CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03653/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 29/11/2021, in parziale riforma della sentenza resa del Tribunale di Messina in data 20/05/2021, ha concesso il beneficio della non menzione della condanna a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artf. 474 e 648 cod. pen. allo stesso contestati. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta aspetti relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); ritenuto che il secondo motivo, che contesta l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 474 cod. pen., reitera argomenti già scrutinati e disattesi con adeguata motivazione dalla Corte di appello alla luce della natura dei marchi contraffatti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,