CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31282/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15167-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 441/4/2021 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di intimazione di pagamento per IRPEF e IVA notificato il 22 ottobre 2015 in relazione ad una cartella di pagamento notificata il 17 maggio 2006, non impugnata e divenuta quindi definitiva, ritenendo la stessa [OSCURATO:PERSONA] che nella specie trovasse applicazione il termine quinquennale di prescrizione; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che la mancata impugnazione della cartella esattoriale non produce identità d'effetti rispetto ad un accertamento giudiziale definitivo, trattandosi di un mero atto amministrativo e pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata prescrizionale ex art. 2953 cod. civ., la scadenza del termine concesso al debitore per proporre opposizione non consente di fare applicazione dell'actio iudicati prevista dalla norma (in questo senso Cass. SU n. 23397 del 2016). Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 15167 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- Considerato che: con il motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2948 e 2953 cod. civ., nonché degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto nel caso di specie, trattandosi di tributi erariali, il termine di prescrizione è di dieci anni. Il motivo di impugnazione è fondato. Infatti, secondo questa Corte: il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass. n. 32308 del 2019; Cass. n. 15244 del 2020; Cass. n. 14346 del 2021); il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o Ric. 2021 n. 15167 sez. MT - ud. 28-09-2022 -3- amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. SU n. 23397 del 2016; Cass. n. 14346 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che la mancata impugnazione della cartella esattoriale non produce identità d'effetti rispetto ad un accertamento giudiziale definitivo, trattandosi di un mero atto amministrativo e pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata prescrizionale ex art. 2953 cod. civ., la scadenza del termine concesso al debitore per proporre opposizione non consente di fare applicazione dell'actio iudicati prevista dalla norma (in questo senso Cass. SU n. 23397 del 2016) - ha travisato il significato della sentenza a sezioni unite n. 23397 del 2016, citata dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, perché la prescrizione per i crediti erariali (e che di tali crediti si tratti, oltre ad evincersi dalla sentenza impugnata - che cita solo Irpef e Iva - lo si ricava anche dall'avviso di intimazione di pagamento riportato nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza) si compie in dieci anni, in quanto, pur non trattandosi di un titolo giudiziale, non si è verificata alcuna "conversione" di un termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, dal momento che il termine di prescrizione per i tributi erariali è fin dall'origine stabilito in dieci anni. Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va Ric. 2021 n. 15167 sez. MT - ud. 28-09-2022 -4- cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anch