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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 luglio 2025

Cassazione n. 21665/2025

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PDFBox: FD (SS) [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16401/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e F.[OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 403/2021 depositata il 31/03/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 16401/2021 Numero sezionale 552/2025 Numero di raccolta generale 21665/2025 Data pubblicazione 28/07/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 26/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16401/2021 Numero sezionale 552/2025 Numero di raccolta generale 21665/2025 Data pubblicazione 28/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: FD (SS) [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16401/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e F.[OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 403/2021 depositata il 31/03/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 16401/2021 Numero sezionale 552/2025 Numero di raccolta generale 21665/2025 Data pubblicazione 28/07/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 26/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16401/2021 Numero sezionale 552/2025 Numero di raccolta generale 21665/2025 Data pubblicazione 28/07/2025
Decreto Cassazione n. 21665/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris