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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13232/2026

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DRO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inROMA [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocatoABBATE [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende;-ricorrenti-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende;-controricorrente-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 150/2023depositato il 18/12/2023.Numero registro generale 10213/2024Numero sezionale 2700/2025Numero di raccolta generale 13232/2026Data pubblicazione 07/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ed altri hanno proposto ricorso avverso il decretopronunciato in data 18 dicembre 2023 dalla Corte d’appello diPerugia.Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.La Corte d’appello di Perugia, quale giudice di rinvio a seguito dellacassazione di precedente decisione, ha accolto in parte l’opposizioneex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 proposta dal Ministero dellaGiustizia avverso decreto che aveva liquidato in favore dei ricorrentil’importo pro capite di € 2.240,00, in relazione all’eccessiva durata diun processo egualmente di equa riparazione.

L’accoglimento è statodisposto in ragione del comma 1-bis dell'art. 2-bis della l. n. 89 del2001, secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 percento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci efino al 40 per cento quando le parti del processo sono più dicinquanta», operando quest’ultima riduzione; nonché in ragionedell'art. 2-bis, comma 1-ter, della medesima l. n. 89 del 2001, conriduzione ulteriore di un terzo per la ricorrenza del caso di rigettodella domanda nel procedimento cui l'azione per l'equa riparazione siriferisce.

È stato così rideterminato in € 1.120,00 l’importoindennitario spettante a ciascuno dei ricorrenti.I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2 e 2-bis della l.n. 89 del 2001, perché la Corte d’appello di Perugiaavrebbe applicato la riduzione del 40% senza giustificarla con unaadeguata motivazione “in relazione allo sviluppo temporale e2 di 7Numero registro generale 10213/2024Numero sezionale 2700/2025Numero di raccolta generale 13232/2026Data pubblicazione 07/05/2026procedimentale del giudizio presupposto ( in cui la soglia dellecinquanta unità è stata superata solo all’esito di riunioni, disposte nelGiugno 2014, oltre quattro anni dopo l’inizio del giudizio presuppostomedesimo – Febbraio 2010 - )”.

Per di più, il decreto monitorioopposto aveva applicato la sola decurtazione del 20%.

Viene anchesegnata la presenza di precedenti pronunce in senso difforme resedalla Corte d’appello di Perugia sulla medesima questione.1.1. – Il primo motivo di ricorso è complessivamente infondato.Deve considerarsi che la diminuzione della somma di denaro daliquidare a titolo di equa riparazione fino al 20 per cento, quando leparti del processo presupposto sono più di dieci, o fino al 40 percento, quando le parti del processo sono più di cinquanta, di cui alcomma 1-bis dell’art. 2-bis della l.n. 89 del 2001, opera conriferimento all’intero giudizio presupposto, ove tale cumulo soggettivosia originario, ovvero, ove sia ordinata la riunione di procedimentirelativi a cause connesse, con riferimento alle fasi ad essa successivein cui siano superati tali numeri.Allorché, peraltro, sia stata disposta, come si assume avvenuto nellaspecie, in sede di procedimento di equa riparazione ai sensi dellalegge n. 89 del 2001, la riunione di distinti ricorsi di più soggetti cheavevano agito unitariamente nel processo presupposto, in tal mododimostrando la carenza di interesse alla diversificazione dellerispettive posizioni (cfr. Cass. n. 10634 del 2010; Cass. n. 20834 del2017), è legittima l’applicazione unitaria della diminuzione di cui alcomma 1-bis dell’art. 2-bis della l.n. 89 del 2001 per l’intero giudiziocumulato (Cass. n. 3979 del 2024; n. 4832 del 2021).Va inoltre rimarcato che il primo motivo di ricorso contiene riferimentia fatti (tratti dalla “storia del fascicolo” telematico) che non risultanocontemplati nel decreto impugnato, e i ricorrenti non rispettano3 di 7Numero registro generale 10213/2024Numero sezionale 2700/2025Numero di raccolta generale 13232/2026Data pubblicazione 07/05/2026l’onere, imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare"come" e "quando" tali fatti siano stati oggetto di discussioneprocessuale tra le parti nel giudizio di merito.Quanto ai precedenti resi sulla questione dalla Corte d’appello diPerugia, invocati dai ricorrenti, occorre ribadire che nella concisaesposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione, il giudicenon deve dimostrare esplicitamente l'infondatezza o la non pertinenzadi eventuali precedenti giurisprudenziali difformi (neppure se si trattidi cd. autoprecedenti e, cioè, decisioni rese in fattispecie analoghe osimili dallo stesso ufficio), poiché i motivi della decisione, in tantopossono essere viziati, in quanto siano di per sé erronei, in fatto o indiritto, in relazione alla fattispecie concreta, non già perchéeventualmente in contrasto con quelli addotti in decisioni riguardantialtre fattispecie analoghe, simili o addirittura identiche (Cass. n.15846 del 2017).Quanto, infine, alla inferiore decurtazione del 20% praticata neldecreto monitorio opposto, vale il costante insegnamento di questaCorte, secondo cui, in materia di equa riparazione per irragionevoledurata del processo, l'opposizione al collegio ex art. 5-ter della l. n.89 del 2001 non è un mezzo d'impugnazione sulla legittimità deldecreto monocratico, limitato dai motivi di censura, bensì è lostrumento processuale che attua il contraddittorio sulla fondatezzadella domanda indennitaria, senza limitazione di temi (fra le tante,Cass. n. 20463 del 2015).

