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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 23200/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] Elena ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Chieti di condanna per tentato furto aggravato, è stata riconosciuta l'attenuante dell'art. 62 n. 4, cod. pen. - in termini di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen. e alla recidiva - e rideterminata la pena (in Chieti, il 11/9/2019); preso atto della dichiarazione depositata dal difensore, con la quale è stata comunicata la sua adesione alla astensione proclamata dagli organismi forensi e formulata richiesta di rinvio dell'udienza camerale con concessione di termine per il deposito di memorie; ritenuto, preliminarmente, che la allegata dichiarazione di adesione alla astensione non ha alcun rilievo nella specie, procedendosi ai sensi dell'art. 611, cod. proc. pen., con rito camerale cioè non partecipato, cosicché non può ritenersi un diritto al rinvio del procedimento per legittimo impedimento del difensore per il giorno fissato per la deliberazione camerate (sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, Rv. 255353; sez. 4, n. 42081 del 28/9/2021, Fiorentino, RV. 282067; sez. 3, n. 30330 del 25/6/2021, P., Rv. 281724, queste ultime in ipotesi di rito cartolare per emergenza COVID-19); considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito dato conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625 nn. 2 e 7, cod. pen. e corretto il diniego delle generiche, valorizzando, quanto alla prima aggravante, le modalità della condotta e lo stratagemma approntato dall'imputata (finto abbandono della refurtiva e successivo recupero); quanto alla seconda, la mancanza di un controllo costante e continuativo; infine, quanto alle generiche, i numerosissimi e per lo più specifici precedenti penali;ritenuto che il ragionamento giustificativo è del tutto congruo, logico e non contraddittorio, oltre che coerente con i principi della giurisprudenza di legittimità (in tema di aggravante dell'esposizione a pubblica fede, da escludersi solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento, sez. 5, n. 6351 del 8/1/2021, Esposito, Rv. 280493; n. 6416 del 14/1172014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663; sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383; sull'aggravante della destrezza, Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088; sez. 4, n. 12176 del 27/2/2020, Tripolone, in motivazione; infine, quanto alla ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826, al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Malignano, Rv. 279549 e alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269, in fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, proprio il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); che, rispetto all'impianto motivazionale, le doglianze difensive, oltre a essere meramente reiterative, si pongono in chiave di acritico dissenso; che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e ' te [OSCURATO:PERSONA] - i 'vere D E POS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] Elena ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Chieti di condanna per tentato furto aggravato, è stata riconosciuta l'attenuante dell'art. 62 n. 4, cod. pen. - in termini di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen. e alla recidiva - e rideterminata la pena (in Chieti, il 11/9/2019); preso atto della dichiarazione depositata dal difensore, con la quale è stata comunicata la sua adesione alla astensione proclamata dagli organismi forensi e formulata richiesta di rinvio dell'udienza camerale con concessione di termine per il deposito di memorie; ritenuto, preliminarmente, che la allegata dichiarazione di adesione alla astensione non ha alcun rilievo nella specie, procedendosi ai sensi dell'art. 611, cod. proc. pen., con rito camerale cioè non partecipato, cosicché non può ritenersi un diritto al rinvio del procedimento per legittimo impedimento del difensore per il giorno fissato per la deliberazione camerate (sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, Rv. 255353; sez. 4, n. 42081 del 28/9/2021, Fiorentino, RV. 282067; sez. 3, n. 30330 del 25/6/2021, P., Rv. 281724, queste ultime in ipotesi di rito cartolare per emergenza COVID-19); considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito dato conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625 nn. 2 e 7, cod. pen. e corretto il diniego delle generiche, valorizzando, quanto alla prima aggravante, le modalità della condotta e lo stratagemma approntato dall'imputata (finto abbandono della refurtiva e successivo recupero); quanto alla seconda, la mancanza di un controllo costante e continuativo; infine, quanto alle generiche, i numerosissimi e per lo più specifici precedenti penali;ritenuto che il ragionamento giustificativo è del tutto congruo, logico e non contraddittorio, oltre che coerente con i principi della giurisprudenza di legittimità (in tema di aggravante dell'esposizione a pubblica fede, da escludersi solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento, sez. 5, n. 6351 del 8/1/2021, Esposito, Rv. 280493; n. 6416 del 14/1172014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663; sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383; sull'aggravante della destrezza, Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088; sez. 4, n. 12176 del 27/2/2020, Tripolone, in motivazione; infine, quanto alla ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826, al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Malignano, Rv. 279549 e alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269, in fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, proprio il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); che, rispetto all'impianto motivazionale, le doglianze difensive, oltre a essere meramente reiterative, si pongono in chiave di acritico dissenso; che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e ' te [OSCURATO:PERSONA] - i 'vere D E POS
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