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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 25759/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10534/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], n.q. di titolare della della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale Parioli, n. 43; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Vene- to, n.108/05/2013 depositata il 14 ottobre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 18 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, ri- gettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sen- tenza della [OSCURATO:PERSONA] di Treviso n.[OSCURATO:DATA_NASCITA] di accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.q. di ti- tolare dell'omonima ditta individuale Emmepi, avente ad oggetto l' avviso di accertamento per II.DD., IVA e accessori relativi all'anno di imposta 2005.

2. In particolare, il giudice di prime cure riteneva fondata e assorben- te l'eccezione pregiudiziale relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio, decisione confermata dal giudice d'appello.

3. Avverso la decisione della CTR propone ricorso l'Agenzia delle En- trate, affidato a due motivi, mentre il contribuente ha resistito con controricorso.

Considerato che:

4. Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del- l'art. 11 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della prima rata dell'importo liquidato in applicazione del beneficio.

Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, entro lo stesso termine del 31.12.2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presen- tare istanza di trattazione, pena l'estinzione del giudizio.

5. Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto - come peraltro chiesto da parte contribuente fin , ets._ A- cc_ L,1 àeelL dalla nota di deposito del 2021\(- per cessazione della materia del cLb contendere (Cass. n.12017/2020); le spese del giudizio estinto resta- -141512 1 no a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del comma 10, ultimo periodo, del citato art. 11.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10534/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], n.q. di titolare della della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale Parioli, n. 43; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Vene- to, n.108/05/2013 depositata il 14 ottobre 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 18 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, ri- gettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sen- tenza della [OSCURATO:PERSONA] di Treviso n.[OSCURATO:DATA_NASCITA] di accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.q. di ti- tolare dell'omonima ditta individuale Emmepi, avente ad oggetto l' avviso di accertamento per II.DD., IVA e accessori relativi all'anno di imposta 2005. 2. In particolare, il giudice di prime cure riteneva fondata e assorben- te l'eccezione pregiudiziale relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio, decisione confermata dal giudice d'appello. 3. Avverso la decisione della CTR propone ricorso l'Agenzia delle En- trate, affidato a due motivi, mentre il contribuente ha resistito con controricorso. Considerato che: 4. Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del- l'art. 11 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della prima rata dell'importo liquidato in applicazione del beneficio. Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, entro lo stesso termine del 31.12.2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presen- tare istanza di trattazione, pena l'estinzione del giudizio. 5. Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto - come peraltro chiesto da parte contribuente fin , ets._ A- cc_ L,1 àeelL dalla nota di deposito del 2021\(- per cessazione della materia del cLb contendere (Cass. n.12017/2020); le spese del giudizio estinto resta- -141512 1 no a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del comma 10, ultimo periodo, del citato art. 11. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Rom
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