CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10535/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e quale sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] nonché l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ed ancora quale sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno concluso chiedendone l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 3 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli all' esito di giudizio abbreviato in data 4 febbraio 2022, confermava l'affermazione della penale responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per varie ipotesi di estorsione aggravata tentata e consumata, rideterminando il trattamento sanzionatorio a carico dei predetti. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione i suindicati imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa - previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute unitamente alla già concessa attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. equivalenti alle aggravanti, ivi compresa la contestata recidiva - in ordine ai reati di cui ai capi 5) (artt. 81, 110, 629 in relazione all' art. 628 comma terzo n. 1 e 3 e 416. bis.l. c.p.) e 6) (artt. 81, 110, 56, 629 in relazione all' art. 416.bis.1. c.p.), con un unico motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al complessivo trattamento sanzionatorio. Assume che la Corte di appello aveva omesso di motivare in ordine alle censure formulate relativamente alla correttezza del giudizio di bilanciamento fra circostanze e che, nel commisurare la pena complessiva, non facendo corretta applicazione dei principi cardine in materia come fissati dalla Suprema Corte, non aveva tenuto conto della effettiva entità del fatto, della personalità dell'imputato e dell'ottima condotta dello stesso, elementi tutti che giustificavano una sanzione contenuta nel minimo edittale. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 660,00 di multa - previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti vi compresa la contestata recidiva - in ordine ai reati di cui ai capi 7) (artt. 81, 56, 629 in relazione all' art. 628 comma terzo n. 1 e 3 e 416.bis.1. c.p.) e 8) (artt. 81, 56, 629 in relazione all' art. 628 comma terzo n. 1 e 3 e 416. bis.l. c.p.), formula tre motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti ed alla mancata determinazione della pena in misura pari ai minimi edittali. Assume che la Corte di appello, nello stabilire il complessivo trattamento sanzionatorio, non aveva considerato tutte le circostanze del caso concreto ed aveva omesso di rispondere alle specifiche censure formulate con l'atto di appello. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 cod. pen.Rileva che la Corte territoriale aveva ritenuto l' offerta di denaro "intempestiva", "non ricevuta" e "non congrua" non considerando che: i vaglia erano stati inviati allorquando la famiglia dell' imputato aveva avuto le disponibilità economiche; i vaglia inviati ben potevano essere incassati dai beneficiari in qualunque momento; la Corte di merito non aveva chiarito per quale ragione le somme offerte non potevano ritenersi congrue, specie tenuto conto del ruolo minimale nella vicenda avuto dall' imputato e che in generale i giudici di appello non avevano fatto corretta applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata. Osserva che la Corte di merito aveva omesso di valutare tutti gli elementi effettivamente sintomatici di una maggiore capacità a delinquere dell'imputato. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 460,00 di multa - previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate - in ordine ai reati di cui ai capi 3) (artt. 81, 110, 629 in relazione all' art. 416. bis.l. c.p.), 4) (artt. 81, 56, 629 in relazione all' art. 628 comma terzo n. 1 e 3 e 416. bis.l. c.p.), 5) (artt. 81, 110, 629 in relazione all' art. 628 comma terzo n. 1 e 3 e 416. bis.l. c.p.), 7) (artt. 81, 56, 629 in relazione all' art. 628 comma terzo n. 1 e 3 e 416.bis.l. c.p.) e 8) (artt. 81, 56, 629 in relazione all' art. 628 comma terzo n. 1 e 3 e 416. bis.l. c.p.), formula due motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Deduce che la Corte di appello aveva adottato una motivazione gravemente carente e lacunosa per di più non confermando, nemmeno per relationem, le argomentazioni espresse dal primo giudice. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione per i reati in continuazione di una pena in misura pari ai minimi edittali, rilevando che, in generale, la Corte di merito aveva adottato sul punto una motivazione che mal si conciliava con il comportamento processuale dell'imputato. 