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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 21735/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ambra avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali riferimenti fattuali e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito mettendo in luce sia la più accentuata pericolosità ascritta al prevenuto valutando il fatto in ragione del recente precedente puntualmente richiamato, sia con riguardo al giudizio di bilanciamento tra circostanze, valutazione di merito resa all'esito di un percorso argomentativo che rende la stessa non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ambra avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali riferimenti fattuali e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito mettendo in luce sia la più accentuata pericolosità ascritta al prevenuto valutando il fatto in ragione del recente precedente puntualmente richiamato, sia con riguardo al giudizio di bilanciamento tra circostanze, valutazione di merito resa all'esito di un percorso argomentativo che rende la stessa non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 21735/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris