CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 31953/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975, e deduce cinque motivi; rilevato che è manifestamente infondato il primo motivo, con il quale si lamenta la carenza di motivazione, atteso che la Corte territoriale - sia pure in parte richiamando per relationem quella del primo Giudice - ha affrontato ciascuna delle doglianze degli appellanti, superandole attraverso argomentazioni sintetiche, ma senz'altro esaustive, siccome ancorate alle risultanze di prova e logicamente stringenti, che dunque non presentano i vizi lamentati nei ricorsi, ponendosi nel solco dell'insegnamento di legittimità secondo cui «È legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice» (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, dep. 2014, Bruno e altri, Rv. 25992901); ritenuto che il terzo motivo è interamente versato in fatto e non si confronta con le argomentazioni dei giudici di merito in punto di natura di arma del bastone in legno e di sicura disponibilità da parte del ricorrente; rilevato che è del pari inammissibile il motivo con il quale si stigmatizza la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen. invece da riconoscersi, giusta la tesi difensiva, atteso le circostanze di tempo e luogo non sospette nelle quali l'arma era trasportata, poiché la sentenza impugnata ha invece desunto, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la non minima offensività del fatto dalla circostanza pacifica delle dimensioni dell'arma di cui si tratta; considerato che a tale argomento, il ricorrente oppone una diversa valutazione fondata sulla assenza di allarme sociale derivante dalla condotta e, in tal modo, però, finisce per sollecitare a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento riservato al giudice del merito; ritenuta del pari infondata, siccome aspecifica, la doglianza concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche e - ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) - deve rilevarsi come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi a tal fine valorizzabili e, segnatamente, la personalità negativa dell'imputato del quale sono stati richiamati i gravi precedenti; ritenuto che il reato non era prescritto al momento della pronuncia di appello (17 maggio 2022) e che non ha effetti la consunzione del termine prescrizionale in tempo successivo (29 ottobre 2022), avuto riguardo alla data della presentazione del ricorso (17 ottobre 2022); ricordato l'insegnamento di Sez. U. n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 21953, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art. 581, lett. c) cod. proc. pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice»; ritenuto che, nella specie, essendo inammissibili tutte le altre doglianze, i ricorsi sarebbero sorretti esclusivamente dalla deduzione della prescrizione non già maturata, bensì pro futuro, che si è pertanto in presenza di un ricorso soltanto apparente e, come tale, inidoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il