2.4. [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa - previa esclusione dell'aggravante delle più persone riunite relativamente al solo reato sub.6 - in ordine ai reati di cui al capo 2) (artt. 81, 110, 629 in relazione all' art. 628 comma terzo n. 1 e 3 e 416. bis.l. c.p.) e 6) (artt. 81, 110, 56, 629 in relazione all' art. 416.bis.1. c.p.), propone due ricorsi uno a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed uno a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce vizio di motivazione relativamente al complessivo trattamento sanzionatorio.Assume che la motivazione della Corte di merito era gravemente carente nella parte in cui aveva ritenuto configurabile l'aggravante delle più persone riunite in relazione al reato di cui al capo 2), escluso l'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 cod. pen., quantificato la pena senza specificare i criteri di cui all' art. 133 cod. pen. e senza valutare il ruolo marginale dell'imputato. Con il secondo ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi con i quali lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta configurabilità dell'aggravante delle più persone riunite ed escluso l'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 cod.pen., formulando censure in gran parte sovrapponibili a quelle proposte con il primo ricorso. Deduce, in particolare, quanto al primo profilo, che non risultavano rispettati i principi di diritto fissati dalle S.U. con la sentenza n. 21837 del 29/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252518 - 01 ed,in ordine alla mancata concessione dell'attenuante da ultimo indicata /che la motivazione appariva gravemente lacunosa nonchè contraddittoria, anche tenuto conto del fatto che il primo giudice aveva riconosciuto tale attenuante ad altri coimputati in presenza di analoga offerta alle persone offese. 2.5. [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa - previo riconoscimento delle attenuanti generiche - in ordine al reato di cui al capo 5) (artt. 81, 110, 629 in relazione all' art. 628 comma terzo n. 1 e 3 e 416. bis.l. c.p.), formula due motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. Lamenta che la corte di appello aveva omesso di valutare le specifiche censure volte a qualificare il fatto addebitato all' imputato quale ipotesi di estorsione tentata e non consumata. Osserva che i giudici di merito non avevano considerato che la richiesta indebita di denaro (euro 1.000,00) non aveva avuto seguito, mentre del tutto illogicq. e frutto di un travisamento delle dichiarazioni della vittima era l'affermazione secondo cui quest' ultimo aveva inteso i pasti non pagati (ritenuti dalla corte di merito significativi della consumazione del reato di estorsione) come parte dell'ingiusto profitto conseguito dagli imputati, fra cui il ricorrente. Rileva che, per contro, la consumazione dei pasti era elemento neutro e comunque svincolata dal fatto-reato contestato. Evidenzia, infine, che del tutto carente era la motivazione quanto alla asserita partecipazione dell'imputato alla condotta contestata in concorso con gli altri coimputati. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 62 bis c.p. Osserva che alla luce di tutti gli elementi dedotti la riduzione di pena per dette attenuanti poteva essere riconosciuta nella massima estensione e che la corte di appello sul punto aveva adottato una motivazione gravemente lacunosa ed illogica. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Osserva il Collegio che appare opportuno, avendo i ricorrenti prospettato questioni in parte sovrapponibili ed al fine di evitare inutili ripetizioni, premettere alcune considerazioni di carattere generale e comune) prima di procedere alla disamina dei motivi "specifici" di ricorso proposti da ciascun imputato. 1.1. Le circostanze attenuati generiche ed il trattamento sanzionatorio. Occorre rilevare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. 28535/2014, rv. 259899; Cass. 34364/2010, rv. 248244; Cass. 42688/2008, rv 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. E' pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Cass. 3896/2016, rv. 265826; Cass. 3609/2011, rv. 249163; Cass. 41365/2010, rv. 248737). Le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo. (Sez. 2 -, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018 Ud. (dep. 04/03/2019 ) Rv. 275640 - 01). Deve, quindi, osservarsi che in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio. (Sez. 3 - , Sentenza n. 54179 del 17/07/2018 Ud. (dep. 04/12/2018) Rv. 275440 - 01). In ordine alla graduazione della pena va, quindi, sottolineato che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro). Ed, ancora, giova chiarire che in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali. (Sez. 3, Sentenza n. 27115 del 19/02/2015 Ud. (dep. 30/06/2015) Rv. 264020 - 01). 