CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 09559/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17874-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -[OSCURATO:PERSONA] regolamento di competenza avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 7/6/2022; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/12/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso. Rilevato che: - il Tribunale di Bergamo, quale giudice di appello, con sentenza n. 52/2020, riformò il provvedimento n. 145/2016 del Giudice di Pace di Grumello del Monte e revocò il decreto ingiuntivo n. 228/2015 emesso in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dell’importo pari ad € 6.884,50; - [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne dal Tribunale di Bergamo un decreto ingiuntivo per la restituzione, da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] della somma versata in suo favore; - il provvedimento monitorio venne opposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio R.G. n. 318/2022, con richiesta di sospensione obbligatoria del processo a norma dell'art. 295 c.p.c., sul rilievo che la sentenza del Tribunale di Bergamo, che aveva affermato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma versata al professionista, era stata impugnata con ricorso per cassazione ed il relativo giudizioera tuttora pendente; - con ordinanza del 7.6.2022, il Tribunale di Bergamo dispose la sospensione del giudizio, ritenendo la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra i due procedimenti; - avverso l’ordinanza di sospensione del Tribunale di Bergamo del 7.6.2022, ha proposto regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; - ha resistito con controricor so l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso; - in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Ritenuto che: - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.295 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale di Bergamosospeso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la restituzione delle somme versate all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sull’erroneo presupposto della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica con il giudizio avente ad oggetto la debenza di tali somme, pendente innanzi alla Corte di cassazione; - secondo l’odierna ricorrente, al contrari o, il rapporto di pregiudizialità tra i due procedimenti sarebbe stato di tipo tecnico e si sarebbe instaurato rispetto ad un giudizio nel quale era già stata pronunciata una sentenza provvisoriamente esecutiva, ciò comportando, per il g iudice della causa pregiudicata, solo la facoltà - ai sensi dell'art. 337 c.p.c. - di ordinare la sospensione; - il motivo è fondato; - ai sensi dell’art. 295 c.p.c. , il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere u na controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa; - la sospensione necessaria è limitata ai soli casi di pregiudizialità tecnica e a quelli in cui sia la legge a prevedere espressamente che il giudicato di una causa si imponga sull'altra; - le Sezioni Unite di questa Corte, nel 2012, hanno affermano che l'istituto processuale della sospensione necessaria è costruito sui seguenti tre presupposti: 1) "la rilevazione del rapporto di dipendenza che si effettua ponendo a raffronto gli elementi fondanti delle due cause, quella pregiudicante e quella pregiudicata"; 2) "la conseguente necessità che i fatti siano conosciuti e giudicati, secondo diritto, nello stesso modo"; 3) "lo stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa, perché controversi tra le parti.”; - la contemporanea sussistenza di questi tre presupposti comporta che la decisione sulla causa pregiudicante condizioni quella della causa che ne dipende, la quale resta sospesa, scongiurando il rischio di duplicazione dell'attività di cognizione nei due processi pendenti; - accanto alla sospensione necessaria viene disciplinata la sospensione cd. facoltativa, prevista dall’ art. 337, comma 2, c.p.c., secondo il quale "quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo" può farsi luogo alla sospensione "se tale sentenza è impugnata"; - in tal caso, il giudice davanti al quale l'autorità della sentenza è stata invocata dovrà valutare, ex art. 337 c.p.c., se condividere l'accertamento in questa contenuto o sospendere il processo nell'attesa della decisione del giudice dell'impugnazione, motivando in tal caso sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata (Cass. n. 9478/2012; Cass. n. 21664/2015; Cass. n. 13823/29016); ciò perché, qualora invece il giudice convenga sulla fondatezza della sentenza, anche se non passata in giudicato, non si determina alcun potenziale contrasto tra giudicati, dovendosi procedere alla definizione del proprio processo; - salvi dunque i casi in cui la sospensione del giudizio su lla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, comma 2, c.p.c. (Cass. S.U. n. 21763/2021 e Cass. S.U. n. 10027/2012); - nel caso di specie, il Tribunale di Bergamo ha erroneamente ritenuto di essere in presenza di una situazione legittimante la sospensione necessaria, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. , mentre, invece, si versava in un’ipotesi di sospensione facoltativa; - il Tribunale avrebbe dovuto valutare la sussistenza del presupposto per l'adozione della sospensione facoltativa ex art.337 c.p.c., svolgendo un’indagine sulla fondatezza dell’impugnazione al fine e disporre la sospensione solo nell’ipotesi in cui non avesse riconosciuto l'autorità della sentenza invocata dalla controparte; - in più occasioni, questa Corte ha enunciato il principio secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non puòessere sospeso in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, non ricorrendo un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il procedimento d'impugnazione e quello di opposizione a decreto ingiuntivo, tale da giustificare la sospensione di quest'ultimo giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (tra le altre, Cass.n. 6211/2014); - l'istanza di regolamento va , pertanto, accolta ; - l’ordinanza impugnata va cassata e deve essere disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo, che provvederà anche sulle spese del giudizio di regolamento; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Bergamocon termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione. Rimette al medesimo T