CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07245/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G.13434/2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], difeso da séstesso, ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliat o presso il proprio studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 93 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore –intimata – Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanzan. 3965/2020 della C orte di cassazione , sez. 6 - 5,pronunciata il 26 novembre 2019, depositata il 18 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio, n. 855/2018, depositata il 13 febbraio 2018, che ne aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma ad esso sfavorevole, la quale aveva rigettato il ricorso col quale il contribuenteaveva impugnato il diniego di annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento n. TK501A201478/2012 notificato per IRPEF ed IVA per l’anno 2008. Questa Corte, con ordinanza n. 3965/2020, depositata il 18 febbraio 2020, respinse il ricorso. Per quanto di specifico interesse in questa sede, rigettò il primo motivo di ricorso, con il quale il Ferrara aveva censurato la sentenza impugnata per violazione dell’art. 16 bis del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la CTR aveva affermato la validità della comunicazione, mediante deposito in segreteria da parte della CTP, dell’avviso di fissazione di udienza per omessa consegna imputabile al destinatario della PEC (nella specie «casella inibita alla ricezione»), senza verificare che fosse stato effettuato tale adempimento da parte della segreteria delgiudice tributario di primo grado. La Corte respinse anche il secondo motivo di ricorso, col quale il ricorrente aveva denunciato violazione e falsa applicazione degli artt.101 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc, civ., nella parte in cui la CTR, secondo il ricorrente, avrebbe respinto l’appello basandosi su questioni ad essa non devolute, in particolare affermando che l’istanza di annullamento in autotutela non poteva avere alcun effetto, con riguardo ad avviso di accertamento non impugnato nei termini di legge, dichiarando assorbiti i restanti motivi. Avverso detta ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. La trattazione del ricorso è stata avviata all’odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 391 –bis, in relazione all’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con l’unico motivo, formulato in relazione all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia che l’ordinanza impugnata è incorsa in errore del fatto processuale, laddove ha ritenuto che, dopo il tentativo di notifica telematica, il decreto di fissazione dell’udienza fosse stato depositato presso la segreteria della CTP, sebbene la verità di detto assunto fosse stata incontrovertibilmente esclusa dalla documentazione trasmessa dalla medesima CTP, a seguito dell’ordinanza istruttoriadella CTR del 12 giugno 2017. Deduce ancora il ricorrente che l’ordinanza impugnata è incorsa in ulteriore errore di fatto, laddove, affermando che il ricorrente non ha dato prova di non avere potuto avere conoscenza del decreto per mancata pubblicazione dell’avviso sul portale dei servizi telematici, lascia intendere che della relativa comunicazione sia avvenuta pubblicazione sul detto portale, sul quale invece l’avviso di fissazione dell’udienza non è mai stato oggetto di pubblicazione, come risulta dalla documentazione trasmessa dalla segreteria della CTP in adempimento di quanto disposto dalla summenzionata ordinanza istruttoria della CTR.2. Il motivo e, quindi, il ricorso sul quale esso è unicamente basato, sono inammissibili. 2.1. In linea generale giova ricordare che, per consolidato indirizzo di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. trib., ord. 27 settembre 2023, n. 27508; Cass. sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 26149; Cass. sez. 5, 18 dicembre 2014, n. 26831), la denuncia dei vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; da ciò desumendosi la conseguenza che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenta un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. 2.2. Specificamente, in tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, si è quindi affermato che «la contestazione dell’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall’esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al “principio di ragionevole durata del processo” e al connesso divieto di protrazione all’infinito dei giudizi; tale decisività non sussiste qualora l’impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome “rationes decidendi” rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo» (cfr. Cass. sez. 3, 14 febbraio 2022, n. 4678). 2.3. Ciò è quanto dato rilevare nella pronuncia di questa Suprema Corte che il ricorrente impugna per errore di fatto revocatorio in relazione all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 2.3.1. Si tratta, infatti, come si rileva da quanto sopra esposto riguardo al fatto processuale, di decisione basata su due concorrenti rationes decidendi, la seconda delle quali riguardanti il merito della vicenda e decisa dalla Corte, senza alcuna censura da parte ricorrente in questa sedecon riferimento a pretesi errori percettivi, in conformità al proprio consolidato indirizzo in tema di limiti all’impugnazione dei provvedimenti di diniego di autotutela, e sulla quale, dunque, nessun effetto è in grado di spiegare il denunciato errore revocatorio, quand’anche sussistente, che avrebbe inficiato, secondo parte ricorrente, la prima ratio decidendi. 2.3.2. Difetta, per quanto innanzi esposto, il requisito di decisività dell’errore revocatorio lamentato da parte ricorrente. 3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 4. Nulla èastatuirsi in ordine alle spese, non avendo svolto difese l’Agenzia delle entrate, rimasta intimata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del com