1.2. Il giudizio di comparazione fra circostanze. Occorre, pure, rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01. 1.3. L' attenuante di cui a//' art. 62 n. 6 cod. pen. Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo (Nella specie, è stata esclusa l'applicabilità della circostanza attenuante in considerazione del comportamento dell'imputato che aveva risarcito il solo danno patrimoniale a seguito di una messa in mora da parte della parte lesa ed aveva successivamente agito in sede civile per il recupero delle somme corrisposte a tale titolo) (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015 - dep. 17/02/2016, Minzolini, Rv. 26583101), Si è pure condivisibilmente osservato che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso. (Sez. 5, Sentenza n. 21517 del 08/02/2018 Ud. (dep. 15/05/2018 ) Rv. 273021 - 01 Ai fini del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il giudice può disattendere ogni atto negoziale pur ritenuto satisfattivo dalla persona offesa fornendo adeguata motivazione, senza che, peraltro, sia necessario procedere alla specifica quantificazione del danno astrattamente risarcibile mediante l'esame delle singole voci che lo compongono allorché l'accordo transattivo, a sua volta, non le contempli in modo analitico, ma si limiti ad indicare la somma complessivamente corrisposta a titolo di risarcimento. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato, con riferimento al giudizio di appello, che l'obbligo di motivazione del giudice è proporzionale al grado di specificità delle questioni dedotte con l'impugnazione a sostegno del riconoscimento dell'attenuante invocata). (Sez. 3 - , Sentenza n. 33795 del 21/04/2021 Ud. (dep. 13/09/2021 ) Rv. 281881 - 01). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Muovendo dai cennati principi va rilevato che la sentenza è immune da censure avendo la Corte di appello confermato il giudizio di bilanciamento in termine di equivalenza e quantificato la pena nell' esercizio dei poteri di sua competenza valutando i gravi precedenti penali dell'imputato nonché la gravità dei fatti contestati e il ruolo avuto dallo stesso. In ordine alla censura relativa all' asserita omessa motivazione quanto alle specifiche censure formulate in tema di bilanciamento fra circostanze va osservato, poi, che la stessa non coglie in alcun modo nel segno anche in ragione del fatto che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 6, Sentenza n. 49970 del 19/10/2012 Ud. (dep. 28/12/2012) Rv. 254107 - 01). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Osserva il Collegio che la motivazione non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio previo giudizio di comparazione delle circostanze in termini di equivalenza nonché relativamente alla mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno (vedi ff. 20-21). 3.2. La Corte di appello, nel fare corretta applicazione dei principi sopra richiamati, ha, in particolare, adeguatamente argomentato circa le ragioni per cui il risarcimento di euro 500,00 in favore di ciascuna delle vittime [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a fronte delle gravi e reiterate condotte estorsive aggravate dal metodo mafioso non appariva satisfattivo mentre il ì ricorrente sul punto muove delle contestazioni del tutto generiche/ inidonee ad intaccare il complessivo iter argomentativo. 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, nel disattendere il medesimo motivo oggi reiterato, ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della recidiva rilevando come i reati in contestazione costituivano un indice certo della accresciuta pericolosità dell'imputato, nei cui confronti le precedenti condanne non avevano determinato alcun effetto deterrente, ragionamento che non risulta in alcun modo inficiato dalle generiche contestazioni di parte ricorrente. