CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 39818/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che confermava la responsabilità concorsuale dell'imputato in ordine al delitto di truffa ascrittogli e il relativo trattamento sanzionatorio; rilevato che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è manifestamente infondato; che, infatti, ribadita alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte la legittimità di un rigetto implicito dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello e l'insindacabilità dello stesso quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589 - 01; n. 30774 del 16/07/2013,Ry. 257741 - 01), la Corte territoriale nella specie ha chiarito che la responsabilità concorsuale del prevenuto riposa sull'intestazione della postepay sulla quale è confluito il profitto della truffa, risultando del tutto assertiva la tesi di un furto di identità e di un conseguente uso della carta da parte di terzi; che all'elemento valorizzato i giudici di merito hanno correttamente riconosciuto specifica pregnanza probatoria in ragione del collegamento diretto tra l'azione truffaldina e la carta postepay oggetto di ricarica; che risulta manifestamente infondata anche la censura in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto la Corte territoriale ha reso una motivazione che risulta autosufficiente anche a prescindere dalla abitualità ostativa, la cui ricorrenza la difesa contesta, richiamando le insidiose modalità del fatto, la non irrisorietà del profitto e la significativa entità dei danni complessivamente cagionati alla p.o., esprimendo un giudizio di merito rispondente ai parametri enunziati dalla Corte di legittimità (per tutte,Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01) e non suscettibile di rivisitazione in questa sede; rilevano in particolare le peculiari modalità esecutive della condotta (sent. primo grado pag. 3) che, secondo il teste Fiasconaro, erano state reiterate in altre occasioni con l'uso della stessa carta e del medesimo numero di telefono nonché evocando l'appartenenza del preteso venditore all'Arma dei Carabinieri; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che all'imputato fanno, altresì, carico le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile costituita, liquidate -giusta notula- come da dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 1800,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere est