CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2023
Cassazione n. 26718/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNArrac —to avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MINUTE Angelo - imputato del reato di dichiarazione fraudolenta - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/06/2023, con cui la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal G.i.p. del Tribunale di Bologna, deducendo vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso sia stato proposto tardivamente, in quanto: il termine di 90 giorni indicati dalla Corte territoriale per il deposito è decorso in data 11/09/2023; la sentenza d'appello è stata depositata il 26/06/2023 (e quindi entro il predetto termine); l'ulteriore termine di 45 giorni per proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., è interamente decorso in data 26/10/2023: laddove l'odierno ricorso è stato presentato a mezzo pec in data 21/11/2023; ritenuto che la tardività del ricorso imponga una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19 apr