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4.1. La Corte territoriale ha mantenuto ferma la pena base per il delitto di estorsione consumata, che il primo giudice aveva già determinato in misura pari al minimo edittale con minimo aumento per l'aggravante speciale, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ex art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen. 4.2. Quanto agli aumenti a titolo di continuazione, la sentenza impugnata si è limitata a rideterminare in mesi in mesi quattro l'aumento per il delitto di tentata estorsione, che costituiva il reato più grave tra quelli oggetto della pregressa condanna. Siffatta determinazione che la Corte territoriale, nell' esercizio dei poteri di sua competenza, ha ritenuto equa, è censurata dalla difesa senza alcuno specifico riferimento alle effettive ragioni che la renderebbero incongrua ovvero, comunque, eccessiva. Le S.U. (sent. n. 47127 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282269) hanno chiarito che lo sforzo motivazionale richiesto in caso di reato continuato in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Nella specie, il contenuto aumento per i fatti in continuazione e la siderale distanza dal limite legale del triplo della pena base ex art. 81 comma 1, cod. pen. sono elementi che depongono per una dosimetria della pena improntata a continenza sanzionatoria e, per altro verso, danno conto della totale infondatezza delle censure difensive, del tutto generiche.5. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi inammissibili. 5.1. Va, in primo luogo, rilevato che appare congrua in fatto e corretta in diritto I motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell' aggravante delle più persone riunite relativamente al reato di cui al capo 2): i giudici di merito hanno, correttamente, evidenziato come Catone e [OSCURATO:PERSONA], contestualmente, aveva posto in essere in concorso tra loro l' azione delittuosa in danno di [OSCURATO:PERSONA] il quale era stato accompagnato al cospetto dell' odierno ricorrente dal Catone rimasto fuori del bar/ ma la cui presenza era stata chiaramente percepita dalla vittima di guisa da supportare la condotta del complice, risultando, dunque, integrata una maggiore potenzialità criminosa correlata alla compresenza di più persone sul luogo dei fatti. 5.2. I motivi relativi alla mancata concessione dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 cod. pen. sono del tutto generici ed aspecifici (laddove la parte non chiarisce in termini adeguati la asserita contraddittorietà ed illogicità della motivazione per asserita "disparità di trattamento" rispetto ad altri coimputati cui detta attenuante sarebbe stata concessa) e, per altro verso, manifestamente infondati avendo i giudici di appello, nel negare al predetto ricorrente l'attenuante in questione, fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati. Congrua in fatto e corretta in diritto, alla luce dei principi sopra richiamati, è la motivazione in punto di complessivo trattamento sanzionatorio. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati 6.1. Osserva il Collegio che le censure formulate con il primo motivo sono manifestamente infondate apparendo la motivazione della sentenza impugnata congrua, adeguata e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali sicché le censure, da considerare una mera e tralaticia riproposizione delle medesime tesi difensive disattese in entrambi i giudizi di merito, devono essere ritenute inammissibili in quanto surrettiziamente tese ad ottenere una nuova rivalutazione nel merito. Nel caso di specie i giudici di merito hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali non poteva parlarsi di un mero tentativo di estorsione in quanto la richiesta estorsiva aveva riguardato dei pasti non pagati, sicchè in relazione a questi risultava integrata una condotta estorsiva consumata con ingiusto profitto degli imputati (relativo al cibo consumato e non pagato) e correlativo pregiudizio patrimoniale per la vittima. Né coglie nel segno la tesi secondo cui la consumazione dei pasti non pagati era elemento non dimostrato, neutro o comunque svincolato dal fatto-reato contestato: trattasi di censure che nella sostanza mirano ad una ricostruzione alternativa dei fatti, certamente preclusa in questa sede. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede i quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine all' effettiva consumazione reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova / rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 6.2. Il secondo motivo appare fondato: a fronte di una specifica censura quanto alla misura della riduzione per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello, sul punto, ha formulato delle considerazioni del tutto tautologiche senza chiarire adeguatamente, come lamentato da parte ricorrente, l'iter del proprio ragionamento rimasto sostanzialmente, per così, dire "indecifrabile". 7. In conclusione va disposto l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che provvederà a colmare detta lacuna motivazionale. 7.1. Per le considerazioni esposte, poi, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Giacomo D Aniello devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napo