CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 22495/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serre le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO -ee- con~on', dd2f2.' Rou . Antoírt.;,o [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza in data 4 novembre 2012, rigettava l'istanza di riesame proposta dal difensore dei [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art.589-bis, commi 2 e 5 n. 2), cod.pen., confermando la misura cautelare degli arresti donniciliari disposta dal Gip. 2. In punto di fatto, rilevava il Tribunale che il Lettieri, alla guida della sua auto, giunto in prossimità di un semaforo che imponeva l'arresto dei veicoli per la vigenza della circolazione a senso unico alternato in un tratto di strada interessato da lavori tra Positano e Sorrento, non si era fermato ed aveva sorpassato a velocità sostenuta ben quattro veicoli già fermi al semaforo rosso, investendo poco dopo il motociclista [OSCURATO:PERSONA], che proveniva dal senso opposto. Sottoposto ad un prelievo ematico ed al campionamento delle urine a distanza di circa otto ore dal fatto, l'indagato era risultato ancora positivo ai cannabinoidi. 3. Ha proposto ricorso l'indagato, tramite il difensore di fiducia, prospettando due distinti motivi, con i quali deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alle contestate aggravanti (primo motivo) e violazione di legge e di norme procedurali in relazione alle esigenze cautelari (secondo motivo). Osserva che non vi erano elementi da cui desumere l'influenza delle condizioni psico-fisiche del Lettieri durante il tempo della guida del veicolo; che il sinistro non era avvenuto all'altezza di una "intersezione" regolata da semaforo ma su una strada a senso alternato per la presenza di un cantiere; che era possibile ipotizzare un concorso di colpa del motociclista; che comunque si era trattato di un episodio occasionale da cui non poteva scaturire una prognosi negativa sul futuro comportamento di guida del Lettieri, al quale era stata revocata la patente di guida. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 5. Il difensore ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. La difesa ripropone doglianze analoghe a quelle già disattese dal Tribunale del riesame con considerazioni immuni dai vizi di legittimità argomentati nell'odierno ricorso. 3. Posta ed incontestata la dinamica del sinistro, il Tribunale ha rimarcato in maniera logica ineccepibile che il Lettieri aveva assunto sostanze stupefacenti, come dimostrato dagli esami di laboratorio, non aveva ottemperato all'obbligo di fermarsi imposto dal semaforo rosso che imponeva la circolazione alternata per la presenza di un cantiere stradale, aveva pericolosamente sorpassato alcune vetture in sosta, ed a seguito di tale pericolosa condotta di guida aveva impattato contro il motociclista, provocandone la morte. La gravità indiziaria, necessaria per l'adozione ed il mantenimento della misura cautelare, non può pertanto essere ragionevolmente messa in discussione. 4. Le stesse considerazioni valgono con riferimento all'adeguatezza e proporzionalità della misura adottata. Ha osservato il Tribunale che non vi era alcuna prova della revoca della patente da parte del Prefetto, né della sospensione a seguito di ritiro da parte dell'organo di polizia accertatore, evidenziando in ogni caso la concreta gravità della condotta del Lettieri, che svolgendo l'attività di conducente professionale, avrebbe dovuto improntare il proprio comportamento al rispetto delle regole del codice della strada. Si è trattato dunque - precisa il Tribunale con ineccepibile considerazione - di una "pesantissima trasgressione delle basilari norme precauzionali di condotta che regolano l'attività lavorativa" dell'indagato, elementi tutti indicativi di una propensione criminosa e di una non marginale pericolosità sociale da arginarsi necessariamente con una misura cautelare che gli impedisca di mettersi alla guida di veicoli. L'odierno atto innpugnatorio non propone elementi idonei a modificare tale giudizio. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ncenzo P .—boU.M142.4~...... alvW [OSCURATO:PERSONA] ,,ílikt. . J 0 ogg,, 5 c-t) 22— co 7 [OSCURATO:PERSONA] lUDIZIARIO si