L'opposizione al collegio ex art. 5-ter dellal. n. 89 del 2001 non soggiace, dunque, al divieto di "reformatio inpeius", che consegue alle regole dettate in tema di effetto devolutivodell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono allaformazione del "thema decidendum" in sede di gravame.4 di 7Numero registro generale 10213/2024Numero sezionale 2700/2025Numero di raccolta generale 13232/2026Data pubblicazione 07/05/20262. – Il secondo motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 91c.p.c., 2233, comma 2, c.c., nonché del D.M. n. 55/2014, del D.M. n.37/2018, del D.M. n. 147/2022 e dell’art. 4, punto 5, D.M. n.55/2014,, in quanto il decreto impugnato ha omesso di liquidare icompensi distinti per fasi in relazione ad ogni grado di giudizio,avendo a tal fine determinato le spese poste a carico del Ministero in“Euro 4.434,50“, per il “primo grado “ ; in “Euro 938,00“, per il“giudizio di cassazione“ ed in “Euro 1.638,00“ per il giudizio di rinvio.2.1 – Questo motivo risulta inammissibile, in quanto i ricorrenti nonspecificano che la liquidazione globale dei compensi senza analiticadistinzione delle singole fasi di ciascun grado del giudizio abbiaimpedito la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed ilrispetto delle relative tabelle sotto il profilo della avvenuta violazionedei minimi inderogabili.3. – Il terzo motivo di ricorso allega la violazione dell’art. 92 c.p.c.,avendo il provvedimento impugnato disposto la compensazione perun terzo delle spese di liti “stante l’accoglimento parzialedell’opposizione della difesa erariale e la riduzione dell’importooriginario “.3.1. – Anche il terzo motivo è infondato.Come già considerato, l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione deldecreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase acontraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto lamedesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo.

Ove dettaopposizione sia proposta dal Ministero e sia parzialmente accolta,riducendosi la somma liquidata a titolo di equa riparazione, le spesedi giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, amisura dell’intera vicenda processuale.

In particolare, se i giudici5 di 7Numero registro generale 10213/2024Numero sezionale 2700/2025Numero di raccolta generale 13232/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell’opposizione reputano di dover fare applicazione delle diminuzionidi cui all'art. 2-bis, commi 1 e 1-ter, della l. n. 89 del 2001, essi,come in ogni altro caso di accoglimento parziale di una domanda dicondanna al pagamento di una somma di denaro, ossia diaccoglimento per un importo inferiore, possono tenere conto di taleesito per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese,riconducendo lo stesso ad una di quelle sopravvenienze relative alquadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa, omaggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipicheespressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come si spieganella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del2018 (arg. da Cass. n. 18183 del 2021; Cass., Sezioni Unite, nn.27172, n. 32061 e n. 32906 del 2022).4. - Il ricorso va perciò rigettato, regolandosi secondo soccombenzale spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato indispositivo.Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento delcontributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui alcomma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al rimborsoin favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in € 780,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.6 di 7Numero registro generale 10213/2024Numero sezionale 2700/2025Numero di raccolta generale 13232/2026Data pubblicazione 07/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, l’11 novembre 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DRO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inROMA [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocatoABBATE [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende;-ricorrenti-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende;-controricorrente-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 150/2023depositato il 18/12/2023.Numero registro generale 10213/2024Numero sezionale 2700/2025Numero di raccolta generale 13232/2026Data pubblicazione 07/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ed altri hanno proposto ricorso avverso il decretopronunciato in data 18 dicembre 2023 dalla Corte d’appello diPerugia.Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.La Corte d’appello di Perugia, quale giudice di rinvio a seguito dellacassazione di precedente decisione, ha accolto in parte l’opposizioneex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 proposta dal Ministero dellaGiustizia avverso decreto che aveva liquidato in favore dei ricorrentil’importo pro capite di € 2.240,00, in relazione all’eccessiva durata diun processo egualmente di equa riparazione. L’accoglimento è statodisposto in ragione del comma 1-bis dell'art. 2-bis della l. n. 89 del2001, secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 percento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci efino al 40 per cento quando le parti del processo sono più dicinquanta», operando quest’ultima riduzione; nonché in ragionedell'art. 2-bis, comma 1-ter, della medesima l. n. 89 del 2001, conriduzione ulteriore di un terzo per la ricorrenza del caso di rigettodella domanda nel procedimento cui l'azione per l'equa riparazione siriferisce. È stato così rideterminato in € 1.120,00 l’importoindennitario spettante a ciascuno dei ricorrenti.I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2 e 2-bis della l.n. 89 del 2001, perché la Corte d’appello di Perugiaavrebbe applicato la riduzione del 40% senza giustificarla con unaadeguata motivazione “in relazione allo sviluppo temporale e2 di 7Numero registro generale 10213/2024Numero sezionale 2700/2025Numero di raccolta generale 13232/2026Data pubblicazione 07/05/2026procedimentale del giudizio presupposto ( in cui la soglia dellecinquanta unità è stata superata solo all’esito di riunioni, disposte nelGiugno 2014, oltre quattro anni dopo l’inizio del giudizio presuppostomedesimo – Febbraio 2010 - )”. Per di più, il decreto monitorioopposto aveva applicato la sola decurtazione del 20%. Viene anchesegnata la presenza di precedenti pronunce in senso difforme resedalla Corte d’appello di Perugia sulla medesima questione.1.1. – Il primo motivo di ricorso è complessivamente infondato.Deve considerarsi che la diminuzione della somma di denaro daliquidare a titolo di equa riparazione fino al 20 per cento, quando leparti del processo presupposto sono più di dieci, o fino al 40 percento, quando le parti del processo sono più di cinquanta, di cui alcomma 1-bis dell’art. 2-bis della l.n. 89 del 2001, opera conriferimento all’intero giudizio presupposto, ove tale cumulo soggettivosia originario, ovvero, ove sia ordinata la riunione di procedimentirelativi a cause connesse, con riferimento alle fasi ad essa successivein cui siano superati tali numeri.Allorché, peraltro, sia stata disposta, come si assume avvenuto nellaspecie, in sede di procedimento di equa riparazione ai sensi dellalegge n. 89 del 2001, la riunione di distinti ricorsi di più soggetti cheavevano agito unitariamente nel processo presupposto, in tal mododimostrando la carenza di interesse alla diversificazione dellerispettive posizioni (cfr. Cass. n. 10634 del 2010; Cass. n. 20834 del2017), è legittima l’applicazione unitaria della diminuzione di cui alcomma 1-bis dell’art. 2-bis della l.n. 89 del 2001 per l’intero giudiziocumulato (Cass. n. 3979 del 2024; n. 4832 del 2021).Va inoltre rimarcato che il primo motivo di ricorso contiene riferimentia fatti (tratti dalla “storia del fascicolo” telematico) che non risultanocontemplati nel decreto impugnato, e i ricorrenti non rispettano3 di 7Numero registro generale 10213/2024Numero sezionale 2700/2025Numero di raccolta generale 13232/2026Data pubblicazione 07/05/2026l’onere, imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare"come" e "quando" tali fatti siano stati oggetto di discussioneprocessuale tra le parti nel giudizio di merito.Quanto ai precedenti resi sulla questione dalla Corte d’appello diPerugia, invocati dai ricorrenti, occorre ribadire che nella concisaesposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione, il giudicenon deve dimostrare esplicitamente l'infondatezza o la non pertinenzadi eventuali precedenti giurisprudenziali difformi (neppure se si trattidi cd. autoprecedenti e, cioè, decisioni rese in fattispecie analoghe osimili dallo stesso ufficio), poiché i motivi della decisione, in tantopossono essere viziati, in quanto siano di per sé erronei, in fatto o indiritto, in relazione alla fattispecie concreta, non già perchéeventualmente in contrasto con quelli addotti in decisioni riguardantialtre fattispecie analoghe, simili o addirittura identiche (Cass. n.15846 del 2017).Quanto, infine, alla inferiore decurtazione del 20% praticata neldecreto monitorio opposto, vale il costante insegnamento di questaCorte, secondo cui, in materia di equa riparazione per irragionevoledurata del processo, l'opposizione al collegio ex art. 5-ter della l. n.89 del 2001 non è un mezzo d'impugnazione sulla legittimità deldecreto monocratico, limitato dai motivi di censura, bensì è lostrumento processuale che attua il contraddittorio sulla fondatezzadella domanda indennitaria, senza limitazione di temi (fra le tante,Cass. n. 20463 del 2015). L'opposizione al collegio ex art. 5-ter dellal. n. 89 del 2001 non soggiace, dunque, al divieto di "reformatio inpeius", che consegue alle regole dettate in tema di effetto devolutivodell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono allaformazione del "thema decidendum" in sede di gravame.4 di 7Numero registro generale 10213/2024Numero sezionale 2700/2025Numero di raccolta generale 13232/2026Data pubblicazione 07/05/20262. – Il secondo motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 91c.p.c., 2233, comma 2, c.c., nonché del D.M. n. 55/2014, del D.M. n.37/2018, del D.M. n. 147/2022 e dell’art. 4, punto 5, D.M. n.55/2014,, in quanto il decreto impugnato ha omesso di liquidare icompensi distinti per fasi in relazione ad ogni grado di giudizio,avendo a tal fine determinato le spese poste a carico del Ministero in“Euro 4.434,50“, per il “primo grado “ ; in “Euro 938,00“, per il“giudizio di cassazione“ ed in “Euro 1.638,00“ per il giudizio di rinvio.2.1 – Questo motivo risulta inammissibile, in quanto i ricorrenti nonspecificano che la liquidazione globale dei compensi senza analiticadistinzione delle singole fasi di ciascun grado del giudizio abbiaimpedito la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed ilrispetto delle relative tabelle sotto il profilo della avvenuta violazionedei minimi inderogabili.3. – Il terzo motivo di ricorso allega la violazione dell’art. 92 c.p.c.,avendo il provvedimento impugnato disposto la compensazione perun terzo delle spese di liti “stante l’accoglimento parzialedell’opposizione della difesa erariale e la riduzione dell’importooriginario “.3.1. – Anche il terzo motivo è infondato.Come già considerato, l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione deldecreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase acontraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto lamedesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo. Ove dettaopposizione sia proposta dal Ministero e sia parzialmente accolta,riducendosi la somma liquidata a titolo di equa riparazione, le spesedi giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, amisura dell’intera vicenda processuale. In particolare, se i giudici5 di 7Numero registro generale 10213/2024Numero sezionale 2700/2025Numero di raccolta generale 13232/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell’opposizione reputano di dover fare applicazione delle diminuzionidi cui all'art. 2-bis, commi 1 e 1-ter, della l. n. 89 del 2001, essi,come in ogni altro caso di accoglimento parziale di una domanda dicondanna al pagamento di una somma di denaro, ossia diaccoglimento per un importo inferiore, possono tenere conto di taleesito per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese,riconducendo lo stesso ad una di quelle sopravvenienze relative alquadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa, omaggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipicheespressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come si spieganella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del2018 (arg. da Cass. n. 18183 del 2021; Cass., Sezioni Unite, nn.27172, n. 32061 e n. 32906 del 2022).4. - Il ricorso va perciò rigettato, regolandosi secondo soccombenzale spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato indispositivo.Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento delcontributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui alcomma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al rimborsoin favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in € 780,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.6 di 7Numero registro generale 10213/2024Numero sezionale 2700/2025Numero di raccolta generale 13232/2026Data pubblicazione 07/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, l’11 novembre 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI7 di 7
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