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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 43095/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ritenuto in fatto

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del locale magistrato di sorveglianza del 22/09/2022 che accoglieva la sua istanza volta ad ottenere il riconoscimento della liberazione anticipata per i due semestri dal 08/01/2021 al 08/01/2022, mentre la rigettava per quattro semestri, ossia dal 08/07/2019 al 08/01/2021 e dal 08/01/2022 al 08/07/2022.

2. Il provvedimento reiettivo si fondava, per quanto attiene i semestri dal dal 08/07/2019 al 08/01/2021, sulla notizia di reato trasmessa dalla Guardia di Finanza di Amantea che denunciava il Palermo per indebita percezione del reddito di cittadinanza a partire da giugno 2019 sino a gennaio 2021; e per quanto attiene il periodo dal 08/01/2022 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in considerazione del fatto che, in data 10/03/2022, l'interessato era stato denunciato per evasione da parte del personale del Commissariato di Fiumicino.

Il Tribunale, investito del Reclamo, condivideva la disamina effettuata dal Magistrato di Sorveglianza, ritenendo che le descritte violazioni, costituente anche reato, dimostrassero che il condannato non aveva partecipato all'opera di rieducazione.

3. Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione Gino PALERMOper mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia, come unico motivo, la violazione dell'art. 54 ord. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione.

Rileva la difesa che Palermo era percettore di pensione di cittadinanza, non già di reddito di cittadinanza, e, pertanto, non aveva alcun obbligo di comunicare all'INPS il proprio stato detentivo.

Il Tribunale non si confrontava con tale deduzione difensiva, sollevata in sede di reclamo, ritenendo erroneamente la distinzione tra assegni ininfluente, e neppure spiegava le ragioni sulla base delle quali la presentazione della domanda prima della irrogazione della condanna in corso di espiazione, peraltro per un reato (una bancarotta fraudolenta) che non rientrava tra quelli per i quali era imposto l'obbligo di comunicare lo stato detentivo, fosse stata interpretata quale condotta incompatibile con la partecipazione all'opera di rieducazione per i tre semestri successivi.

Infine, il Tribunale, in violazione del principio della semestralizzazione del beneficio, non teneva conto di aver concesso a Palermo la detenzione domiciliare nel febbraio 2020, sulla base di relazioni di sintesi ineccepibili, che costituivano 2 yL prova certa della partecipazione attiva e concreta del detenuto ai programmi rieducativi.

4. Il sostituto Procuratore Generale, dott.ssa M. Francesca LOY, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, proponendo deduzioni manifestamente infondate e prive di reale confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, la cui motivazione risulta esaustiva, logica e coerente con le risultanze procedimentali.

2. Al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della liberazione anticipata è soggetta all'apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, la cui valutazione, che deve riflettersi nella motivazione, deve essere condotta sui binari segnati dall'art. 54 ord. pen.

Tale disposizione subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione.

Pertanto, in materia, l'oggetto della valutazione del Tribunale di sorveglianza è la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione e non il conseguimento dell'effetto rieducativo (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743).

La condotta del richiedente deve essere valutata frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, sebbene tale principio non abbia carattere assoluto, non escludendo che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari; la ricaduta nel reato è poi indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Rv. 252186; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Rv. 207705).

3. Il giudice a quo ha fatto buon governo dei superiori principi.

3.1. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, l'ordinanza non censura affatto il comportamento posto in essere dal detenuto in sede di presentazione dell'istanza, ma l'omessa comunicazione della variazione reddituale, conseguente da una parte all'intervenuta carcerazione del soggetto, e dall'altra parte alla presenza nel nucleo familiare dell'interessato di altro soggetto, autonomamente percettore del reddito di cittadinanza.

Mentre il ricorrente non si confronta in alcun modo con quest'ultimo rilievo, con riferimento al primo non considera come il giudice di sorveglianza abbia censurato una condotta truffaldina di natura omissiva coinvolgente tutti i semestri attenzionati.

Di talché, iatami dulDbio sussiste circa il rispetto del principio di semestralizzazione.

Sfornita di pregio è la deduzione sulla natura dei reati per i quali sussiste l'obbligo di comunicare l'intervenuta carcerazione, poiché la stessa consegue ex lege a qualunque variazione reddituale.

Altrettanto correttamente il Tribunale ha considerato irrilevante la distinzione tra reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza.

In effetti, ai sensi dell'art. 1, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4, per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiori a 67 anni, "il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza", i cui "requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato".

Tale specificazione non ricorre nel testo normativo, né il ricorrente la evidenzia.

A nulla rileva, infine, la concessione nel 2020 della detenzione domiciliare, atteso che quella decisione si basava su un quadro conoscitivo radicalmente mutato rispetto a quello posto a base della decisione impugnata.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa olt..1 ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del locale magistrato di sorveglianza del 22/09/2022 che accoglieva la sua istanza volta ad ottenere il riconoscimento della liberazione anticipata per i due semestri dal 08/01/2021 al 08/01/2022, mentre la rigettava per quattro semestri, ossia dal 08/07/2019 al 08/01/2021 e dal 08/01/2022 al 08/07/2022. 2. Il provvedimento reiettivo si fondava, per quanto attiene i semestri dal dal 08/07/2019 al 08/01/2021, sulla notizia di reato trasmessa dalla Guardia di Finanza di Amantea che denunciava il Palermo per indebita percezione del reddito di cittadinanza a partire da giugno 2019 sino a gennaio 2021; e per quanto attiene il periodo dal 08/01/2022 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in considerazione del fatto che, in data 10/03/2022, l'interessato era stato denunciato per evasione da parte del personale del Commissariato di Fiumicino. Il Tribunale, investito del Reclamo, condivideva la disamina effettuata dal Magistrato di Sorveglianza, ritenendo che le descritte violazioni, costituente anche reato, dimostrassero che il condannato non aveva partecipato all'opera di rieducazione. 3. Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione Gino PALERMOper mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia, come unico motivo, la violazione dell'art. 54 ord. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. Rileva la difesa che Palermo era percettore di pensione di cittadinanza, non già di reddito di cittadinanza, e, pertanto, non aveva alcun obbligo di comunicare all'INPS il proprio stato detentivo. Il Tribunale non si confrontava con tale deduzione difensiva, sollevata in sede di reclamo, ritenendo erroneamente la distinzione tra assegni ininfluente, e neppure spiegava le ragioni sulla base delle quali la presentazione della domanda prima della irrogazione della condanna in corso di espiazione, peraltro per un reato (una bancarotta fraudolenta) che non rientrava tra quelli per i quali era imposto l'obbligo di comunicare lo stato detentivo, fosse stata interpretata quale condotta incompatibile con la partecipazione all'opera di rieducazione per i tre semestri successivi. Infine, il Tribunale, in violazione del principio della semestralizzazione del beneficio, non teneva conto di aver concesso a Palermo la detenzione domiciliare nel febbraio 2020, sulla base di relazioni di sintesi ineccepibili, che costituivano 2 yL prova certa della partecipazione attiva e concreta del detenuto ai programmi rieducativi. 4. Il sostituto Procuratore Generale, dott.ssa M. Francesca LOY, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, proponendo deduzioni manifestamente infondate e prive di reale confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, la cui motivazione risulta esaustiva, logica e coerente con le risultanze procedimentali. 2. Al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della liberazione anticipata è soggetta all'apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, la cui valutazione, che deve riflettersi nella motivazione, deve essere condotta sui binari segnati dall'art. 54 ord. pen. Tale disposizione subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. Pertanto, in materia, l'oggetto della valutazione del Tribunale di sorveglianza è la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione e non il conseguimento dell'effetto rieducativo (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743). La condotta del richiedente deve essere valutata frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, sebbene tale principio non abbia carattere assoluto, non escludendo che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari; la ricaduta nel reato è poi indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Rv. 252186; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Rv. 207705). 3. Il giudice a quo ha fatto buon governo dei superiori principi. 3.1. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, l'ordinanza non censura affatto il comportamento posto in essere dal detenuto in sede di presentazione dell'istanza, ma l'omessa comunicazione della variazione reddituale, conseguente da una parte all'intervenuta carcerazione del soggetto, e dall'altra parte alla presenza nel nucleo familiare dell'interessato di altro soggetto, autonomamente percettore del reddito di cittadinanza. Mentre il ricorrente non si confronta in alcun modo con quest'ultimo rilievo, con riferimento al primo non considera come il giudice di sorveglianza abbia censurato una condotta truffaldina di natura omissiva coinvolgente tutti i semestri attenzionati. Di talché, iatami dulDbio sussiste circa il rispetto del principio di semestralizzazione. Sfornita di pregio è la deduzione sulla natura dei reati per i quali sussiste l'obbligo di comunicare l'intervenuta carcerazione, poiché la stessa consegue ex lege a qualunque variazione reddituale. Altrettanto correttamente il Tribunale ha considerato irrilevante la distinzione tra reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza. In effetti, ai sensi dell'art. 1, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4, per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiori a 67 anni, "il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza", i cui "requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato". Tale specificazione non ricorre nel testo normativo, né il ricorrente la evidenzia. A nulla rileva, infine, la concessione nel 2020 della detenzione domiciliare, atteso che quella decisione si basava su un quadro conoscitivo radicalmente mutato rispetto a quello posto a base della decisione impugnata. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa olt..1 ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu