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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01638/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5517/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, s ez. stacc. di Pescara , n. 876/2015 , depositata il 03/09/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la CTR dell’Abruzzo dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Chieti n. 167/2014.

Dopo aver riassunto il contenuto dell’avviso di accertamento e della sentenza nonché le censure dell’appellante, il giudice evidenziava che per l’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 l’appello deve essereproposto, formulando specifici motivi e non una generica richiesta di riforma della decisione di primo grado: “[…] Nella fattispecie in esame, invece, la società contribuente, dopo aver riportato i solo dati identificativi della decisione impugnata, si è limitata a riprodurre, nella sua interezzae senza alcuna modifica, integrazione o precisazione, le argomentazioni che avevano sostenuto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Infatti,l’atto di appello non censura alcuna carenza o difetto della decisione impugnata ma ribadisce pedissequamente, le doglianze avverso l’avviso in contestazione impugnato già formulate davanti alla [OSCURATO:PERSONA] […]”.

2. Contro la sentenza l’Agenziadelle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi .

Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA], tenuto conto che il Tribunale di Vasto con sentenza n. 13/2015 , depositata il 18/12/2015 , ha dichiarato il fallimento della società. 3.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

4. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo l’Agenziadelle entrate ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. in quanto i richiami della motivazione alla “società contribuente” e al “ricorso introduttivo del giudizio di primo grado” rendono evidente che la CTR ha esaminato un atto diverso dall’atto di appello.

La motivazione è sorretta da una motivazione apparente in quanto giustifica l’inammissibilità dell’atto di appello alla stregua dell’esame di un atto diverso. 2.Con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360,primo comma, num . 4 , c.p.c. poiché il dissenso della parte soccombente può investire la sentenza impugnata nella sua interezza.

Nella stessa sentenza della CTR s ’ indicano specificatamente le singole statuizioni e i singoli motivi di censura proposti dall’Ufficio.

3. Con il terzo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 , primo comma,num. 4, c.p.c. , perché la CTR ha omesso di pronunciarsi nel merito sui singoli motivi di censura. 4.Il secondo motivo di ricorso sull ’ammissibilità dell’appello è fondatoe assorbente rispetto ai rimanenti . 4.1 Per un consolidato orientamento di questa Corte nel processo tributario la sanzione d’inammissibilità dell'appello per difetto di “specifici motivi dell’impugnazione”, prevista dall'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992deve essere interpretata in modo restrittivo , in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, il sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass. 20379/2017, Cass. 707 /2019 , Cass. 15519/2020, Cass. 14562 /2021 e Cass. 14582 /2021).

Il principio è applicabile sia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria,quando si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato,sia nei confronti della parte privata,che può limitarsi a ribadire in appello le ragioni d’impugnazione del provvedimento impositivo.

Non è necessaria, ai fini dell'ammissibilità dell'appello , l’indicazione di specifici motivi in relazione alle censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell'avviso impugnato (Cass. 14582 /2021 , Cass.6302/2022, Cass. 25191/2024 e Cass. 1030/2024 ).

Nel processo tributario vigeil principio del carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. 3064/2012; Cass. 1200/2016; Cass. 7369/2017 e Cass. 23532 /2018 ).

Se con riguardo agli artt.342 e 434 c.p.c. è necessario che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, sicché alle argomentazioni svolte nella sentenza si contrappongano quelle dell'appellante, anche la riproposizione delle originarie argomentazioni può essere sufficiente, senza che sia necessaria la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre alla sentenzadi primo grado (Cass., Sez.

U., 27199/2017). 4.2In relazione agli errores in procedendo la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, potendo accedere dire ttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito.

Dall’esame dell’atto di appello, riprodotto nel motivo di gravame risulta che con l’impugnazione l’Agenzia delle entrate, dolendosi del percorso logico- giuridicoseguito dal giudice di primo grado, a vesse individuato come motivi su cui la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi quell i a) della deducibilità degli accantonamenti di fine mandato degli amministratoriper assenza dei requisiti di certezza e determinabilità dell’art. 109 t.u.i.r.; b) dell ’esistenza di un discrimine fra sponsorizzazioni deducibili e mere erogazioni liberalie del difetto del requisito d’inerenza nelle spese di sponsorizzazione; c)della carenza di prova di un’ effettiva rettifica con riferimento alla parte non deducibiledei canoni di noleggio delle automobili in locazione con la formula full service.Il giudice di appello non avrebbe potuto sottrarsi dal prendere posizione sulle questioni oggetto del gravame, limitandosi a una pronuncia di rito.

5. Deve essere disposta, ai sensi degli artt. 384 e 385 c.p.c. la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esamenel merito della controversia.

Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.M accoglie il ricorso con riferimento al secondo motivo, assorbiti i restanti; cassa la sentenzae rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzoin diversa c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5517/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, s ez. stacc. di Pescara , n. 876/2015 , depositata il 03/09/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la CTR dell’Abruzzo dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Chieti n. 167/2014. Dopo aver riassunto il contenuto dell’avviso di accertamento e della sentenza nonché le censure dell’appellante, il giudice evidenziava che per l’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 l’appello deve essereproposto, formulando specifici motivi e non una generica richiesta di riforma della decisione di primo grado: “[…] Nella fattispecie in esame, invece, la società contribuente, dopo aver riportato i solo dati identificativi della decisione impugnata, si è limitata a riprodurre, nella sua interezzae senza alcuna modifica, integrazione o precisazione, le argomentazioni che avevano sostenuto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Infatti,l’atto di appello non censura alcuna carenza o difetto della decisione impugnata ma ribadisce pedissequamente, le doglianze avverso l’avviso in contestazione impugnato già formulate davanti alla [OSCURATO:PERSONA] […]”. 2. Contro la sentenza l’Agenziadelle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi . Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA], tenuto conto che il Tribunale di Vasto con sentenza n. 13/2015 , depositata il 18/12/2015 , ha dichiarato il fallimento della società. 3.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 4. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo l’Agenziadelle entrate ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. in quanto i richiami della motivazione alla “società contribuente” e al “ricorso introduttivo del giudizio di primo grado” rendono evidente che la CTR ha esaminato un atto diverso dall’atto di appello. La motivazione è sorretta da una motivazione apparente in quanto giustifica l’inammissibilità dell’atto di appello alla stregua dell’esame di un atto diverso. 2.Con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360,primo comma, num . 4 , c.p.c. poiché il dissenso della parte soccombente può investire la sentenza impugnata nella sua interezza. Nella stessa sentenza della CTR s ’ indicano specificatamente le singole statuizioni e i singoli motivi di censura proposti dall’Ufficio. 3. Con il terzo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 , primo comma,num. 4, c.p.c. , perché la CTR ha omesso di pronunciarsi nel merito sui singoli motivi di censura. 4.Il secondo motivo di ricorso sull ’ammissibilità dell’appello è fondatoe assorbente rispetto ai rimanenti . 4.1 Per un consolidato orientamento di questa Corte nel processo tributario la sanzione d’inammissibilità dell'appello per difetto di “specifici motivi dell’impugnazione”, prevista dall'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992deve essere interpretata in modo restrittivo , in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, il sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass. 20379/2017, Cass. 707 /2019 , Cass. 15519/2020, Cass. 14562 /2021 e Cass. 14582 /2021). Il principio è applicabile sia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria,quando si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato,sia nei confronti della parte privata,che può limitarsi a ribadire in appello le ragioni d’impugnazione del provvedimento impositivo. Non è necessaria, ai fini dell'ammissibilità dell'appello , l’indicazione di specifici motivi in relazione alle censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell'avviso impugnato (Cass. 14582 /2021 , Cass.6302/2022, Cass. 25191/2024 e Cass. 1030/2024 ). Nel processo tributario vigeil principio del carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. 3064/2012; Cass. 1200/2016; Cass. 7369/2017 e Cass. 23532 /2018 ). Se con riguardo agli artt.342 e 434 c.p.c. è necessario che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, sicché alle argomentazioni svolte nella sentenza si contrappongano quelle dell'appellante, anche la riproposizione delle originarie argomentazioni può essere sufficiente, senza che sia necessaria la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre alla sentenzadi primo grado (Cass., Sez. U., 27199/2017). 4.2In relazione agli errores in procedendo la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, potendo accedere dire ttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito. Dall’esame dell’atto di appello, riprodotto nel motivo di gravame risulta che con l’impugnazione l’Agenzia delle entrate, dolendosi del percorso logico- giuridicoseguito dal giudice di primo grado, a vesse individuato come motivi su cui la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi quell i a) della deducibilità degli accantonamenti di fine mandato degli amministratoriper assenza dei requisiti di certezza e determinabilità dell’art. 109 t.u.i.r.; b) dell ’esistenza di un discrimine fra sponsorizzazioni deducibili e mere erogazioni liberalie del difetto del requisito d’inerenza nelle spese di sponsorizzazione; c)della carenza di prova di un’ effettiva rettifica con riferimento alla parte non deducibiledei canoni di noleggio delle automobili in locazione con la formula full service.Il giudice di appello non avrebbe potuto sottrarsi dal prendere posizione sulle questioni oggetto del gravame, limitandosi a una pronuncia di rito. 5. Deve essere disposta, ai sensi degli artt. 384 e 385 c.p.c. la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esamenel merito della controversia. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.M accoglie il ricorso con riferimento al secondo motivo, assorbiti i restanti; cassa la sentenzae rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzoin diversa c