determinato la giusta indennità, ex art.42 bis DPR 327/2001, di acquisizione al Comune di Bellizzi dei terreni già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di € 1.412.374,29 (a titolo di pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale e indennità di occupazione, giornaliera, pari a 1/365 del 5% annuo, per il periodo tra il 20/08/2007 (scadenza dell’occupazione legittima) ed il 20/01/2017, data del decreto di acquisizione sanante) e di € 58.768,37 (a titolo di pregiudizio non patrimoniale e indennità di occupazione, giornaliera, pari a 1/365 del 5% annuo, per il periodo tra il 20/08/2007 ed il 20/01/2017), nonché la giusta indennità di occupazione legittima (per l’area edificabile e per quella agricola, dal 6/2/2003 a19/08/2007) in complessivi € 360.838,19; -in particolare, i giudici hanno condiviso il metodo sintetico- comparativo seguito dal consulente tecnico d’ufficio, sulla base dell’ esame di svariati atti di compravendita relativi a terreni ubicati in zona omogenea con riferimento alla data della procedura, avendo il consulente tecnico inoltre fornito ampia risposta anche ai chiarimenti e contestazioni richiesti dalle parti; -avverso la suddetta pronuncia, notificata il 30/11/2018, il Comune di Bellizzi propone ricorso per cassazione, notificato il 13/12/2018, affidato ad unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in unico motivo, notificato il 22/1/2019); entrambe le parti hanno depositato memorie; -il ricorrente principale lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex at.360 nn. 3 e 5 c.p.c., dell’art.42 bis DPR 327/2001, in punto di determinazione dell’indennizzo secondo la stima fornita dal CTU del valore venale dei terreni sulla base del metodo sintetico-comparativo (€ 70,00 al mq per l’area edificabile ed € 10,00 al mq per le aree agricole), avendo la Corte territoriale acriticamente recepito le deduzioni peritali, senza alcuna autonoma valutazione e senza accedere, in assenza di atti idonei, alla Banca dati OMI dell’Agenzia delle Entrate in relazione al 1° Semestre 2007. Il CTU avrebbe, in particolare, commesso errori nella stima secondo il metodo sintetico-comparativo, utilizzando nove atti notarile (la maggioranza, su tredici atti pubblici individuati) «palesemente non assimilabili alle aree in contestazione perché riconducibili ad immobili ricadenti in zona omogenea D ovvero a destinazione produttiva (artigianale o industriale) ex art.2 del D.M. 1444/68», diversa dalla zona C 1 (residenziale) in cui ricadeva l’area edificabile in contestazione; tali rilievi avevano formato oggetto di contestazioni all’elaborato peritale, con cui si era evidenziata anche la possibile applicazione del metodo analitico; -il ricorrente incidentale denuncia la violazione, ex at.360 nn. 3 e 5 c.p.c., dell’art.42 bis DPR 327/2001, in punto di determinazione dell’indennità di occupazione, dal 20/8/2007 al 20/1/2017, data del decreto di acquisizione sanante e non fino alla data dell’effettivo pagamento ovvero fino al verificarsi della condizione sospensiva della relativa efficacia (non verificandosi, in mancanza di pagamento dell’indennizzo, l’effetto traslativo e persistendo, di conseguenza, l’occupazione illegittima, con maturazione delle relative indennità); Ritenuto che: -in merito, soprattutto, alla questione posta con il ricorso incidentale (inerente al periodo da prendere in considerazione ai fini della liquidazione dell’indennizzo per l’occupazione sine titulo ai sensi del 3° comma dell’art.42bis DPR 327/2001 ed al termine finale, in particolare, rappresentato dalla data di adozione del «decreto di acquisizione sanante», come indicato dalla Corte di merito, o dalla data del pagamento dell’indennizzo, in relazione a quanto disposto dal 4° comma dell’art.42 bis DPR 327/2001, secondo cui il pagamento dell’indennizzo, entro il termine di trenta giorni, ovvero il deposito, previsto dall’art.20 stessa legge comma 14, integra una condizione sospensiva dell'effetto traslativo), è opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza; -deduce il ricorrente che, come confermato in sede di consulenza tecnica d’ufficio, non risulta che sia intervenuto il necessario pagamento dell’indennizzo dovuto, avendo il consulente di parte del Comune, a specifica richiesta del CTU (su sollecitazione del Pappalardo), risposto che «la voltura delle aree non è stata effettuata, in quanto non sono state liquidate le relative somme, né depositate alla Cassa DD.PP.», essendo stata inoltrata, per le somme stabilite dal Commissario ad acta richiesta di mutuo, in fase istruttoria; il Consulente tecnico d’ufficio, aderendo quindi alle contestazioni del provato, applicato il comma 4 della disposizione in esame ha riconosciuto la debenza di un’indennità di occupazione giornaliera, pari a 1/365 del 5% annuo del pregiudizio patrimoniale, ammontante ad € 115,73 al giorno, rimettendo alla Corte d’appello ogni valutazione sull’effettiva spettanza di tale indennizzo anche per il periodo intercorrente tra l’emissione del decreto di acquisizione sanante e fino all’avveramento della condizione sospensiva; -in memoria, peraltro, il ricorrente incidentale ha poi fatto presente che vi è stato successivamente il pagamento da parte del Comune dell’indennizzo, come da nota 4601/2019 del Comune di Bellizzi (richiamata anche dal ricorrente principale, sempre in memoria): in data 18/12/2018 è stato pagato l’importo di € 53.269,71, in data 8/3/2019 è stato pagato l’importo di € 513.557,59, mentre in data 20/3/2019 vi è stato il pagamento di ulteriori € 500.9000,00; anche il Comune ricorrente principale ha dato atto dell’intervenuto pagamento dell’indennizzo nelle more del presente giudizio di legittimità; PQM Rinvia la causa allapubblica udienza